Sospensione Feriale dei Termini Processuali
Sospensione feriale dei termini processuali, civile, penale, amministrativo. Tabella riepilogativa processi civili, processi penali e altri procedimenti. Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Tabella Sospensione Termini Feriali nei procedimenti Penali
Tabella riepilogativa della
Sospensione dei Termini Feriali
nei procedimenti Penali
In via ordinaria nei procedimenti penali vige la sospensione dei termini processuali (art. 1 L. 742/69). Di seguito la tabella delle eccezioni a questa regola.
Materia penale |
Sospensione feriale |
Con imputati in custodia cautelare |
l'imputato o il difensore possono rinunciare alla sospensione dei termini salvo nei procedimenti per reati di criminalità dove non opera mai la sospensione |
il giudice dichiara l'urgenza - nei procedimenti dove la prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni - quando scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni |
Dichiarata l'urgenza i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza |
Incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili |
|
Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione - sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva - sia stato disposto il sequestro dei beni |
se gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari l'urgenza del procedimento |