Gli Interessi Moratori nelle Transazioni Commerciali con Tabella Aggiornata
Tabella aggiornata del saggio degli interessi di mora. Gli interessi per la subfornitura. Come si calcolano gli interessi di mora. Cosa si intende per interesse di mora. Aggiornato primo semestre 2023
Interessi di Mora per i Prodotti Agricoli e Alimentari
La particolarità dei Prodotti Agricoli e Alimentari.
Una disciplina speciale.
Il c.d. Decreto Liberalizzazioni del Governo Monti (DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n.1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2012) ha modificato la disciplina riguardante la vendita dei prodotti alimentari e agricoli ai quali, prima della modifica normativa, era dedicato il comma 3 dell'art. 4 ora espressamente abrogato dal comma 11 dell'art. 62.
Le novità introdotte dall'art. 62 del citato D.L., e intitolato "Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari" sono di notevole portata e riguardano la forma di stipulazione del contratto, indicazioni obbligatorie della qualità e tipologia della merce e sanzioni penali, anche gravi, in caso di mancata osservanza delle disposizioni di legge
Ciò che rileva, di quella normativa, ai nostri fini, è il comma 3 dell'art. 62 il quale prevede che "Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e’ inderogabile".
I contratti di cui al comma 1 sono quelli "che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale"; anche in questo caso l'ambito di applicazione è ancora una volta quello B2B.
Il motivo più evidente di una tale scelta di fondo può essere quello di una maturata volontà governativa di calmierare lo strapotere delle grandi muiltinazionali del settore FOOD nei confronti dei piccoli coltivatori. Nel fare ciò l'art. 62 del D.L. 1/12 sposta il contenuto dell'ex comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 231/102 per farlo diventare, praticamente identico, il nuovo comma 3 dell'art. 62 D.L. 1/12. Ma aggiunge sanzioni ben pesanti al mancato rispetto dei termini di pagamento, sanzioni di cui fra un attimo si dirà, che vanno ben oltre l'applicazione di un tasso di interesse sanzionatorio, come quello moratorio ex art 5 D. Lgs 231/02. Non solo, sempre come si dirà più avanti, la speciale disciplina per i prodotti agricoli e alimentari, integrata con il decreto attuativo hanno creato una disciplina unitaria omogenea che genera una materia a se stante. Tanto da potersi legittimamente chiedere se il prodotto agricolo e alimentare ricada ancora nei dettami del Decreto Legislativo 231/02.
A) L'ART. 62 DEL D.L. 1 2012
Ma andiamo con ordine, esaminando il comma 3 dell'art. 62. D.L. 1/12.
Il termine legale di pagamento è il solito di:
a) 30 giorni per i prodotti deteriorabili, e di
b) 60 giorni per tute le altre merci (naturalmente sempre agricole o agroalimentari).
Non si fa riferimento ad eventuali accordi delle parti derogatori del termine, né fino ai 60 giorni né per termini superiori a quest'ultimo.
La decorrenza del termine è sempre dalla consegna o ritiro della merce, come per la discplina generale. Non si fa riferimento, qui, a differenti termini a quo a seconda che sia consegnata prima la fattura o la merce, come invece, abbiamo visto nella disciplina generale.
Una delle novità riguarda anche la classificazione dei prodotti deteriorabili, ora più puntuale.
Prodotti deteriorabili, sulla base delle nuove norme, sono:
- a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; ;
- c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.
Il tasso di interesse di mora:in questo caso è solamente quello legale e non può essere convenzionale (come abbiamo invece visto per la disciplina generale), stante la dizione "non può essere derogato" dell'ultima parte del comma 3. Il "saggio degli interessi e’ maggiorato di ulteriori due punti percentuali ", e pertanto, l'incremento di 8 punti percentuali sarà un incremento di 10 punti percentuali per questo tipo di prodotti.
Quanto a questo punto si nota una carenza di coordinamento legislativo. Il semplice "trasloco" della norma ora contenuta nel comma 3 rispetto alla vecchia collocazione nel D.Lgs 231/02 non soddisfa e la dizione "maggiorato di ulteriori due punti percentuali" invita il lettore a chiedersi rispetto a che cosa vi sia quell'incremento. Ma sul punto si può soprassedere, essendo tutto stato risolto dall'emanazione del regolamento di attuazione.
