L’adottato può aggiungere al proprio il cognome dell’adottante anziché anteporlo
Illegittimità Costituzionale dell’art. 299 c.c. ove non consente di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età. Corte Costituzionale Sentenza n. 135/2023

Con la Sentenza della Corte Costituzionale depositata in data 4 luglio 2023, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 299 del codice civile; l’adottato che sia maggiore d’età potrà, con la sentenza di adozione, ottenere di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Questo il contenuto del dispositivo della Sentenza n. 135/2023.
Motiva la Corte affermando che l’adottando maggiore d’età può essere una persona per la quale è importante l’anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell’adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest’ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali; così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli.
Motiva, ancora, la Corte che la normativa vigente e la giurisprudenza stessa di questa Corte (con sentenza n. 131 del 2022) avrebbero valorizzato, «in materia di cognome», «il principio della libertà di scelta e avrebbero cancellato il dogma dell’immodificabilità dell’ordine prestabilito e dell’automatica predeterminazione» del cognome.
L’art. 299 c.c., invece, non avrebbe tenuto conto di tale principio, tanto che detta norma del codice civile, nel disporre che l’adottato assume il cognome dell’adottante, prevedeva la sua automatica anteposizione.
La limitazione imposta dalla norma è stata dichiarata oggi illegittima in quanto lesiva degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
In conclusione la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n. 135 depositata in data 04/07/2023
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