Appalto: la responsabilità per grave difetto o rovina ex art. 1669 è extracontrattuale
Responsabilità aquiliana anche per progettista e direttore dei lavori per gravi difetti o rovina dell’immobile, ex art. 1669 c.c. Termini per il costruttore-venditore. Cassazione Ordinanza n. 23470/2023

Responsabilità nell’appalto ex art. 1669 c.c. è di tipo extracontrattuale
L’articolo 1669 del codice civile prescrive quel lungo termine di prescrizione (decennale) posto a tutela del committente per l’opera su immobili che sono destinati, per loro natura, ad avere lunga durata nel tempo.
Si riporta qui sotto la norma.
Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili)
1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Sulla natura (contrattuale o extracontrattuale) di tale responsabilità dell’appaltatore, la recente Corte Cassazione civile, con Ordinanza n. 23470 depositata in data 1 agosto 2023 ha confermato l’indirizzo prevalente secondo il quale trattasi di responsabilità aquiliana.
Afferma, infatti: “L'art. 1669 c.c. configura, infatti, una responsabilità di tipo aquiliano, ...”.
Responsabilità ex art. 1669 c.c. del progettista e del direttore dei lavori
La Corte di Cassazione in esame ricorda, inoltre, che la norma estende la responsabilità nei confronti del committente, oltre che all’appaltatore, anche al progettista e al direttore dei lavori, nel caso in cui la rovina e/o il grave difetto derivi da loro responsabilità professionale.
E ciò anche se il rapporto fra committente e questi indicati professionisti sia, naturalmente, di tipo contrattuale.
Scrive, infatti, la Corte: “La statuizione del giudice distrettuale ha fatto buon governo del costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 18289 del 2020; Cass. n. 29218 del 2017; Cass. 17874 del 2013) secondo cui, in materia di appalto privato, l'appaltatore è responsabile ex art. 1669 c.c., verso il committente insieme al progettista ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo art. 1669, rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo (cfr. Cass. n. 8016 del 2012)”.
E aggiunge: “L'art. 1669 c.c. configura, infatti, una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono concorrere tutti quei soggetti, che prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi (tra le altre, Cass. 19868 del 2009; Cass. 3406 del 2006)”.
I termini di denuncia del grave vizio o rovina
L’art. 1669 c.c. indica un termine di un anno dalla scoperta, dovendo specificare che per scoperta si intende la piena conoscenza del vizio 1, la consapevolezza della sua entità.
Il termine di un anno per la denuncia 2 del grave vizio o rovina viene portato a soli 60 giorni per il regresso nei confronti del subappaltatore dall’art. 1670 c.c., che riportiamo qui sotto:
Art. 1670 (Responsabilita' dei subappaltatori)
1. L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Tale breve termine si applica anche nel caso di subappalto in senso atecnico.
Scrive la Corte, infatti: “Va ricordato che l'art. 1670 c.c., che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni, si applica all'ipotesi in cui il costruttore - venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarà tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico (Cassazione civile sez. II, 27/08/1997, n. 8109)”.
Conclusioni
La Corte di Cassazione riassume il portato del provvedimento nella seguente enunciazione:
“Come accennato in precedenza, l'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza, di carattere generale, della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità, ha natura extra-contrattuale e trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno, mentre il convenuto venditore-costruttore, che intende agire contro colui al quale aveva affidato in appalto la costruzione di una parte dell'immobile, è in ogni caso tenuto all'osservanza del termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 1670 c.c. L'appaltatore di una parte dell'immobile, infatti, pur non essendo subappaltatore in senso tecnico giuridico - in difetto dell'autorizzazione del committente a far eseguire l'opera da altro soggetto - è considerato tale, ai fini dell'azione di regresso, quando l'azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia esercitata da un acquirente (Cassazione civile sez. II, 12/11/1983, n. 6741)”.
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1Sulla tematica della “piena conoscenza” del vizio vedasi “Appalto e dies a quo per la denuncia di gravi difetti dell'opera”.
2Qui è da evidenziare la nota questione della imputabilità a riconoscimento del vizio implicita nell’azione spontanea di riparazione del vizio da parte dell’appaltatore, su cui vedasi “Appalto: denuncia dei vizi e riconoscimento degli stessi”.
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 23470 dep. 01/08/2023
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