Le pesanti sanzioni amministrative: il comma 7 dell'art. 62 in commento introduce una sanzione amministrativa per il mancato rispetto dei termini di pagamento. Ivi si legge: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e’ punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L’entita’ della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell’azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi". E' evidente la incisività della sanzione, assolutamente non presente nella disciplina generale della transazioni commerciali. Solo per il settore agricolo e agroalimentare il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta, oltre all'applicazione di un interesse moratorio appesantito, anche una sanzione amministrativa che sarà calibrata sulle dimensioni (in termini di fatturato) dell'azienda inadempiente.
B) IL REGOLAMENTO ATTUATIVO (D.M. 199/12).
Con Decreto Ministeriale del 19 ottobre 2012, n. 199, titolato "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" si trasforma quello che era solo un accenno di discplina speciale in un vero e proprio nuovo istituto, per quanto simile e concettualmente collegato al D. Lgs 231/02.
Non solo, molti dei dubbi di applicazione che abbiamo anche sopra sollevato, vengono affrontati, risolvendoli, nella compravendita dei prodotti agricoli e alimentari con un atteggiamento del legislatore italiano difficilmente comprensibile poiché lascia invece immutate le norme precedenti norme del D.Lgs 231/02.
Si prenda subito atto che il Regolamento di Attuazione non si limita a focalizzare i particolari, ma riscrive in parte quanto abbiamo appena accennato.
I "termini di pagamento", ad esempio non decorrono dalla consegna o ritiro della merce ma "dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura".
Vengono riscritte, inoltre, norme che già davano definizioni nel D. Lgs 231/02 quasi a volere definitivamente separare i due istituti.
Ma anche qui, vediamo con ordine le novità normative.
1) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Ministeriale 199 del 2012 si applica, secondo l'art. 1 dello stesso, "ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale".
La formulazione della norma, in particolare l'uso della particella "e", induce a ritenere che si sia voluto contrapporre i contratti di cui all'art. 61 comma 1 rispetto alle relazioni commerciali appena accennate. L'interprete, a questo punto, dovrebbe indagare su quali siano quelle cosiddette "relazioni commerciali" che non siano inquadrabili nei contratti di cui al comma 1. Anzi, in negativo, si compie anche una integrazione interpretativa dei contratti dell'art. 62 laddove manca per questi una limitazione geografica al territorio italiano. Si può evincere, pertanto, che i contratti di cui all'art. 62 non abbiamo una delimitazione geografica, mentre di riflesso questa vi sia per le "relazioni commerciali".
Ma che cos'è questa "relazione commerciale"? Innanzitutto essa riguarda sempre prodotti, agricoli e alimentari, i quali devono essere consegnati. Quali siano rapporti commerciali, non contrattuali, per i quali sia prevista la consegna di merce non è ben dato comprendersi. La teoria del diritto italiano prevede, questo è chiaro, negozi giuridici non contrattuali, vale a dire senza il sinnallagma classico del contratto, vale a dire la presenza di controprestazioni scaturenti da una unica fonte negoziale. Tuttavia, allo scrivente non sovviene una fattispecie concreta di un tale negozio giuridico.
Lo stesso articolo 1 del D.M. 199/12 prevede anche indicazioni di non applicabilità della normativa con riferimento alla qualifica soggettiva del contraente.
Si specifica, infatti, che non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
a cui aggiungere la non applicabilità della normativa alle
4. "cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo"
2) TERMINI DI PAGAMENTO.
Si è sopra accennato al fatto che i termini di decorrenza degli interessi moratori.
I termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
La norma aggiunge che le modalita' di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
Si aggiunge, altresì, che per razionalità contabile e corretta applicazione degli interessi di mora, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
Interessante il chiarimento riguardante il momento perfezionativo del termine a quo che nella prassi quotidiana avrà comportato delle problematiche e dei quesiti ora risolti.
La data di ricevimento della fattura e' validamente certificata solo nel caso di:
1) consegna della fattura a mano (espressione vaga ove si immagina la necessaria sottoscrizione del ricevente),
2) di invio a mezzo di raccomandata A.R. (espressione che non chiarisce se sia la data di spedizione o di ricevimento a valere),
3) di posta elettronica certificata (PEC)
4) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
Nonostante le incertezze segnalate, immagino che per analogia queste indicazioni sulla data di inizio del calcolo siano applicabili anche al D. Lgs 231/02 per le generica disciplina dei prodotti non agricoli.
Quale norma di chiusura sul termine di inizio, il regolamento aggiunge che In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti.