Gli Interessi Moratori nelle Transazioni Commerciali con Tabella Aggiornata
Tabella aggiornata del saggio degli interessi di mora. Gli interessi per la subfornitura. Come si calcolano gli interessi di mora nelle transazioni commerciali. Cosa si intende per interesse di mora. Aggiornato primo semestre 2023
Cosa sono gli interessi di mora
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degli Interessi di Mora ex D. Lgs. 231/02
Il Decreto Legislativo 231 del 2002 ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti regole base in merito ai termini di pagamento e alle conseguenze di legge per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali, introducendo un particolare forma di interessi, i cosiddetti "interessi moratori", il cui significato verrà più avanti esaminato.
Successivamente, il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ha apportato importanti modifiche al D.Lsg. 231 del 2002 da un lato aggiustando il tiro circa il significato da attribuire agli interessi di mora, dall'altro innalzando l'aliquota e quindi il valore dell'interesse da applicare in caso di mancato o ritardato pagamento, nonché introducendo ulteriori misure secondarie che andiamo a vedere.
Che cos'è l'interesse di mora o moratorio?
Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali sia di 30 giorni e dall’altro che, in caso di ritardato pagamento, l’interesse da pagare sia molto più elevato del saggio di interesse legale e sia, in qualche modo, satisfativo per il creditore e, di riflesso, punitivo per il debitore inadempiente.
L'art. 2 del D. Lgs. 231/02 così come modificato nel 2012 definisce, alla lettera d) dell'art. 2 comma 1, gli "interessi moratori" come interessi legali di mora ovvero (da intendersi come "oppure") interessi ad un tasso concordato tra imprese.
Gli interessi moratori, cioè conseguenti dl mancato o ritardato pagamento possono essere di due tipi:
a) legali di mora;
b) concordati (naturalmente prima del mancato pagamento) dalle imprese in fase contrattuale.
Gli interessi legali di mora sono poi definiti (dalla successiva lettera e) del comma 1 arr. 2) come gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso predeterminato che vedremo più avanti. Tale terminologia accoglie in parte le critiche provenienti dall'impostazione codicistica per una fin troppo semplicistica definizione di un interesse di mora che esuli dal necessario legame con un atto di messa in mora proveniente da parte creditoria.
Secondo il comma 1 dell'art. 3 "gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento". Ciò che un tempo (prima della novella del 2012) era definito come "interesse di mora" è ora definito "interesse legale di mora"; "legale" perché discende dalla legge, senza che vi sia necessità di messa in mora da parte del creditore, ma pur sempre di "mora" in quanto scaturente da un inadempimento. Ecco il motivo del doppio termine: "legale" e "moratorio".
Per distinguere la fattispecie prevista dal Decreto Legislativo 231/02 da altre analoghe applicazioni di interessi moratori, si usa definire queta tipologia, quella di cui trattiamo in questa sede, come interessi nelle transazioni commerciali.
Esistono, infatti, altre tipologie di interessi di mora, come ad esempio l'interesse per ritardato pagamento previsto dall'art. 144 del Regolamento sugli Appalti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n° 207).
Altro caso sono gli interessi, sempre moratori, previsti dalle "Disposizioni sulla riscossione del Reddito" (DPR 29 settembre v1973 n° 602), all'art. 30, noto per essere applicato nelle cartelle esattoriali.
Secondo l'articolo 1, ultimo comma, lettera g), gli interessi moratori vanno calcolati sulla "somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento". Da ciò si desume che gli interessi vanno calcolati anche sull'IVA, sulle spese di confezionamento e trasporto, sugli importi contributivi del professionista, sul rimborso delle spese imponibili o non imponibili, e su ogni ulteriore importo che vada a comporre il risultato finale della fattura (parcella o documento equivalente).
Per riassumere, l'interesse di mora ex D. Lgs. 231/02 è un interesse da applicarsi al mancato pagamento di una fornitura o prestazione di servizi che scatta automaticamente allo spirare del termine del previsto pagamento e che può essere quantificato in due modi: o dalla legge, nella misura che vedremo fra un attimo, o direttamente dai contraenti, in fase di stipulazione dell'accordo di fornitura per il caso in cui vi sia un mancato o ritardato pagamento.
A quali rapporti economici si applica l’interesse di mora?
L'interesse di mora si applica ai contratti stipulati dopo l’ 8 agosto 2002 e riguarda, come da comma 1 dell'art. 1 "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", specificando all'art. 2 che per transazioni commerciali di intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".
A) Fra imprenditori e professonisti.
Quindi ogni fattura emessa per il pagamento di merci o servizi erogati fra imprese, vale a dire B2B, da diritto all'interesse moratorio in caso di mancato o ritardato pagamento.
Il concetto di impresa è il più ampio possibile poiché secondo il decreto legislativo in commento imprenditore è "ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione". Dalla grande azienda al piccolo artigiano, al coltivatore agricolo organizzato piuttosto che il professionista in qualunque ramo di attività, tutti potranno chiedere interessi moratori a fronte degli inadempimenti dei propri debitori analogamente imprenditori.
