Gli Interessi Moratori nelle Transazioni Commerciali con Tabella Aggiornata
Tabella aggiornata del saggio degli interessi di mora. Gli interessi per la subfornitura. Come si calcolano gli interessi di mora. Cosa si intende per interesse di mora. Aggiornato primo semestre 2023
Interessi nella Subfornitura
Stesso saggio di interessi per la "subfornitura".
L'art. 4 della L. 18 giugno 1998 n. 192 (c.d. "Legge sulla Subfornitura") è stato a suo tempo modificato copiando la dizione dell'art. 5 della L 231/02, riportato per esteso nella pagina di documentazione interessi di mora (icona rossa in alto).
Qualora si configuri una subfornitura (ai sensi dell'art. 1 della stessa legge), quindi, si applicheranno sempre gli interessi di mora calcolati dalla nostra pagina di calcolo. La norma afferma: "in caso di mancato rispetto di pagamento il committtente deve al subfornitore, senza bisogno di messa in mora, un interesse pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea effettuato il primo giorno di calendario del semestre in questione ...".
Trattasi della stessa dizione dell'art. 5 D.Lgs. 231/02. Ricordiamo, per la subfornitura, la previsione di una penale (ultronea rispetto al giá maggiorato tasso di interesse di mora): nel caso di mancato pagamento eccedente i 30 giorni, rispetto al termine convenuto, si applicherà una penale pari al 5% dell'importo in relazione al quale il debitore non ha rispettato i termini.