Sospensione della prescrizione e obbligazione solidale della assicurazione del veicolo

La sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale. Cassazione Sentenza n. 12928/2024

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La Terza Sezione Civile, della Corte di Cassazione, con Sentenza n 12928 del 10 maggio 2024 in tema di estensione delle cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. ai coobbligati solidali, ha affermato che l’art. 1310, comma 2, c.c. – ove dispone che «La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione» – si applica alle sole obbligazioni solidali passive riconducibili ad una eadem causa obligandi.
Quando, invece, la causa obligandi non è comune, ma è diretta nei confronti di un soggetto e dipendente da quella di costui e dunque operante nel suo interesse sostanziale, essendo la solidarietà rilevante solo come modalità di funzionamento dell’obbligazione, la norma dell’art. 1310, comma 2, c.c. si deve ritenere non operante e la causa di sospensione del corso della prescrizione, relativa al rapporto fra creditore e obbligato “diretto” sotto il profilo dell’interesse (c.d. unisoggettivo), si deve ritenere estesa anche al vincolo obbligatorio coinvolgente il coobbligato, che risponde verso il creditore per l’interesse di quell’altro.
Da tale principio generale discende, dunque, che, in relazione all’ipotesi di “solidarietà atipica” tra assicuratore della responsabilità civile per la circolazione stradale e responsabile civile, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa, ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.

La S.C. ha annunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato, l'operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell'art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l'assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L'operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l'assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all'esercizio dell'azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all'indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n 12928 del 10/05/2024

 

FATTI DI CAUSA

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