Sospensione Feriale dei Termini Processuali
Sospensione feriale dei termini processuali, civile, penale, amministrativo. Tabella riepilogativa processi civili, processi penali e altri procedimenti. Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Tabella Sospensione Termini Feriali altri procedimenti
Tabella riepilogativa della
Sospensione dei Termini Feriali
nei procedimenti Civili
Materia civile |
Sospensione feriale |
Ricorso ex Legge Pinto (ragionevole durata del processo) |
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Ricorso avverso infrazioni al codice della strada |
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Notifica del verbale di infrazione codice della strada |
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Processi militari in tempo di pace |
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Procedimenti avanti l'Autorità Garante Trattamento dei Dati Personali (Privacy) - ex Delibera 4 Aprile 2019 (G.U. 107/2019) Art. 6 |
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ALTRO.
SS.UU. civili Sentenza n. 2145 del 29/01/2021
Nel regime introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano quale oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonchè di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. Ne consegue che, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione.
Un elenco esaustivo pare di difficile creazione stante non solo il difficile coordinamento legislativo ma anche i non infrequenti interventi giurisprudenziali che di volta in volta hanno ammesso o negato per singole fattispecie processuali l'applicazione della sospensione del termine processuale durante il periodo feriale.