Amministrazione di sostegno, una guida completa
Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.
Altre questioni riguardanti l’AdS: reclamo e impugnazioni, decesso e conto corrente, peculato
Decesso del beneficiario e blocco del conto corrente bancario anche nei confronti dell’AdS
L’agenzia delle Entrate, con Risposta n. 147/2022, ha affrontato il caso del blocco del conto corrente anche nei confronti dell’Amministratore di Sostegno. La banca, infatti, a conoscenza del decesso solitamente inibisce a qualunque soggetto qualsiasi operazione su detti rapporti di conto corrente, finché non viene fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o autocertificazione che non vi è obbligo di presentarla.
L’AdS non è tenuto alla presentazione della denuncia di successione e ci si può trovare in ipotesi di mancata accettazione dell’eredità. Talvolta, tuttavia, l’AdS viene autorizzato dal G.T. ad effettuare dei pagamenti postumi alla morte del beneficiario, ad esempio il provvedere al pagamento delle spese del funerale.
L’agenzia delle Entrate risponde come segue:
“L'articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) reca disposizioni concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi,debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti mortis causa.
Lo scopo di tale disposizione è quello di evitare che gli aventi causa del de cuius possano porre in essere comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio,obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione.
Con riferimento al caso di specie, la Scrivente ritiene che il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento dell'amministrazione di sostegno, con cui autorizza l'amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiario deceduto è compatibile con la ratio sottesa all'articolo 48 del TUS.
Giova rammentare anche, che il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario defunto, non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del TUS è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione.
In conclusione, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante, che consiste nell'eseguire quelle operazioni concernenti i rapporti finanziari del de cuius,esplicitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria all'Amministratore di sostegno del beneficiario deceduto, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla.
In tali casi, l'esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'Istante non costituisce una violazione punibile, per cui non potrà trovare applicazione la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 53 del TUS”.
Opposizione – reclamo – al rendiconto finale
Le SS.UU. del 2021 (Cassazione SS.UU civili, Sentenza n. 21985/2021) si sono espresse sulla competenza per il reclamo dei provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di AdS, sancendo il seguente principio di diritto: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)”.
Con conferma avuta da Corte Cass., Sez. I, Ordinanza n. 32321 del 02/11/2022 secondo la quale: "I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa)".
Vedasi in questa Rivista anche “Rendiconto finale dell’AdS e impugnazione della mancata approvazione da parte del giudice tutelare” su competenza del reclamo del provvedimento del giudice tutelare.
Secondo la Corte di Cassazione “Il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. articolo 380 c.c.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice: dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi, secondo quanto si è visto, prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d’appello. Sicché non avrebbe avuto alcuna spiegazione comprensibile la scelta del legislatore di differenziare la fase di «impugnazione» del decreto sul rendiconto dell’amministratore di sostegno rispetto a quello del tutore.”
Su ricorso per Cassazione vedasi Corte Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32321/2022 che così si esprime: "In materia di amministrazione di sostegno, il decreto della corte d'appello di rigetto del reclamo, con il quale era stata chiesta la revoca dell'amministrazione di sostegno e la modifica dei poteri conferiti all'amministratore, benché relativo a decisioni modificabili in ogni tempo dal giudice tutelare, ha un contenuto generale e pertanto decisorio, non concernendo l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di talché esso è ricorribile per cassazione".
Sul potere dell’Amministratore di Sostegno di rifiutare le cure mediche
Sempre su questa Rivista vedasi Cassazione Ordinanza n. 12998/2019 nell’articolo “La scelta del rifiuto delle cure mediche va rispettata e non è eutanasia. Requisiti di nomina dell’Amministratore di Sostegno con piena sussistenza delle facoltà mentali”.
La Corte così conclude: “deve ritenersi che - attraverso la scelta dell'amministratore da parte del beneficiario - sia possibile esprimere, nella richiesta di amministrazione di sostegno - ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 cod. civ. - proprio l'esigenza che questi esprima, in caso di impossibilità dell'interessato, il rifiuto di quest'ultimo di determinate terapie; tale esigenza rappresenta la proiezione del diritto fondamentale della persona di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppure in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato”.
Amministratore di sostegno e peculato
Commette reato di peculato l'amministratore di sostegno che si appropria del denaro dell'amministrato, così la Corte di Cassazione penale sez. VI, 26/05/2022, n. 31378 secondo la quale: “L'amministratore di sostegno esercita una funzione di utilità collettiva volta alla protezione degli interessi di soggetti fragili, sia pure con infermità o problematiche di minore intensità di quelle residualmente tutelabili con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, come dimostrato da una disciplina regolativa della relativa attività (obbligo di prestazione del giuramento, obbligo annuale di rendiconto, limitazioni alla capacità di ricevere per testamento e per donazione, regime di autorizzazioni e degli atti dispositivi vietati) che assimila tale figura al munus publicum del tutore. Ne deriva l'attribuzione all'amministratore di sostegno della qualifica di pubblico ufficiale, con l'effetto che integra il reato di peculato la condotta con cui egli si appropri del denaro dell'amministrato”.









