Specifiche tecniche del Processo Civile Telematico

Specifiche tecniche del Processo Civile Telematico. PCT con testo aggiornato in vigore da settembre 2024

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CAPO III - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI (artt. 15 - 27)

 

CAPO III
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Articolo 15 (Formato dell’atto del procedimento in forma di documento informatico)
1. L’atto del procedimento civile o penale in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell’ufficio giudiziario, deve rispettare i seguenti requisiti;
a) è in formato PDF o PDF/A;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è privo di protezione di password;
f) nel procedimento civile è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
g) nel procedimento penale per gli atti che le parti formano personalmente, se depositati come atto principale, è consentita la scansione di documento analogico purché in bianco e nero e con una risoluzione pari a 200 dpi.
2. La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.
3. Le applicazioni di generazione della firma digitale o qualificata per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Articolo 16 (Formato dei documenti informatici allegati)
1. I documenti informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati;
a) documenti impaginati - PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf).
b) Immagini raster - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm).
c) Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
e) Testo - TXT (.txt).
f) Ipertesto – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm).
g) Posta elettronica - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f) h) Posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
i) Formato compresso: è consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti: .zip, .rar, .arj 2. Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata nei casi previsti dalla legge. Nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
3. La procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore.

Articolo 17 (Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile)
1. Nel procedimento civile l’atto in forma di documento informatico e gli allegati di cui all’articolo 16, sono trasmessi dai soggetti abitati esterni mediante la posta elettronica certificata di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.
2. L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta;
a) IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4. Tale file deve essere omesso qualora il suo contenuto sia presente nella sezione apposita del file DatiAtto.xml, come da XSD di cui al successivo punto b).;
b) DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5;
c) : atto vero e proprio, in formato PDF o PDF/A, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo la struttura dell’articolo 15 comma 2;
d) AllegatoX.xxx: uno o più allegati nei formati di file di cui all’articolo 16, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.
3. La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario; l’operazione di cifratura simmetrica del file è effettuato con algoritmo di cifratura dedicato e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli uffici giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del PST (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei servizi telematici).
4. La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 60 Megabyte.
5. La busta telematica viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come riportate nell’Allegato 6.
6. Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti;
a) T001: l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
b) T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
c) T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
7. Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla cancelleria.
8. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici sulla busta telematica; le possibili anomalie all’esito dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie;
a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);
b) ERROR: anomalia bloccante che si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un intervento della cancelleria al fine di consentire l’accettazione dell’atto;
c) FATAL: anomalia bloccante, eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione).
9. A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l’intervento degli operatori di cancelleria.
10. In caso di anomalia bloccante (FATAL) il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione del rifiuto dell’accettazione dell’atto.
11. In caso di accettazione dell’atto, anche dopo l’intervento degli operatori di cancelleria, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata, contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del depositante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68.
12. La busta telematica è conservata nel sistema documentale di cui all’articolo 14, comma 2.

