Il Comune o la Pro Loco rispondono dei danni per l’eccessivo rumore della manifestazione pubblica?

Anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose secondo la giurisprudenza di legittimità e deve risarcire i danni. Cassazione Ordinanza n. 18676/2024

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Il Comune o la Pro Loco rispondono dei danni per l’eccessivo rumore della manifestazione pubblica?

Il fatto

Il proprietario di un immobile insistente su una piazza citava in giudizio il Comune per fare accertare che gli spettacoli, da quest’ultimo periodicamente organizzati nel periodo estivo, producevano immissioni intollerabili. Chiedeva la condanna del comune al risarcimento del danno.

Il tribunale, effettuata la consulenza tecnica dalla quale emergeva che quei rumori superavano la soglia dei decibel consentiti, condannava il Comune e liquidava equitativamente la somma di 1.000 euro a ristoro del pregiudizio subito. Sentenza confermata in appello.

Seguiva ricorso per cassazione che sfociava in Ordinanza della Sezione terza n. 18676 depositata in data 9 luglio 2024.

 

Immissioni rumorose e i due sistemi di valutazione: il pubblico e il privato

Lamentava il Comune, già in appello, che il CTU avrebbe fatto riferimento, per le misurazioni, al DPCM del 1997 relativo invece, a suo dire, alle attività produttive. Parte ricorrente affermava che quel parametro non poteva applicarsi alle manifestazioni culturali, quali erano quelle che il comune organizzava in quella piazza.

All’obiezione risponde la S.C. affermando che le Corti del merito non avevano fatto applicazione di quel DPCM, quanto piuttosto era stato utilizzato il metodo comparativo indicato dalla giurisprudenza secondo cui la tollerabilità va valutata caso per caso in relazione alle circostanze concrete.

Il Comune aggiungeva che dovevasi tenere in considerazione l’esistenza del regolamento delle attività rumorose adottato dallo stesso consiglio comunale, il quale consente, nell'ipotesi, per l'appunto di manifestazioni e spettacoli all'aperto, di arrivare fino al limite di 70 decibel.

 

Tutela civilistica e limite alle immissioni

L’art. 844 del codice civile stabilisce che le immissioni provenienti dal fondo del vicino sono illegittime quando superano la normale tollerabilità. A prescindere da questo punto di vista e dalle possibili lamentele di un vicino, la normativa pubblicistica dispone dei limiti alle immissioni rumorose dividendo il territorio in zone e fasce orarie. Il rapporto fra questi due parametri e, ripeto, “punti di vista” che hanno sottostante due diverse ratio normative, è stato oggetto di continui interventi della giurisprudenza. Per una piccola parte, si veda in questa Rivista “Azione di intollerabilità delle immissioni, ex art. 844 c.c. e norme contro l'inquinamento acustico”.

Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza andiamo a riprendere definizioni date dalla Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza Sez.II n. 33966 depositata in data 05/12/2023 in merito alla tutela contro le immissioni rumorose.

Scrive in quella ordinanza del 2023: “La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: «In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione» (Sez. 3, Sent. n. 20198 del 2016; Sez. 3, Sent. n. 20927 del 2015)”.

E aggiunge, sempre la Cassazione del 2023: “In altri termini, in materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi ed i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”.

 

L'ente pubblico deve rispettate i limiti di tollerabilità

Ecco che, con questi precedenti, la odierna Ordinanza (18676/2024) ha avuto buon gioco per poter affermare che il rispetto dei limiti alle immissioni dettati dal Regolamento Comunale non da, di per se, la patente di tollerabilità: “in generale, i limiti posti dai singoli regolamenti, compreso dunque quello richiamato dal comune, e dallo stesso comune approvato, sono puramente indicativi in quanto anche immissioni che rientrino in quei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è, per l'appunto, da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti (Cass. 28201/ 2018), che è ciò che il consulente ha fatto”.

Conclude la Corte di Cassazione affermando che

anche un ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed «è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere"» (Cass. 14209/ 2023, in caso analogo)”.


 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024

 

Fatti di causa

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