Amministrazione di sostegno, una guida completa

Amministratore di sostegno, guida completa. Compiti, poteri, responsabilità. Ricorso per la nomina di AdS, la procedura. Quantificazione della indennità spettante all'AdS.

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L'amministratore di sostegno: compiti, poteri, responsabilità

 

Genericamente parlando i poteri dell’AdS sono di ordinaria amministrazione; quindi l’AdS non può mai agire senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare (d’ora innanzi G.T.) per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, stabilendosi anche, in qualche, tribunale, che non possa agire autonomamente al di sopra di un determinato importo dell’operazione (ad es. 5.000 euro).

Abbiamo già sottolineato che i poteri dell’AdS saranno personalizzati, nel senso che saranno quelli che il Giudice Tutelare riterrà opportuno attribuire all’AdS in funzione delle necessità specifiche del tutelato (altrimenti spesso denominato, in gergo, beneficiario). I compiti e i poteri sono, quindi, stabiliti nel decreto di nomina, sempre salvo il potere del Giudice Tutelare di modificare ulteriormente, e in un secondo tempo, le indicazioni date a seconda delle rinnovate esigenze della persona tutelata.

L’art. 405 c.c. dispone che nel decreto di nomina devono essere indicati la durata dell'incarico (che può essere anche a tempo indeterminato), l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza) e al numero 4 (assistenza):
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno”.

Si distingue, quindi, il grado di capacità dell’AdS a seconda che questi compiti siano definiti nel decreto di nomina come di assistenza e/o di rappresentanza. Talvolta, infatti, il decreto specifica che all’AdS vengono conferiti poteri di “assistenza e rappresentanza”, altre volte di “rappresentanza” altre ancora di “assistenza”. Qualora il compito sia di mera assistenza, l’AdS meramente “assiste” il beneficiario affiancandosi, senza sostituirlo, nel compimento dell’atto; lo aiuta ma non lo sostituisce.

Ora, salvo casi particolari, nella prassi si assiste ad una stereotipizzazione dei decreti che attribuiscono i poteri all’AdS, i quali, quasi sempre, inseriscono clausole standard che, in funzione dell’esperienza acquisita da ogni singolo tribunale, sono apparse come indispensabili allo svolgimento dei compiti dell’AdS, il quale, in mancanza, continuerebbe a depositare istanze al G.T. al fine di farsi autorizzare atti di frequente ripetibilità (come essere autorizzato ad operare nel conto corrente, ritirare la pensione e pagare affitti, sottoscrivere moduli privacy, rappresentanza nei confronti della pubblica amministrazione, ritirare la posta per chi è impossibilitato a spostarsi, ecc.).

 

Atti personali e atti patrimoniali

Si usa suddividere i compiti dell’AdS in due filoni fondamentali, vale a dire 1) quelli personali, diretti alla salute e cura della persona (consenso informato e scelta di prestazioni sanitarie in accordo con il medico curante, pulizia della persona e della casa, assunzione e direttiva a badante, ecc.) o 2) quelli di carattere economico-finanziario e la cura e gestione del patrimonio (pensioni, rette da pagare, gestione del risparmio, apertura/chiusura di conti correnti, carte di pagamento, gestione degli immobili, ecc.).

Va anche ricordato che sulla base dell’art. 409 comma 1 c.c.: “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”. Al secondo comma di aggiunge: “Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni  caso compiere gli atti necessari a soddisfare le  esigenze  della  propria vita quotidiana”.

 

Gli atti personalissimi.

Si è identificata, altresì, una categoria di atti, denominati personalissimi, che sono strettamente legati alla sfera personale, fisica, affettiva ed intima del beneficiario, nei quali, si ritiene, non vi è la possibilità di sostituzione da parte dell’amministratore di sostegno. Rientrano fra gli atti personalissimi il testamento, il matrimonio, la separazione/divorzio, il riconoscimento/disconoscimento del figlio.

 

Responsabilità.

Parallelamente alle funzioni espletate dall’AdS (abbiamo visto dividersi in 1-personali e 2-patrimoniali) lo stesso amministratore si espone a possibili responsabilità nella mancanza di attenzione alle necessità psico-fisiche del beneficiario così come nella non accurata o negligente gestione del patrimonio.

Dovrà, quindi, costantemente informarsi sull’andamento della salute o, almeno, assicurarsi che dei terzi (es. strutture ospitanti) provvedano efficacemente alle esigenze personali del tutelato. Analogamente, sotto il profilo patrimoniale, dovrà evitare di esporre il patrimonio a danni, deperimenti, perdite di valore, ecc.

L'AdS risponde dei danni causati al beneficiario, o ai terzi, in base alle norme previste in materia di tutela.

L’AdS, inoltre, deve osservare le indicazioni date dal G.T.

Cosa accade nel caso in cui l’AdS ponga in essere atti in violazione delle norme di legge o delle disposizioni del giudice? In tali casi l’articolo 412 del codice civile stabilisce che:

“Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno”.

L’azione di annullamento si prescrive in  cinque anni, con termine a quo dalla data di cessazione dell’incarico.

Infine è il caso di ricordare che l’AdS potrà incorrere nei reati tipici del pubblico ufficiale, ricoprendo un tale ruolo, come ad esempio il peculato, l'abuso d’ufficio o il reato di falso, come vedremo più avanti, nel capitolo dedicato a casi affrontati dalla giurisprudenza.

 

L’Amministratore di Sostegno e i rapporti con il Giudice Tutelare

Abbiamo visto che Il Giudice Tutelare, nel decreto di nomina, determina in modo particolareggiato i compiti dell’AdS. Egli, tuttavia, interviene continuamente per indirizzare l’AdS o impartire allo stesso vere e proprie direttive per il compimento di specifici atti, iniziative, ecc. Può convocare in ogni momento l’AdS per essere relazionato/aggiornato su determinate questioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’incarico, l’AdS deposita un inventario iniziale, nel quale descrive la situazione patrimoniale iniziale del tutelato. Egli dovrà, pertanto, da subito prendere informazioni sulla presenza di conti correnti e risparmi, libretti, ecc., debiti o crediti, oltre che acquisire dati sugli eventuali immobili in proprietà.

L’AdS relaziona al G.T. circa l’andamento della tutela con il deposito, agli inizi di ogni anno, con riferimento all’attività svolta nell’anno precedente, di uno scritto riepilogativo dell'attività svolta. La relazione annuale conterrà notizie sullo stato di salute e sulla conduzione della vita del tutelato, nonché un dettaglio dell’andamento delle entrate ed uscite.