Articolo 18 (Trasmissione di atti attraverso il portale delle notizie di reato)
1. La trasmissione di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali ordinari, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di ogni altro pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato, avviene attraverso il PNR, accessibile all’indirizzo;
https://portalendr.giustizia.it/NdrWEB/home.do.
2. L’abilitazione dei referenti interni agli uffici del pubblico ministero avviene tramite la procedura di seguito descritta;
a) il procuratore della Repubblica nomina uno o più referenti interni per il PNR e ne comunica le generalità alla DGSIA a mezzo protocollo;
b) il referente dell’ufficio del pubblico ministero si accredita tramite l’applicativo RAFE richiedendo il certificato alla DGSIA;
c) attraverso lo stesso applicativo la DGSIA verifica e approva la richiesta, inviando al referente una comunicazione di posta elettronica che contiene il Certificato per l’accesso a RAFE;
d) il referente dell’ufficio del pubblico ministero, con l’applicativo RAFE, gestisce la distribuzione dei Certificati ai referenti degli uffici fonte.
3. L’abilitazione dei referenti del PNR degli uffici fonte avviene tramite la procedura di seguito descritta;
a) l’Ufficio Fonte individua uno o più referenti e ne comunica le generalità all’ufficio del pubblico ministero del circondario di riferimento;
b) il referente dell’Ufficio Fonte, tramite l’applicativo RAFE, richiede il certificato all’ufficio del pubblico ministero a cui sono state inviate le proprie generalità;
c) con lo stesso applicativo il referente dell’ufficio del pubblico ministero destinatario della richiesta la approva e la invia al richiedente una comunicazione di posta elettronica contenente il Certificato di accesso a RAFE.
4. L’abilitazione degli operatori degli uffici fonte avviene tramite la procedura di seguito descritta;
a) il referente dell’Ufficio Fonte, con l’applicativo RA.FE., gestisce la distribuzione dei Certificati agli operatori del proprio ufficio;
b) il referente dell’Ufficio Fonte, con l’applicativo RA.FE., genera un Certificato per ogni operatore del proprio ufficio ed invia loro una comunicazione di posta elettronica contenente il predetto Certificato;
c) l’operatore accede al PNR col proprio certificato ed è abilitato all’invio delle comunicazioni di atti e di documenti in modalità telematica agli uffici del pubblico ministero.
5. Il Certificato emesso è nominativo e consente l’accesso all’applicativo per cui è stato generato.
Il Certificato deve essere installato sulla postazione di lavoro ed ha una validità di due anni dal momento della emissione. Il Certificato può essere revocato, impedendo all’utente titolare di accedere all’applicativo. Il referente dell’ufficio fonte è tenuto con cadenza periodica, almeno trimestrale, a verificare e eventualmente disabilitare gli utenti non più autorizzati ad accedere al portale, mediante le funzionalità messe a disposizione dall’applicativo RAFE.
6. L’atto in forma di documento informatico contenente la comunicazione della notizia di reato e gli atti contenenti le note informative successive, rispettano i rispettano i requisiti di cui all’articolo 15.
7. Gli allegati, in forma di documento informatico, rispettano i requisiti di cui all’articolo 16.
8. Gli atti e gli allegati di cui ai commi 6 e 7 possono avere una dimensione massima complessiva di 60 Megabyte.
9. Le tipologie di firma ammesse sono CAdES e PAdES.
10. Gli atti e gli allegati sono trasmessi secondo la procedura del PNR che consiste;
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto contenente la notizia di reato o la nota informativa successiva ed i relativi allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
11. Il PNR consente di salvare i dati ed i documenti caricati per un successivo invio. I dati ed i documenti restano disponibili per un successivo invio per quindici giorni dal primo salvataggio in bozza, decorsi i quali verranno automaticamente cancellati. Il PNR dà evidenza all’operatore dell’ufficio fonte del decorso dei primi cinque giorni. All’atto del salvataggio in bozza, l’operatore dell’ufficio fonte indica l’ufficio del pubblico ministero destinatario. La predetta indicazione può essere modificata dall’operatore sino al momento dell’invio della notizia di reat0.
12. Il PNR genera la ricevuta di accettazione nel momento in cui la comunicazione diviene disponibile nelle “Annotazioni Preliminari dal Portale”. La ricevuta di accettazione, che è scaricabile e resta a disposizione dell’operatore dell’ufficio fonte sul PNR, contiene;
a) data e orario in cui la comunicazione diviene disponibile nelle “Annotazioni Preliminari dal Portale”;
b) tipologia notizia di reato;
c) ufficio Fonte;
d) ufficio del pubblico ministero destinatario;
e) numero protocollo PNR;
f) numero protocollo “Annotazioni Preliminari dal Portale”.
13. Il PNR consente, in caso di urgenza, la comunicazione di notizie di reato selezionando l’apposita funzione. Una notizia di reato urgente viene selezionata con priorità maggiore per l’invio rispetto ad una ordinaria.
14. L’operatore dell’ufficio fonte può visualizzare lo stato della comunicazione, così come definito di seguito;
a) ATTESA DI INVIO: presa in carico dal sistema;
b) INVIATA: In transito;
c) ACQUISITA: Comunicazione nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario nelle “Annotazioni preliminari da Portale” (primo invio);
d) RIGETTATA: La segreteria dell’ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato;
e) RIACQUISITA: Comunicazione nuovamente nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario nelle “Annotazioni preliminari da Portale” (dopo un rigetto da parte dell’ufficio del pubblico ministero);
f) PROTOCOLLATA: Iscritta nel registro/inserita nel fascicolo come nota informativa successiva.
15. Gli atti e i documenti, nonché gli allegati, correttamente acquisiti da Re.Ge.WEB sono visibili unicamente dal personale di segreteria abilitato dal procuratore della Repubblica all’accesso alle “Annotazioni Preliminari dal Portale”, secondo gli stati delle comunicazioni individuati di seguito;
a) ACQUISITA: Nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero destinatario (primo invio);
b) RIGETTATA: L’ufficio del pubblico ministero non ha convalidato i dati e/o gli allegati della notizia di reato;
c) RIACQUISITA: Nuovamente nella disponibilità dell’ufficio del pubblico ministero (dopo un rigetto).
16. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione con le seguenti caratteristiche;
a) chiave di sessione a 256 bit per cifrare gli atti, i documenti e gli allegati con AES;
b) la chiave di sessione viene cifrata con una chiave asimmetrica RSA a 2048 bit.
17. I dati personali, una volta che la comunicazione assume lo stato “Acquisita” di cui al comma 14 non sono più presenti sul PNR.

