Aggiornamento del risarcimento del danno biologico da micropermanente 2025

Sono stati aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico da micropermanente in modifica dell'art. 139 del Codice Ass. Private. Decreto del 18 luglio 2025

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Aggiornamento del risarcimento del danno biologico da micropermanente 2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2025 il Decreto del 18 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025".

Si tratta dell'aggiornamento degli importi da corrispondere per le lesioni di lieve entità, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che tiene conto dell'incremento del costo della vita.

Viene incrementato sia il valore del punto base del danno da micropermanente che il valore del giorno di invalidità. I nuovi valori sono fissati nelle seguenti misure:

  • 963,40 euro per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  • 56,18 euro per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).  

I nuovi valori si applicano "a decorrere dal mese di aprile 2025" (art. 1).

 

Questo il link alla Pagina di Calcolo del danno biologico di lieve entità di ProfessioneGiustizia.

 

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Di seguito il testo di

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 18 luglio 2025

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2025

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 139, comma 5, del citato codice delle assicurazioni private, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2024;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2025;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, applicando la maggiorazione dell'1,7% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2025;

Decreta;

Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 luglio 2024, sono aggiornati nelle seguenti misure;
a) novecentosessantatre' euro e quaranta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
b) cinquantasei euro e diciotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2025
 

 

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