Ci si può chiedere se nel rango dei professionisti qui definiti imprenditori possano ricadere anche quelli non iscritti ad Albi così come finalmente regolamentati dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle PROFESSIONI NON ORGANIZZATE; non si vede motivo, tuttavia, per non estendere anche ai predetti professionisti (non iscritti ad albi o collegi) la normativa sugli interessi di mora qui in commento.
B) Fra imprese e Pubblica Amministrazione.
Abbiamo detto che la normativa si applica non solo alle transazioni commerciali compiute fra imprenditori ma anche a quelle poste in essere fra imprese e pubblica amministrazione, laddove per PA si intende ogni amministrazione identificabile dall'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La norma fa riferimento alle amministrazioni dello Stato agli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Consegna della merce.
Si può, infine, argomentare circa la specificazione inserita dal legislatore all'articolo 1, primo comma, quando fa riferimento ai contratti che prevedono consegna di merce o prestazione di servizi "in via esclusiva o prevalente". Ne deriva che esulano dall'applicazione dell'interesse di mora i contratti di altro genere (ad es. di assicurazione) che solamente in minima parte prevedono anche la consegna di merce o la prestazione di servizi. Qui la fantasia potrà cercare eventuali fattispecie possibili anche se non si dubita la possibile confusione che potrà ingenerare l'applicazione concreta. Innanzitutto merce sarà solamente il bene materiale o anche quello immateriale? Un contratto di acquisto di un marchio, ad esempio, rientra o no nella normativa in commento? E l'acquisto di quote societarie? La corrente elettrica?
E il mondo dei noleggi, affitti e locazioni come dovrà essere inquadrato in merito all'applicazione dell'interesse di mora ex d. lgs 231/02?
Alcune sentenze esaminate, pur non entrando nel dettaglio, danno per scontato l'applicabilità dell'interesse di mora sia per la fornitura di energia elettrica che nella locazione (per quest'ultima cito Trib. Milano Sez. XIII, Sent., 14-02-2013: "Essendo il credito della società locatrice fondato su prova, scritta costituita dal contratto di locazione e dalla scrittura integrativa del 2.8.2011, e non avendo la società conduttrice contestato la morosità nè dato prova di pagamenti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla stessa locatrice ( cfr memoria integrative delle difese ) , deve condannarsi la conduttrice al pagamento della somma di Euro 48.105,39 ( cfr fattura in atti ), oltre interessi dalla mora al saldo, calcolati ex art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2002, a titolo di canoni di locazione maturati a tutto il 31.3.2013").
Ne dovremmo ricavare un concetto allargato di "consegna di merce o prestazione di servizi". Ma dovremmo escludere, a mio avviso, altre tipologie contrattuali come ad esempio un contratto di leasing o di affiliazione. Sicuramente la normativa non sarà applicabile al risarcimento del danno o alla restituzione dell'indebito.
E sicuramente, ancora e per legge, non si applica la presente normativa ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito" e ai "pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore" come previsto all'art. 1 comma 2.
Infine, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento le fatture con cui si addebitano solamente interessi (anche legali), caparre o somme in garanzia, fatture professionali con mera indicazione di un rimborso spese senza compensi professionali, e via così.
Ho motivi per ritenere che la normativa in commento non si applichi alla vendita di prodotti agricoli o alimentari, come più avanti si dirà. Nel gennaio 2012, infatti, sono state stralciate dal D. Lgs. 231/02 le norme che riguardavano questo tipo di prodotti. Più estesamente si vada sotto.
Quando decorre l'interesse di mora?
Iniziano ad essere calcolati gli interessi di mora di cui trattiamo qualora siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Tuttavia, nel caso in cui la fattura venga recapitata prima dell'arrivo della merce o della prestazione del servizio i 30 giorni vanno calcolati dalla data della fornitura (consegna della merce) o della prestazione (svolgimento dell'incarico).
Questa ultima specificazione lascia intendere il diritto agli interessi di mora solamente nel caso di consegna effettiva della merce o della effettiva già avvenuta prestazione di servizi. Toglie, come dire, dall'ambito di applicazione della normativa in commento, quelle fatture che fossero staccate per pagamento anticipato o in qualche modo disgiunto dalla consegna.
Problematico potrebbe presentarsi il caso di fornitura o prestazione di servizi differito nel tempo, come ad esempio un impianto industriale complesso da installarsi presso il compratore e che necessita di numerose consegne ripetute nel tempo, mano a mano che gli installatori proseguono nel montaggio.
Ci si potrebbe chiedere, allora, cosa accada in caso di mancato pagamento di una prima fattura consegnata al compratore quando solo una piccola parte di impianto sia stato materialmente consegnato e con nessuna opera di montaggio ancora svolta.
Ma senza esempi complessi, pensiamo al semplice caso di richiesta di fondo spese da parte dell'avvocato, per prestazioni ancora tutte da compiere.