Articolo 19 (Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale)
1. Nel procedimento penale l’atto in forma di documento informatico di cui all’articolo 15, e gli allegati di cui all’articolo 16, sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante il PDP, accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l’area riservata di cui all’articolo 5“, con le modalità di identificazione informatica di cui all’articolo 6.
2. L’accesso al PDP è consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all'Avvocatura dello Stato.
3. Le trasmissioni utilizzano algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione conformi a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3.
4. Alla trasmissione dell’atto di nomina nella procura della Repubblica deve essere allegato un atto abilitante, quando il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale.
5. La preventiva annotazione nel ReGeWEB, a cura delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari, del codice fiscale dei soggetti abilitati esterni è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati.
6. La procedura di trasmissione tramite il PDP consiste;
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
7. Il PDP, al termine della procedura di cui ai commi precedenti genera la ricevuta di accettazione del deposito (articolo 172 c.p.p.) che contiene;
a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di giustizia.
8. La ricevuta è scaricabile in formato PDF e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.
9. A seguito dell’invio dell’atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed accettazione automatica del deposito degli atti inviati dai difensori rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria.
10. Il difensore può verificare lo stato del deposito accedendo al PDP nella sezione “Consultazione - Depositi” 11. Il personale amministrativo degli uffici giudiziari ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
12. All’accettazione o al rigetto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 14, comma 2.
13. I possibili valori di stato del deposito sul PDP sono;
a) INVIATO: eseguita con successo l’operazione di “Invio”;
b) IN TRANSITO: in attesa di smistamento al sistema informativo dell’ufficio giudiziario destinatario; nel momento in cui il deposito assume lo stato “in transito”, il PDP cancella tutti i dati personali;
c) ACCETTATO (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento. L’associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell’atto abilitante di cui all’articolo 19, comma 5. L’associazione è ad opera del cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento. Nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, l’accoglimento equivale al ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della procura della Repubblica;
d) IN VERIFICA: anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell’ufficio giudiziario destinatario ma non essendoci coincidenza di dati non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell’ufficio;
e) RIFIUTATO: anomalia bloccante; rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell’ufficio; la motivazione è riportata sul PDP;
f) ERRORE TECNICO: anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito.
14. Il difensore può consultare tutti gli stati del deposito accedendo alla relativa sezione del PDP, e scaricare un documento che attesta gli esiti: accolto, rigettato ed errore tecnico. Tali esiti sono altresì comunicati a mezzo mail ordinaria, previa configurazione della stessa da parte del difensore nella sezione “Preferenze” del PDP.
15. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 60 Megabyte per singolo file, fino ad un massimo di 600 Megabyte per l’intero deposito.

Articolo 20 (Trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati interni)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali i soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell’ufficio giudiziario.
2. Nel procedimento civile l’atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all’articolo 17 e viene trasmesso su canale sicuro (al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2.
3. Se il provvedimento del magistrato è redatto in forma di documento analogico, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia in formato PDF, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del CAD, e lo inserisce immediatamente nel fascicolo informatico.

