Diritto al rifiuto delle cure mediche anche tramite Amministratore di Sostegno

La scelta del rifiuto delle cure mediche va rispettata e non è eutanasia. Requisiti di nomina dell’Amministratore di Sostegno con piena sussistenza delle facoltà mentali. Cassazione Ordinanza n. 12998/2019

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Diritto al rifiuto delle cure mediche anche tramite Amministratore di Sostegno

Il fatto.

Tizio, consapevole della grave malattia da cui è affetto, e che in caso di attacco potrebbe portarlo in stato di incoscienza, designa, in una scrittura privata autenticata, quale Amministratore di Sostegno la propria moglie con l’incarico, nel casi si verifichi tale evenienza, di rifiutare, per suo conto, una eventuale trasfusione di sangue, stante la sua appartenenza religiosa ai Testimoni di Geova, secondo la cui dottrina tale pratica non è permessa.

La moglie, forte della dichiarazione scritta del marito Tizio, chiede al Giudice Tutelare di essere formalmente nominata quale Amministratore di Sostegno, ottenendo, tuttavia, il rigetto della domanda, motivando il giudice che Tizio è “allo stato pienamente capace d'intendere e di volere”.

Sono seguiti ricorsi in appello e in sede di legittimità.

Si sono poste due questioni. La prima riguarda la possibilità di nominare un Amministratore di Sostegno nonostante la piena capacità di intendere e di volere e la seconda la possibilità di rifiutare le cure mediche per interposta persona.

Interessanti le motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con l’Ordinanza n. 12998 depositata in data 15 maggio 2019.

 

Nomina di Amministratore di Sostegno nel pieno delle proprie facoltà mentali

Secondo la S.C. il rigetto della domanda di nomina non tiene conto della normativa vigente. Afferma, infatti, la Corte: “l'applicazione dell'amministrazione di sostegno presuppone la sussistenza di una ipotesi nella quale una persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia - non solo a cagione di una infermità di mente, … - bensì anche per una qualsiasi altra «infermità» o «menomazione fisica», anche parziale o temporanea, che lo ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi”.

Al Giudice Tutelare, in tale ipotesi, rimane solamente il potere discrezionale di scegliere le misure ritenute più idonee (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) alla salvaguardia degli interessi dell’infermo.

La mancata nomina di un Amministratore di Sostegno (o di ogni altra forma di assistenza) potrà esservi solamente in presenza di pienezza delle facoltà sia fisiche che psichiche del soggetto.

La Corte di Cassazione ha considerato sussistente, nel caso di specie, la menomazione alla luce del fatto che Tizio era affetto da una documentata patologia che lo portava a gravi crisi emorragiche, e ciò indipendentemente dal fatto che in assenza di crisi il soggetto apparisse nel pieno possesso delle proprie facoltà sia fisiche che psichiche.

Si tratterebbe, pertanto, di una nomina anticipata, rispetto al momento in cui si dovesse manifestare l’incapacità del soggetto.

Secondo la S.C., l'art. 408 cod. civ. ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato ricavandone, altresì, la valenza delle istruzioni impartite alla designazione (“ … aderendo invece al principio affermato da Cass., 07/06/2017, n. 14158 - ritiene che la designazione anticipata in questione abbia anche la finalità di poter impartire delle direttive, quando si è nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere all'amministratore di sostegno designato, qualora si prospetti tale nuova condizione del designante”).

 

Il rifiuto della cura medica va rispettato e non è eutanasia

Si dovrà, quindi, esaminare, si vi possa essere la possibilità di respingere le cure mediche e in caso affermativo la possibilità di farlo tramite Amministratore di Sostegno che sia stato in tal senso istruito.

La Corte descrive in un mirabile sunto di poche parole la posizione dei principi costituzionali in materia: “ … muovendo dalla considerazione che l'art. 32 della Costituzione il quale, dopo aver espresso il principio generale per cui «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» precisa che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e che, in ogni caso, «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana» ”.

E conclude che nel caso in cui il rifiuto sia informato, autentico ed attuale, esso va rispettato quale espressione della dignità umana, richiamando infine, la posizione della CEDU: “ … l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso del paziente se adulto e sano di mente si tradurrebbe in una violazione dell' integrità fisica dell'interessato che può mettere in discussione i diritti protetti dall'articolo 8 § 1 della Convenzione”. Per altri riferimenti si rimanda alla lettura del testo della sentenza.

 

Sul potere dell’Amministratore di Sostegno di rifiutare le cure mediche.

Motiva la S.C. che l'art. 410 cod. civ., primo comma, impone all’Amministratore di Sostegno “ ... di agire tenendo conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, a maggior ragione se questi le abbia già dichiarate con l'atto di designazione proprio in previsione della sua futura incapacità”.

E conclude:

deve ritenersi che - attraverso la scelta dell'amministratore da parte del beneficiario - sia possibile esprimere, nella richiesta di amministrazione di sostegno - ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 cod. civ. - proprio l'esigenza che questi esprima, in caso di impossibilità dell'interessato, il rifiuto di quest'ultimo di determinate terapie; tale esigenza rappresenta la proiezione del diritto fondamentale della persona di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppure in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico chiaramente delineato”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 12998 dep. 15/05/2019

 

FATTI DI CAUSA

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