Sulla rinuncia alla proprietà immobiliare (rinuncia abdicativa) si esprimono le SS.UU.

L'atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, c.d. rinuncia abdicativa, viene esaminato dalla Corte di Cassazione a SS.UU Civili, Sentenza n. 23093/2025

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Sulla rinuncia alla proprietà immobiliare (rinuncia abdicativa) si esprimono le SS.UU.

La questione della rinuncia abdicativa di ripropone di tanto in tando di fronti agli organi giurisdizionali. Ne avevamo parlato in questa Rivista in questo articolo: “La rinuncia di proprietà costituisce donazione indiretta”, in commento ad una sentenza di una decina di anni fa. Intervengono ora in materia le Sezioni Unite con un lunghissimo (oltre 50 pagine) e articolato ragionamento teso a dirimere per sempre ogni dubbio al riguardo, avendo riguardo primariamente al dettato costituzionale.

 

l caso e le questioni sollevate

La Corte si è pronunciata in merito a due rinvii pregiudiziali (dal Tribunale di L'Aquila e dal Tribunale di Venezia) che riguardavano l'ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà di beni immobili.

I casi specifici vedevano dei proprietari rinunciare a terreni e immobili gravati da pesanti vincoli e da un alto rischio idrogeologico. Lo Stato (rappresentato dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia del Demanio) aveva impugnato questi atti, sostenendo che la rinuncia fosse nulla o inefficace. Le Amministrazioni statali si basavano su diverse motivazioni giuridiche, tra cui:

Nullità per illiceità della causa o dei motivi: L'atto sarebbe stato compiuto con il solo scopo di trasferire alla collettività i costi e le responsabilità (civili e penali) legati alla gestione di questi beni "dispendiosi".

Immeritevolezza degli interessi perseguiti: L'atto non sarebbe meritevole di tutela giuridica in base agli interessi pubblici e costituzionali.

Abuso del diritto: I privati avrebbero utilizzato un loro diritto (la facoltà di rinunciare) in modo anomalo e dannoso per altri.

Le Amministrazioni statali chiedevano quindi che venisse riconosciuto allo Stato un "potere di rifiuto eliminativo dell'acquisto" in questi casi.

La Corte di Cassazione ha rigettato le tesi delle Amministrazioni statali, stabilendo dei principi di diritto molto chiari e definitivi.

 

L’atto di rinuncia della proprietà immobiliare

Si parte dal presupposto che l’abbandono del bene immobile non è sufficiente ad eliminare il diritto di proprietà in capo al soggetto che se lo ritrova intestato, citando la Corte Costituzionale (sentenza 27 febbraio 2024, n. 28).

Scrivono le SS.UU.: “La condizione di abbandono rileva per i beni mobili, nel senso che la derelizione comporta quale effetto legale la perdita della proprietà e consente il successivo acquisto a titolo originario in capo all’occupante (art. 923 cod. civ.). Si tratta di fattispecie estintiva e (eventualmente) acquisitiva della proprietà estranea alla categoria dei beni immobili per i vincoli formali prescritti dagli artt. 1350, n. 5, e 2643, n. 5, cod. civ. Nella rinuncia alla proprietà immobiliare al fine del prodursi dell’effetto abdicativo non basta il comportamento materiale dell’abbandono (sia pur accompagnato dall’animus derelinquendi), ma occorre comunque il compimento di un atto dispositivo”.

Estraneo al nucleo fondamentale del dubbio interpretativo sollevato innanzi alle SS.UU. è anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. ‹‹abbandono liberatorio›› (indicativamente, artt. 882, 963, 1104, 1070 cod. civ.), che, pur nelle peculiarità delle singole ipotesi normative, si caratterizzano per il tratto distintivo del perseguimento di una funzione che va oltre l’abdicazione e consiste nella liberazione da un’obbligazione connessa alla cosa, la quale deve essere adempiuta dal titolare del medesimo diritto reale che si dismette e nasce a carico di quest’ultimo nel momento in cui si verifica la circostanza prevista dalla legge per il suo sorgere, sicché, venuto meno lo ius ad rem che consente l’identificazione del soggetto debitore, vien meno anche la causa obligandi.