Articolo 21 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica)
1. Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni o le notificazioni per via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno o dell’utente privato destinatario, recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD; il formato del messaggio è riportato nell’Allegato 8; la comunicazione o notificazione è riportata nel corpo del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è riportato nell’Allegato 4).
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui all’articolo 12, provvede ad effettuare una copia per immagine in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
3. Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico;
la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo breve per le comunicazioni e di tipo completo per le notificazioni.

Articolo 22 (Comunicazioni e notificazioni contenenti categorie particolari di dati personali)
1. La comunicazione o la notificazione che contiene categorie particolari di dati personali è effettuata per estratto; in questo caso al destinatario viene recapitato l’avviso di disponibilità, secondo il formato riportato nell’Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2. Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l’apposito servizio proxy del PST, su canale sicuro; tale servizio effettua l’identificazione informatica dell’utente, ai sensi dell’articolo 6; il prelievo è consentito unicamente se l’utente è registrato nel ReGIndE.
3. Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un’apposita area di download del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un’apposita tabella recante le seguenti informazioni;
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la consultazione;
b) il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell’URL inviato nell’avviso di cui al comma 5);
c) la data e l’ora di invio dell’avviso;
d) la data e l’ora del prelievo o della consultazione.
4. Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque anni.
5. Nel caso in cui il destinatario sia un’impresa iscritta nel relativo registro o una Pubblica Amministrazione, la comunicazione o la notificazione che contiene categorie particolari di dati personali è effettuata ai sensi del comma 1; l'utente che accede all’indirizzo (URL) contenuto nel messaggio di PEC di avviso, su canale sicuro, viene identificato ai sensi dell'art 6 ed è abilitato ad accedere all'atto integrale solo se appartiene all'impresa destinataria come risultante dal registro delle imprese o se è un dipendente della Pubblica Amministrazione autorizzato.

Articolo 23 (Notificazioni per via telematica a cura degli UNEP)
1. Le richieste telematiche di un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale sicuro, oppure tramite posta elettronica certificata.
2. Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli 17, 18 e 19; all’interno della busta telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato 5.
3. All’UNEP può essere inviata, sempre all’interno della busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato 5.
4. Alla notificazione per via telematica da parte dell’UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via telematica di cui all’articolo 21; il formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato nell’Allegato 7.
5. Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico dell’UNEP recupera l’indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua tipologia;
a) soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal ReGIndE, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, nonché dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione professionisti, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del CAD;
b) imprese: dall'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), sezione imprese, costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del CAD;
c) cittadini, professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013, enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC: dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD), costituito ai sensi dell’articolo 6-quater del CAD.
6. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione è in formato XML e rispetta l’XML-Schema riportato nell’Allegato 5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato nell’Allegato 7.
7. La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.

Articolo 24 (Richiesta di copie di atti e documenti nel procedimento civile)
1. Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento da parte dei soggetti non abilitati è disponibile, sul punto di accesso e sul PST, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2. Il soggetto che ne ha diritto può richiedere alla cancelleria;
a) copia semplice in formato digitale;
b) copia semplice per l’avvocato non costituito in formato digitale;
c) copia autentica in formato digitale;
d) copia esecutiva in formato digitale;
e) copia semplice in formato cartaceo;
f) copia autentica in formato cartaceo;
g) copia esecutiva in formato cartaceo.
3. I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all’ufficio giudiziario attraverso l’invocazione di un apposito web service; al richiedente è restituito l’identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale identificativo univoco è associato all’intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
4. Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente l’impossibilità di evadere la richiesta.

Articolo 25 (Rilascio delle copie di atti e documenti)
1. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all’articolo 16 del Regolamento e dell’articolo 23-bis del CAD; la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il formato riportato nell’Allegato 9.
2. Nel caso di copia di documenti contenenti categorie particolari di dati personali o nel caso di copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene l’avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato nell’Allegato 9; il prelievo avviene mediante l’utilizzo dei servizi previsti dall’articolo 28, commi 2, 3 e 4.

Articolo 26 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF o PDF/A e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF o PDF/A.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all’articolo 16, comma 2.
5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3- bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all’articolo 17 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f).

Articolo 27 (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all’articolo 17; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f).
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui ai capitoli 2.2, comma quarto e 2.3, comma sesto delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 2021. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.