Specifiche tecniche del Processo Civile Telematico
Specifiche tecniche del Processo Civile Telematico. PCT con testo aggiornato in vigore da settembre 2024
CAPO I - PRINCIPI GENERALI (artt. 1 - 2)
Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’innovazione tecnologica
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24”, come modificato dal decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2012, n. 209, dal decreto del Ministro della giustizia 3 aprile 2013, n. 48 e dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3”;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 27 aprile 2009 recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia”;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”;
Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;
Visto l’articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
Rilevata la necessità di adottare nuove specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come da ultimo novellato dal decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217;
Acquisito il parere espresso in data 1° marzo 2024 dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
Acquisito il parere espresso in data 6 giugno 2024 dal Garante per la protezione dei dati personali.
EMANA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 2 del Regolamento, si intende;
a) Annotazioni Preliminari dal Portale: area di transito del Re.Ge.WEB nella quale sono effettuati i controlli preliminari sulle comunicazioni di cui all’articolo 18 dal personale di segreteria degli uffici del pubblico ministero;
b) Area Riservata: sezione del sito alla quale si può accedere previa identificazione informatica, come disciplinata dall’articolo 6;
c) Atto Abilitante: atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro;
d) Autenticazione a due fattori: metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina un'informazione nota (ad esempio un nome utente e una password) con un oggetto a disposizione (ad esempio, una carta di credito, token o telefono cellulare).
e) PDF: Portable Document Format;
f) PDP: Portale Deposito atti Penali di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del Regolamento;
g) PNR: Portale delle notizie di reato di cui all’articolo 7-bis, comma 2, del Regolamento;
h) PST: Portale Servizi Telematici di cui all’articolo 6 del Regolamento;
i) CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;
j) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 103 173 v.2.2.1 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 5652 e RFC 2634 e successive modificazioni;
k) Certificato: documento digitale generato da EJBCA, dietro specifica approvazione da parte di personale autorizzato;
l) CNS: Carta Nazionale dei Servizi come definita nel CAD ossia il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
m) Codice IPA: identificativo univoco assegnato al termine di un processo di accreditamento, a ciascun soggetto tenuto all’iscrizione nell’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all’articolo 6-ter del CAD;
n) CSV: Comma-separated values;
o) DTD: Document Type Definition;
p) DGSIA: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l’innovazione tecnologica;
q) EJBCA: software di Certification Authority;
r) Funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire il documento informatico originario e generare impronte uguali a partire da documenti informatici differenti;
s) HSM: Hardware Security Module;
t) HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer di cui alle specifiche RFC 2818 e successive modifiche;
u) IMAP: Internet Message Access Protocol;
v) Impronta: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l’applicazione di una opportuna funzione di hash.
w) OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per l’identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere nell’ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono un’identificazione univoca in ambito mondiale;
x) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
y) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD;
z) PdA: Punto di accesso, come definito all’articolo 23 del Regolamento;
aa) PEC: Posta Elettronica Certificata;
bb) PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle funzionalità crittografiche del token; tramite apposita sequenza di chiamate al token per mezzo dell’interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la procedura di identificazione;
cc) POP3: Post Office Protocol di cui alle specifiche RFC 1939;
dd) RAFE (Registration Authority Front End): software in uso al personale autorizzato per la gestione dei certificati. Si connette a EJBCA per la generazione e la revoca dei certificati;
ee) Regolamento: il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” e successive modificazioni;
ff) Re.Ge.WEB: modulo del sistema SICP per la gestione dei registri di cancelleria;
gg) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all’articolo 7 del Regolamento;
hh) SICP: Sistema Informativo della Cognizione Penale;
ii) SMTP: Simple Mail Transfer Protocol di cui alle specifiche RFC 5321 e successive modifiche;
jj) SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
kk) SPID: sistema pubblico di identità digitale;
ll) Token crittografico: dispositivo (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) che contiene un certificato di autenticazione CNS mm) Ufficio Fonte: struttura organizzativa nella quale sono inseriti dipendenti con le qualifiche di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, ovvero altri soggetti tenuti per legge alla trasmissione della notizia di reato;
nn) UNEP: Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti;
oo) WSDL: Web Services Definition Language;
pp) XML; eXtensible Markup Language;
qq) XSD: XML Schema Definition.









