Rendiconto finale dell’AdS e impugnazione della mancata approvazione da parte del giudice tutelare
Cessazione dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno e obbligo del rendiconto finale. Mancata approvazione del G.T. e impugnazione ex art. 386 c.c. Cassazione Ordinanza n. 4029/2022

La norma dettata al tutore per la presentazione del rendiconto finale alla cessazione dell’incarico, l’art. 385 e 386 c.c., si applica per diretto richiamo normativo anche alla figura dell’Amministratore di Sostegno.
L’art. 385 prescrive che l’AdS alla cessazione dell’incarico deve presentare il conto finale dell’amministrazione e consegnare i beni in suo possesso. La consegna deve essere immediata mentre il conto va presentato entro due mesi, prorogabili su autorizzazione del giudice tutelare.
L’art. 386 c.c. prevede che il G.T. inviti il nuovo amministratore di sostegno (ma anche il beneficiario stesso se uscito dall’amministrazione o gli eredi, nel caso di cessazione dell’incarico per decesso del beneficiario) ad esaminare il conto e a presentare eventuali osservazioni.
Il Giudice Tutelare approva oppure può non approvare il rendiconto finale. In questo caso il terzo comma dell’art. 386 c.c. prescrive che “qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati”.
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 4029 depositata in data 8 febbraio 2022 si occupa della disciplina dell’impugnazione del giudice tutelare.
Competenza del reclamo su provvedimento del giudice tutelare
Secondo l’art. 45 delle disposizioni di attuazione del c.c. “la competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario, quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli … 386 … del codice”.
La sentenza conclusiva del reclamo, scrive la sentenza in commento, “ la cui natura decisoria si ricava dall'effetto di rendere definitivi ed irrevocabili gli accertamenti sul rendimento di conto del tutore, è appellabile ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., ma non ricorribile per cassazione”.
Deve tuttavia tenersi in considerazione che l’art. 720-bis del c.p.c., al secondo comma prescrive che “contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’art. 739”.
Sul punto abbiamo avuto un recente provvedimento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 30 luglio 2021, n. 21985 1 ) che si conclude con il seguente principio di diritto: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)”.
Le stesse SS.UU. avevano argomentato che “ai fini della competenza per il reclamo, non può essere offerta un'interpretazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 720 bis c.p.c. che vada oltre la lettera della legge, posto che la lettera della norma costituisce il limite al quale deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata”. E conclude affermando: “Una volta che si riconosce che per tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare il rimedio è quello del reclamo, indipendentemente dal carattere decisorio o meno degli stessi, non può essere data un'esegesi della norma che ometta di prendere in considerazione la scelta esplicita del legislatore che ha previsto il reclamo alla corte d'appello”
Secondo la Corte di Cassazione “Il rendiconto finale della tutela o dell'amministrazione di sostegno (a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita di regola a vistare: v. articolo 380 c.c.), data l'importanza che lo stesso riveste, in quanto atto conclusivo dell'amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice: dopo di che può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie, e dunque destinato a svolgersi, secondo quanto si è visto, prima dinanzi al Tribunale e poi alla Corte d’appello. Sicché non avrebbe avuto alcuna spiegazione comprensibile la scelta del legislatore di differenziare la fase di «impugnazione» del decreto sul rendiconto dell’amministratore di sostegno rispetto a quello del tutore.”
Nel caso di specie la Corte d’appello, pronunciando sull’impugnazione avverso decreto del giudice tutelare di diniego di approvazione del conto da lui presentato in veste di cessato amministratore di sostegno, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, competente essendo il Tribunale.
Il ricorso incidentale, che sosteneva che la Corte d’appello aveva errato nel dichiarare la propria incompetenza, è stato respinto dalla S.C.
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1 Vedi in questa Rivista in “Competenza per il reclamo dei provvedinenti del Giudice Tutelare in materia di AdS. Le SS.UU.”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. VI, Ordinanza n. 4029 del 08/02/2022
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