Parrebbe di poter intendere dal dettato normativo l'impossibilità, in questo caso, di poter applicare l'interesse moratorio ex d. lgs 231/02. A nulla varrebbe, infine, il richiamo alla possibilità del pagamento a rate (previsto dal comma 7 dell'art. 4) in quanto fattispecie concettualmente diversa.
DEROGHE AI 30 GIORNI
A) Rapporti commerciali fra imprenditori.
Secondo l'art. 3 comma terzo, il termine di 30 giorni può essere modificato dalle parti contraenti, i quali possono concordare un termine superiore.
La prassi commerciale e imprenditoriale del nostro paese, infatti, è ben lontana dal rispetto ripetuto e sistematico del termine dei 30 giorni ed è usuale trovare accordi di pagamento a 60, 90 o addirittura a 120 giorni dalla consegna della merce.
Tuttavia, la normativa sul punto pone dei paletti e specifica che su semplice accordo anche verbale delle parti il termine può essere portato solamente a 60 giorni mentre nel caso in cui si desideri portare il termine di consegna oltre i 60 giorni, l'accordo dovrà essere provato per iscritto e sempre che l'allungamento del termine non risulti gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 231/02.
Si noti che la clausola relativa al termine dovrà essere in forma scritta solamente ai fini probatori con ciò non comportando alcuna invalidità o nullità della stessa qualora la relativa pattuzione fosse verbale.
B) Rapporti commerciali fra imprenditori e Pubblica Amministrazione.
L'allungamento dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore sia una pubblica amministrazione il termine massimo per il pagamento è di 60 giorni.
L'accordo di allungamento fino a 60 giorni, non di più, deve essere pattuito in modo espresso e deve essere giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Anche in questo caso è previsto che "la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto".
I 30 giorni diventano sempre e per legge 60 giorni in due casi, previsti dal comma 5 dell'art. 3:
a) quando debitore è un ente pubblico tenuto "al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333";
b) quando debitore è un ente pubblico riconosciuto ufficialmente quale fornitore di assistenza sanitaria.
Qual è l’aliquota legale dell’interesse di mora?
Abbiamo visto che gli «interessi legali di mora» vengono definito come "interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali". Il «tasso di riferimento» è il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.
All'operatore economico non occorre andare a cercare i dati emessi dalla BCE poiché è il governo italiano ad indicare il saggio di interesse applicabile. Infatti l'art. 5 del d. lgs. 231/02 all'ultimo comma prevede che "il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare".
Le indicazioni ministeriali hanno un aggiornamento semestrale, indicando entro il 5 gennaio di ogni anno il tasso di riferimento per il primo semestre e entro il 5 luglio di ogni anno il tasso per il secondo semestre. Quale notizia di cronaca si indica che molto raramente questo dato viene pubblicato entro i termini indicati dalla legge. A titolo di esempio per il 2° semestre 2013 la pubblicazione è avvenuta su G.U del 17-7-2013.
Con la novella del 2012, la maggiorazione prevista dalla legge rispetto al tasso di riferimento della BCE è passato da 7 a 8 punti percentuali. Ciò comporta un inasprimento della reprensione della condotta del debitore non pagante, ma è anche un tener conto dello straordinario abbassamento del tasso di riferimento della BCE, ora arrivato allo 0,5%.
Alcuni ulteriori approfondimenti:
A) La legge qualifica l'interesse di mora come "interesse semplice": concetto in contrapposizione ragionieristica con quello di "interesse composto". Ne deduciamo che l'interesse di cui stiamo discorrendo non produce a sua volta interessi né mai entra a far parte del capitale quale base di calcolo.
Semplice è quell'interesse che viene calcolato solo sull'importo del capitale iniziale, qualunque sia il tempo dell'effettuazione del calcolo.
B) il calcolo va effettuato "su base giornaliera". La scienza finanziaria e contabile indica solitamente due modalità di calcolo su base annua: quella ad anno reale (365) e quella a 360 giorni. Non è raro, ad esempio, imbattersi in mutui bancari o finanziamenti che prevedono il calcolo degli interessi a 360 giorni.
Nel nostro caso il legislatore ha effettuato una scelta nel segno della trasparenza e facilità di calcolo.
L'interesse non è annuo ma è giornaliero, eliminando i possibili dubbi scaturenti dalla durata dell'anno, nel caso dell'anno bisestile. Il legislatore avrebbe dovuto, tuttavia, più chiaramente indicare il riferimento al tasso su anno fatto di 365 giorni.
Ritengo che nel semestre bisestile, l'indicazione del saggio di riferimento sia in ogni caso da considerarsi su anno a 365 giorni. Ciò permette di calcolare il tasso per ogni singolo giorno in modo omogeneo ed il giorno in più dell'anno bisestile dovrà essere calcolato. Ad esempio un tasso di interesse dell'8,00% comporta l'applicazione di un interesse di mora pari allo 0,0219 giornaliero (8/365) indipendentemente dalla durata del mese, del semestre o dell'anno.