La Marca da Bollo da 2 euro sulla fattura del professionista. Il come e quando.
L'imposta di Bollo da 2 euro va applicata quando nella fattura le spese esenti ex art. 15 DPR IVA (anticipazioni) superano gli euro 77,42

Quale norma prevede il bollo da 2 euro sulla fattura?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo stabilisce (all’art. 1) che “Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa”.
L’Allegato A del DPR, denominato “TARIFFA” prevede all’art. 13, titolato “Fatture, note, conti ed estratti di conti” che sono soggette ad imposta di bollo fissa di euro 2,00
“Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare”
Con le seguenti specificazioni o note, sempre dell’art. 13 della Tariffa.
- Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.
- L'imposta non è dovuta:
a) quando la somma è inferiore o uguale ad euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
A quali documenti va applicata la marca da bollo?
Dalla normativa su indicata, attraverso interpretazioni (Circolari e Risoluzioni) dell’Agenzia delle Entrate possiamo indicare come segue, in modo esemplificativo, il quadro delle possibili fatture del professionista che devono avere apposta la marca da bollo:
a) Fatture fuori campo IVA superiori ad € 77,47. Fuori campo IVA per i svariati motivi indicati dalla normativa e semplificando:
1) ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc.
2) regimi forfettari;
3) regime di vantaggio – minimi;
b) Fatture parzialmente fuori campo IVA (o miste), vale a dire aventi sia importi soggetti ad IVA che importi esenti, come ad esempio le anticipazioni forfettarie ex art. 15 DPR IVA, qualora la componente esente superi l’importo su indicato. Questo è un caso che interessa particolarmente gli avvocati, esponendo spesso nei propri documenti contabili anticipazioni per importi considerevoli, basti pensare al Contributo Unificato.
Imposta di Bollo sempre se le Anticipazioni superano gli euro 77,42
Ciò è stato chiarito dalla Risoluzione 98/2001 dell’Ag. Entrate, ove si legge che “le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad I.V.A., scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A., superi L 150.000”.
Quindi è sufficiente esporre quale spesa esente ex art. 15 DPR IVA un Contributo Unificato di importo modesto ma superiore ad euro 77,42 per dover applicare alla fattura l’imposta di bollo.
Qualche legale, forse proprio per questo, manda il cliente ad acquistarsi direttamente il C.U.
Chi deve pagare il bollo? L’emittente o il destinatario della fattura?
L’agenzia delle Entrate ha chiarito (con Risoluzione 444/E del 2008) che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute compete al soggetto che emette la fattura e, quindi, che effetua la consegna o spedisce il documento (vale a dire chi emette la fattura). Si specifica inoltre che chi emette la fattura potrà addebitare l’importo al cliente a titolo di spese anticipate e quindi escluse ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. 633/1972.
Tuttavia esiste solidarietà fra soggetto emittente e ricevente la fattura, ai sensi dell’art. 22 del DPR Imposta di Bollo.
Il destinatario della fattura potrà regolarizzare il documento mancante di bollo recandosi all'ufficio competente e pagando il relativo tributo.
Se, come abbiamo appena detto, compete al professionista che emette la fattura l’obbligo di apporre il bollo, tuttavia lo stesso non è automaticamente il soggetto che deve sostenere l’esborso.
Scrive l’Agenzia delle entrate che nulla vieta che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale.
Bollo e Imposta sul valore Aggiunto
Il bollo addebitato al cliente è una anticipazione non concorrendo a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15 del DPR IVA e aggiunge sempre l’Ag. Entrate che l'imposta, separatamente addebitata nella fattura o ricevuta emessa, può essere considerata un costo accessorio alla prestazione professionale ed essere computato nella determinazione dell'onere detraibile.
Bollo e Ricavo Imponibile
Una recente risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 428/2022) ha chiarito che l'importo del bollo costituisce base imponibile; più precisamente la risposta riguarda l'eventuale inclusione tra i ricavi o compensi dell'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito nell'ambito del regime forfetari.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che " ... il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito"
Quindi, qualora, e solo se, l'emittente ponga il relativo costo a carico del destinatario della fattura, quell'importo costituità parte del compenso.
Bollo e fatturazione elettronica
Se fino all’avvento della fatturazione elettronica vi era l’obbligo di annullare la marca1, ora cambia tutto e si rimanda al D.M. 28/12/2018 del Min. Economia e Finanze che determina le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche.
Vedi anche il seguente articolo in questa Rivista: "Come e quando si effettua il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il calcolo automatico e le regole dell'Elenco B formato dall'Agenzia delle Entrate"
Applicazione della marca e diciture obbligatorie in fattura
La marca da bollo (più correttamente "contrassegno telematico") deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella della fattura. Essa va applicata sull'originale che viene consegnato al cliente.
Sulla propria copia sarà, invece, obbligatorio indicare in fattura la dicitura riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo, come ad esempio la seguente dizione: “Imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 642” e se se vuole aggiungendo "mediante applicazione di contrassegno nell'originale".
Una curiosità: sul sito dell'Agenzia delle Entrate vi è una pagina nella quale poter verificare la validità del contrassegno telematico e la data di emissione. Questo il link: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/
Per le fatture elettroniche il D.M. 2018 su indicato chiarisce che “Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”.
Solitamente i programmi di fatturazione elettronica già provvedono ad inserire la corretta dicitura.
Applicazione della marca sulle fatture cartacee inviate via mail in formato Pdf
E' frequente il caso nel quale si concordi con il cliente l'invio della fattura tramite email in formato pdf. In questo casi ci si scontra con la mancata consegna dell'originale nel quale dovrebbe essere apposto il contrassegno telematico acquistato in tabaccheria. Si tratta di una mera semplificazione della procedura di consegna del documento.
In tal caso il documento informatico (il pdf) non può considerarsi equivalente all'originale (non è firmato digitalmente - non è conservato secondo canoni normativi, ecc.), non possedendo i requisiti prescritti vdal D.M. 17 giugno 2014 per essere considerato un documento informatico ai fini fiscali.
Il tutto si risolve se si decide di inviare anche la copia cartacea via posta.
Altrimenti si potrà applicare la marca da bollo sul proprio originale cartaceo stampato, inserire sulla copia inviata in formato pdf la seguente (o analoga) dicitura: “contrassegno telematico dell'imposta di bollo nr. ____________ applicata sull'originale in possesso dell’emittente”.
Naturalmente l'originale cartaceo va conservato.
___________
1 Art. 12 - Marche da bollo
1. L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
2. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
3. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
4. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.