Sospensione Feriale dei Termini Processuali

Sospensione feriale dei termini processuali, civile, penale, amministrativo. Tabella riepilogativa processi civili, processi penali e altri procedimenti. Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

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Tabella Sospensione Termini Feriali nei procedimenti Penali

 

Tabella riepilogativa della
Sospensione dei Termini Feriali
nei procedimenti Penali

 

In via ordinaria nei procedimenti penali vige la sospensione dei termini processuali (art. 1 L. 742/69). Di seguito la tabella delle eccezioni a questa regola.

Materia penale

Sospensione feriale

Con imputati in custodia cautelare
art. 2 comma 1

l'imputato o il difensore possono rinunciare alla sospensione dei termini

salvo

nei procedimenti per reati di criminalità  dove non opera mai la sospensione

il giudice dichiara l'urgenza

- nei procedimenti dove la prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni

- quando scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni

Dichiarata l'urgenza i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza

Incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili

 

Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione

- sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva

- sia stato disposto il sequestro dei beni

se gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini

ovvero

il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari l'urgenza del procedimento