Amministrazione di sostegno, una guida completa

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Nuove norme su Amministrazione di Sostegno dopo la Riforma Cartabia

 

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (la cosi detta "Riforma Cartabia") recante titolo "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata", ha introdotto alcune modifiche al codice civile in materia di procedimenti per interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.

Si riportano qui di seguito le modifiche.

 

 

Sezione III
Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno


 

Art. 473-bis.52 (Forma della domanda). - La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.


Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.


Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione). - All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.
L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.
Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.


Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio). - L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finchè non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.


Art. 473-bis.56 (Impugnazione). - La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.


Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). - Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.


Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.