L'abbandono liberatorio è una rinuncia che ha una funzione specifica: liberare il proprietario da un'obbligazione che dipende dalla sua titolarità. Ad esempio, la rinuncia al muro in comune prevista dall'art. 882 del Codice Civile libera il comproprietario dall'obbligo di contribuire alle spese di riparazione. In questi casi, la rinuncia incide nella sfera giuridica di un altro soggetto (come il comproprietario) che acquisisce automaticamente il diritto.

La rinuncia abdicativa, invece, ha come unica funzione la dismissione del diritto di proprietà. Non è un atto volto a liberarsi da un'obbligazione specifica, ma a porre fine alla propria relazione con il bene, a prescindere dal motivo (ad esempio, perché il bene è "diseconomico" o costoso da gestire).

 

Natura dell'atto di rinuncia

Secondo le Sezioni Unite la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. La sua unica funzione è quella di dismettere il diritto di proprietà. L'acquisto da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 827 del codice civile (secondo cui i beni immobili che non sono di proprietà di nessuno spettano allo Stato), non è un effetto contrattuale o un'accettazione, ma un effetto legale e automatico che scaturisce dalla "vacanza" del bene. Di conseguenza, non serve il consenso dello Stato e non può esserci un "potere di rifiuto".

L'interesse del proprietario: L'atto di rinuncia "trova causa in sé stesso". L'unico interesse giuridicamente rilevante è quello del proprietario che intende dismettere un bene che non ha più alcun valore economico o che gli causa oneri eccessivi. La Corte ha sottolineato che non esiste un "dovere di essere e di restare proprietario" per ragioni di interesse generale.

La "funzione sociale" della proprietà: L'art. 42 della Costituzione, che impone alla proprietà una "funzione sociale", affida al legislatore il compito di stabilirne limiti e modi d'uso. La Corte ha chiarito che non spetta al giudice introdurre un "controllo di costituzionalità" o di "meritevolezza" su ogni singolo atto privato, specialmente se questo atto rientra già tra le facoltà riconosciute al proprietario.

Nullità e abuso del diritto: L'argomento del "fine egoistico" o dell'abuso del diritto non regge. La rinuncia è l'espressione di un interesse legittimo del proprietario a liberarsi di un bene gravoso. Non si configura come atto emulativo (cioè compiuto con il solo scopo di nuocere a terzi) perché non solo non arreca un danno ingiusto, ma libera il proprietario da un peso economico significativo. L'effetto di accollo dei costi da parte dello Stato è una diretta conseguenza della legge (art. 827 c.c.), non un risultato vietato che il privato intende ottenere in modo illecito. La responsabilità per i danni già causati dal bene rimane, comunque, in capo al rinunciante.
 

L'acquisto da parte dello Stato

L'effetto della rinuncia abdicativa non è il trasferimento della proprietà a un altro soggetto privato, ma l'applicazione dell'art. 827 del Codice Civile. Questa norma stabilisce che i beni immobili che non sono di proprietà di nessuno spettano al patrimonio dello Stato.

L'acquisto da parte dello Stato è automatico: non è necessario che lo Stato "accetti" la proprietà. L'acquisto avviene ex lege, cioè per effetto della legge stessa.

L’acquisto avviene a titolo originario: lo Stato non succede al precedente proprietario, ma acquista un nuovo diritto sul bene. Ciò significa che lo Stato non è automaticamente responsabile per gli oneri o i debiti preesistenti, che rimangono in capo al rinunciante (ad eccezione delle obbligazioni propter rem sorte dopo la rinuncia).

 

Principi di diritto

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. - La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod.civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
2. - Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

 

 

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 23093 del 11/08/2025

 

FATTI DI CAUSA

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