Appalto: denuncia dei vizi e riconoscimento degli stessi
In materia di appalto il tentativo di riparare i vizi non sempre costituisce riconoscimento degli stessi. Cassazione Sentenza n. 20500/15

In un caso che potremo definire "tipico" di contestazione di opere d'appalto in corso di causa preceduta da Accertamento Tecnico Preventivo, parte ricorrente aveva denunciato la presenza di vizi dell'opera. Il caso viene portato fino all'esame della corte di legittimità alla quale sono posti alcuni interessanti quesiti, di interesse comune.
Alla Corte di Cassazione vengono, infatti, formulati i seguenti quesiti di diritto:
a [ omissis ]:
b - "se il tentativo da parte dell'appaltatore di eliminare i contestati vizi ed i difetti dell'opera, costituisce implicito riconoscimento della loro esistenza";
c - "se il termine di decadenza per la denuncia dei vizi e dei difetti inizia a decorrere non già con l'insorgenza di un dubbio circa la loro esistenza bensì dall'oggettiva certezza della loro esistenza anche attraverso il deposito di accertamento tecnico preventivo" .
La Corte di Cassazione risponde ai suddetti quesiti con Sentenza n° 20500 del 13/10/2015.
B - In merito al primo, vale a dire se l'attivismo posto in essere da parte dell'appartatore per rimediare ai vizi debba essere interpretato quale riconoscimento del vizio, con tutte le conseguenze ricostruite dalla giurisprudenza che considerano in tal caso generato un nuovo rapporto con termini di prescrizione del tutto rinnovati e diversi, la Suprema Corte afferma di non condividere l'affermazione del ricorrente secondo la quale la semplice attività posta in essere dall'appaltatore per l'eliminazione dei vizi debba configurarsi (sempre e comunque) come riconoscimento degli stessi.
Dovrà, invece, considerarsi caso per caso e valutare se questa possa "rivestire tale connotazione in relazione alla natura ed evidenza del vizio ed allo specifico atteggiamento assunto dall'imprenditore per la sua eliminazione". In particolare va verificato se le opere fossero consegnate o almeno pronte per il collaudo o se, da altro canto, la messa in opera non fosse ancora terminata. Ben si comprende, infatti, in tale ultimo caso, che se l'appalto non è ancora concluso l'appaltatore ha il pieno diritto di continuare il lavoro al fine di perfezionarlo o completarlo.
C - Quanto al secondo quesito, se il termine di decadenza decorra dalla semplice "sensazione" che qualcosa non vada nell'opera oppure dalla completa consapevolezza della entità e causa del vizio, la Corte di Cassazione afferma: "... la Corte intende dare continuità al principio in base al quale la generica esistenza dei vizi - e dunque la loro percezione da parte del committente - non può determinare l'insorgenza dell'obbligo di denuncia a' sensi dell'art 1667 cod civ., laddove non vi sia la piena consapevolezza della loro entità e del rapporto eziologico con la condotta dell'appaltatore".
Di seguito Corte di Cassazione Sentenza n° 20500 del 13/10/2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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