Amministrazione di sostegno, una guida completa
Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.
L’indennità o compenso all’amministratore di sostegno
La "retribuzione" del lavoro fatto dall'AdS è un aspetto dell’istituto sul quale molto si è detto e sul quale ancora si discute. E’ chiaro il principio dettato dalla norma e che considera l’incarico ad amministratore di sostegno come tendenzialmente gratuito; vedasi il richiamo dell’art. 411 c.c. all’art. 379 c.c. titolato “gratuità della tutela” e che recita come segue:
“L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate”.
Può essere liquidata dal G.T., pertanto, una indennità parametrata alla difficoltà della gestione e all’entità del patrimonio. Riprendendo quanto su indicato circa il maggior rigore nell’esaminare le responsabilità del professionista, di pari passo si nota che di prassi si registra una tendenziale e concreta gratuità dell’incarico ad AdS attribuito al coniuge o parente, mentre regolarmente è liquidata l’indennità a favore degli AdS estratti dall’elenco.
In merito a tale indennità sorgono dei quesiti ad oggi non completamente risolti:
1) a quando deve ammontare tale indennità?
2) quale trattamento fiscale deve avere?
Quantificazione della indennità spettante all’Amministratore di Sostegno
Sempre secondo prassi, si indica in ogni tribunale che l’eventuale istanza dell’AdS al Giudice Tutelare con la quale chiedere la liquidazione dell’indennità e delle spese sostenute sia da depositare contestualmente al deposito del rendiconto annuale.
Poiché l’indicazione normativa è generica, sempre di prassi, si sta mano a mano mettendo a punto una specie di tariffario, il quale ha solamente valore indicativo ed è derogabile a discrezione del G.T. Nei tribunali, pertanto, è spesso adottato un protocollo dedicato (o anche dedicato) alla liquidazione di detta indennità.
Quanto al riferimento normativo alla entità del patrimonio, esso viene tenuto in considerazione solamente, o tendenzialmente, nella sola parte liquida (comprensiva del danaro investito). Rimangono, pertanto, esclusi (ma solo tendenzialmente) gli immobili. Nel caso di patrimonio negativo (situazione debitoria) nessuna indennità viene riconosciuta, salvo un rimborso spese e una minimale indennità forfetaria.
Individuato il patrimonio liquido, questi protocolli solitamente elaborano degli scaglioni con indennità da calcolare a percentuale, rettificata con la quantità dell’attività prestata e la difficoltà di gestione.
Vedasi ad esempio il protocollo dell’aprile 2022 del Tribunale di Pisa, o quello del Tribunale di Verona o Trento (facilmente rinvenibili con una ricerca in rete) o, infine, la Circolare del Tribunale di Roma, quest’ultima seguendo questo LINK.
Il trattamento fiscale della indennità spettante all’Amministratore di Sostegno
Trattandosi in “indennità” si è posto il quesito se questa sia assoggettabile a tassazione, se debba essere emessa fattura, se vada conteggiata la previdenza.
A tal proposito deve sottolinearsi come ad oggi sussista una discrepanza di vedute fra l’Agenzia delle Entrate da un lato e la Corte di Cassazione e gli ordini professionali dall’altro.
La prima presa di posizione: l’Agenzia delle Entrate.
Un quesito di un contribuente, posto nel 2012 all’Agenzia delle Entrate, assumeva la natura non retributiva dell’indennità corrisposta all’AdS, indicando da un lato il dato letterale (indennità), e dall'altro lato l’ordinanza della Corte Costituzionale (n° 1073 del 24.11.1988) che aveva riconosciuto la natura non retributiva dell'indennità corrisposta al tutore.
Scartando le argomentazioni del contribuente l’Agenzia (vedasi Risoluzione n. 2/E del 2012) ritiene che vada distinta l’ipotesi di incarico di Amministrazione di Sostegno attribuito a coniuge o parente da analogo incarico affidato ad un professionista. E conclude affermando che quando sia un professionista, e nel caso di specie era un avvocato, ad essere incaricato dell'Amministrazione di Sostegno, l’Agenzia delle Entrate "ritiene che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria di competenza della scrivente, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”.
Un intervento sul sito della Cassa forense
In senso opposto vi sono provvedimenti di commissioni tributarie. Un recente (6 agosto 2022) lavoro riepilogativo di questa diversa posizione è giunto dalla Cassa Forense che citiamo per sunto:
“Le predette “altre persone idonee” sono dei professionisti, sovente avvocati o più raramente commercialisti, anche talvolta in co-amministrazione con un familiare.
La scelta di nominare un avvocato, in taluni casi, può addirittura imporsi al Giudice Tutelare in situazioni di elevate conflittualità familiari, con necessità di porre in essere atti dispositivi o anche solo gestori di patrimoni importanti, ovvero quando si tratti di compiere scelte di carattere personale relative alla cura della persona, laddove manchino o siano confliggenti o incompatibili per conflitti di interessi figure familiari aventi la necessaria terzietà e indipendenza al ruolo.
In tali motivati casi e conseguentemente alla nomina extrafamiliare, vengono ravvisate dal Giudice valide ragioni per derogare alla presunzione di gratuità dell’ufficio e dunque ai sensi dell’art. 379 C.c. “considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione” riconoscere al legale incaricato dell’amministrazione un’indennità annuale per il tempo e le risorse dedicate alla gestione del beneficiario e ai suoi interessi, soprattutto quando esse siano numerose e complesse.
…
A tale indennità spettante all’avvocato che svolga l’ufficio di amministratore di sostegno la giurisprudenza riconosce da tempo natura non reddituale ma compensativo-remunerativa (Commissione regionale tributaria Friuli Venezia Giulia 218/2016, facendo seguito alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n. 283 del 2014 e all’ordinanza n. 1073 del 1988 della Corte Costituzionale e alla sentenza n. 7355 del 1991 della Corte di Cassazione), sebbene l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo abbia emesso la Risoluzione 2/E del 9.1.2012 di diverso avviso.
Da tale natura puramente indennitaria deriva una duplice conseguenza:
- non va dichiarata nel reddito professionale ai fini Irpef (non imponibile)
- non va maggiorata di oneri accessori (spese generali, né Cassa né IVA).
Quanto sopra, ferma restando -in ogni caso- la necessità di procedere alla nomina di un legale con le modalità dell’art. 374 c.c., quale atto di straordinaria amministrazione sottoposto ad autorizzazione, qualora si configuri in capo all’avvocato un vero e proprio conferimento di mandato d’opera professionale per il patrocinio di vertenze civilistiche giudiziali o stragiudiziali anche in proprio ex art. 86 cpc”.
La Corte di Giustizia UE
Va citata anche una presa di posizione della Corte giustizia UE (Sez. III, 15 aprile 2021, n. 846) secondo la quale ove non previsto diversamente dalla normativa nazionale l’attività prestata da un avvocato come amministratore di sostegno è soggetta ad IVA.
La Corte afferma che “L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che costituiscono un’attività economica, ai sensi di tale disposizione, prestazioni di servizi effettuate a favore di persone maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerle negli atti della vita civile, il cui espletamento è affidato al prestatore da un’autorità giudiziaria a norma di legge e la cui remunerazione è stabilita dalla stessa autorità in modo forfettario o sulla base di una valutazione caso per caso tenendo conto in particolare della situazione finanziaria della persona incapace, remunerazione che può inoltre essere presa in carico dallo Stato in caso di indigenza di quest’ultima, qualora tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso, il prestatore ne tragga redditi a carattere permanente e il livello del compenso di tale attività sia determinato secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore”.
Certo andrebbe chiarita una questione così delicata e di frequente applicazione.









