Corte Costituzionale sul TSO - serve l'avvocato
Il TSO non è più una zona franca: la sentenza n. 157/2026 della Corte Costituzionale apre un nuovo, fondamentale fronte operativo per l'Avvocatura
La Corte Costituzione è intervenuta recentemente nella materia del Trattamento Sanitario Obbligatorio sanzionando la mancanza di difesa tecnica alla persona sottoposta alla misura.
La sentenza n. 157 del 2026 della Corte costituzionale (depositata il 2 ottobre 2026, relatore Stefano Petitti, presidente Giovanni Amoroso) non rappresenta soltanto una pietra miliare nella tutela dei diritti fondamentali e della libertà personale. Per l'avvocatura, essa dischiude un nuovo e delicato spazio di intervento professionale ed economico, finora in gran parte inesplorato o confinato nella marginalità della volontaria giurisdizione.
Fino a oggi, il rito del TSO manteneva i contorni di un procedimento di volontaria giurisdizione sbilanciato sul piano amministrativo e sanitario, tralasciando il fatto che l'istituto incide radicalmente non solo sulla salute (tutelata dall'art. 32 della Costituzione), ma soprattutto sulla libertà personale e sull'inviolabilità della stessa (garantite dall'art. 13 della Costituzione).
Con questa sentenza, la Consulta ribadisce che la restrizione della libertà fisica e l'imposizione di trattamenti sanitari coattivi esigono presidi democratici forti, impedendo che i diritti fondamentali delle persone con disagio psichico possano rischiare di affievolirsi proprio nel momento di maggiore vulnerabilità. La convalida del giudice tutelare compie così un ulteriore salto di qualità, trasformandosi definitivamente da controllo formale in un vero e proprio procedimento giurisdizionale garantito dal contraddittorio.
Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede le garanzie della difesa tecnica, la Consulta ha imposto un cambio di passo radicale: la convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera e la sua eventuale proroga diventano a tutti gli effetti procedimenti in cui la difesa tecnica e il contraddittorio sono obbligatori.
Per gli avvocati si apre così una nuova frontiera di assistenza giudiziale che richiede di comprendere a fondo le regole che portano al conferimento dell'incarico, le modalità di nomina e il regime dei compensi.
Le modalità di nomina: come si attiva la difesa tecnica nel TSO?
La pronuncia della Consulta disegna una procedura di nomina che ricalca i modelli di garanzia già noti in altri settori limitativi della libertà personale (come l'espulsione amministrativa dello straniero), innestandosi nel microsistema del rito camerale civilistico:
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La scelta di fiducia: Subito dopo l'emanazione dell'ordinanza sindacale che dispone il TSO, il paziente deve essere tempestivamente avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia. L'istanza può essere formulata direttamente dall'interessato (anche durante lo stato di agitazione o nel corso dell'audizione, come avvenuto nel caso di specie sollevato dal Tribunale di Firenze).
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La nomina d'ufficio: Qualora il paziente non provveda a indicare un legale di fiducia o ne sia sprovvisto, scatterà l'obbligo per il giudice tutelare di provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio. Questo meccanismo chiama inevitabilmente in causa la creazione o l'utilizzo di specifici elenchi (sul modello di quelli penalistici o minorili) ai quali i giudici tutelari dovranno attingere per le designazioni.
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Il perimetro dell'attività difensiva: Il difensore (di fiducia o d'ufficio) ha diritto di ricevere la notifica dell'ordinanza sindacale e del decreto di convalida/proroga, e la sua presenza è costituzionalmente necessaria durante l'audizione del paziente da parte del giudice tutelare. Non un orpello formale, dunque, ma un vero e proprio filtro di legalità e garanzia del contraddittorio ex artt. 24 e 13 della Costituzione.
Il nodo cruciale del compenso: chi paga l'avvocato?
Trattandosi di un procedimento formalmente incardinato nell'alveo della volontaria giurisdizione civile ma a forte connotazione cautelare-personale, la questione della retribuzione del difensore – specialmente nei casi di nomina d'ufficio o di indigenza del paziente – merita un'attenta analisi deontologica e professionale.
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Il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio): Considerata la natura della misura (strettamente incidente sulla libertà personale e sul diritto alla salute) e l'analogia con istituti di protezione dei diritti fondamentali, l'accesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti si pone come uno strumento imprescindibile. Nel solco dei paralleli tracciati dalla giurisprudenza costituzionale (ad esempio in materia di allontanamento degli stranieri), al cittadino sottoposto a TSO andrà garantita l'assistenza legale gratuita ove ne ricorrano i requisiti di reddito, sterilizzando il rischio che il diritto alla difesa resti una prerogativa solo di chi può permetterselo.
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La liquidazione dei compensi e il recupero crediti: Per i difensori d'ufficio e i legali nominati nei procedimenti di convalida, i parametri di liquidazione dovranno fare riferimento ai compensi spettanti per i procedimenti camerali civili o di volontaria giurisdizione a contenuto contenzioso/restrittivo. L'onorario, in caso di ammissione al patrocinio statale o di pronuncia di liquidazione a carico dell'Erario, seguirà i canali ordinari del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), oppure vedrà l'applicazione dei normali onorari professionali nei confronti del cliente solvente.
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L'effettività della funzione: La Corte ha chiarito che l'avvocato non può essere ridotto a una mera figura decorativa: la sua retribuzione e la sua attivazione sono il corrispettivo costituzionale di un'attività di giurisdizione che non può svolgersi "a porte chiuse" o nel silenzio del monopolio amministrativo-sanitario.
Una opportunità per i penalisti e i civilisti
Per gli avvocati – in particolare per coloro che operano nell'ambito dei diritti della persona, della tutela della salute, del diritto di famiglia e della difesa penale – la sentenza n. 157/2026 apre nuovi spazi operativi. I Tribunali e i Giudici Tutelari, ma anche i Consigli degli Ordini degli Avvocati dovranno adeguarsi alle prescrizioni della Consulta, dotandosi di protocolli operativi per il reperimento dei difensori d'ufficio e la gestione delle udienze camerali partecipate.
Si tratta non solo di un nuovo settore di contenzioso e di consulenza; l'avvocato è chiamato sempre più ad assumere un ruolo sociale di rilevante profilo. Già chiamato a interloquire con la giurisdizione con il ruolo di mediatore civile e commerciale, o familiare, oppure nella propria opera nella negoziazione assistita, ora un nuovo compito lo attende: garantire che la contrazione della libertà personale per ragioni sanitarie avvenga sempre nel rigoroso rispetto delle garanzie dello Stato di diritto.









