Competenza per il reclamo dei provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di AdS. Le SS.UU.

Sulla competenza della Corte d'Appello per il reclamo dei provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di Amministrazione di Sostegno. Cassazione SS.UU civili, Sentenza n. 21985/2021

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Competenza per il reclamo dei provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di AdS. Le SS.UU.

L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sottopone a queste ultime il seguente quesito: se, ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c., la competenza sul reclamo della corte d'appello sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno, oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per i provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando per gli altri provvedimenti la competenza del tribunale.

 

L’orientamento storico

La questione prende spunto dalle seguenti considerazioni: secondo un indirizzo prevalente della Corte di legittimità, i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministratore di sostegno aventi carattere cd. gestionale (come ad esempio la stessa nomina dell’AdS) sono reclamabili al Tribunale in composizione collegiale, mentre sarebbero riservati alla competenza della Corte d'Appello solo i reclami avverso i provvedimenti con i quali si disponga l'apertura, la chiusura o la proroga dell'amministrazione di sostegno. Solamente questi ultimi avrebbe carattere di definitività, carattere decisorio ("idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus"), avendo tutta la rimanente possibile rosa di provvedimenti “gestionali” solamente natura amministrativa.

 

La novità introdotta da Cass. 32409/2019

L'ordinanza di rimessione evidenziava l’esistenza di un contrapposto e più recente orientamento, emerso con Cass. n. 32409 del 2019. Secondo tale nuovo indirizzo la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestori del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno non assume alcun rilievo, in considerazione della chiara dizione dell'art. 720-bis, comma 2 c.p.c. che prevede che in qualsiasi caso il reclamo debba essere proposto innanzi alla corte d'appello (e non al tribunale).

Continua ricordando che la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestori del G.T. rileverebbe soltanto ai fini della ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. dei provvedimenti del Giudice tutelare.

 

La soluzione delle Sezioni Unite

Le SS.UU. premettono alle “questioni complessivamente poste dall'ordinanza di rimessione debba essere fornita una risposta articolata, e soprattutto diversificata, non potendo tout court accomunarsi sulla base del medesimo presupposto il profilo dell'individuazione del giudice competente per il reclamo con quello della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso”.

Afferma che la normativa riguardante l’amministrazione di sostegno è stata inserita, incuneata, nel previgente sistema di tutela degli incapaci andando ad ampliare e completare il sistema di difesa della persona debole. Ci, continua, si è riflesso anche sulla tecnica normativa della quale si è avvalso il legislatore.

Le SS.UU. ricordano che la scelta di assoggettare l'intero procedimento di amministrazione di sostegno a forme essenzialmente camerali ha alimentato dubbi circa la natura contenziosa o volontaria della giurisdizione esercitata in materia, dubbi legittimati sia dalla scelta di attribuire il potere decisionale unicamente al giudice tutelare, sia dalla espressa previsione del reclamo come rimedio impugnatorio.

Dandosi atto, in ogni caso, della presenza di chi propende per la natura contenziosa del relativo procedimento, in quanto sostanzialmente assimilabile ai procedimenti in tema di interdizione e di inabilitazione.

 

Per tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare il rimedio è il reclamo presso la Corte d’Appello

Afferma la Corte: “ai fini della competenza per il reclamo, non può essere offerta un'interpretazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 720 bis c.p.c. che vada oltre la lettera della legge, posto che la lettera della norma costituisce il limite al quale deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata”. E conclude affermando: “Una volta che si riconosce che per tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare il rimedio è quello del reclamo, indipendentemente dal carattere decisorio o meno degli stessi, non può essere data un'esegesi della norma che ometta di prendere in considerazione la scelta esplicita del legislatore che ha previsto il reclamo alla corte d'appello

Secondo le SS.UU. la competenza generalizzata della corte d'appello a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno assicura l'immediata individuazione del giudice cui indirizzare la richiesta di controllo del provvedimento impugnato.

E concludono affermando il seguente principio di diritto:

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio).”.

 

 

[[Aggiornamento: vedi anche "Cessazione dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno e obbligo del rendiconto finale. Mancata approvazione del G.T. e impugnazione ex art. 386 c.c. Cassazione Ordinanza n. 4029/2022"]]

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU civili, Sentenza n. 21985 del 30/07/2021

 

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

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