Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario
Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte
X. MODULISTICA
Quesito n. 28
Per il deposito di alcuni atti (appello incidentale, intervento volontario ecc.) non è prevista la nota di iscrizione a ruolo. Pertanto, in questo caso, si deve applicare l'art. 194 del TUSG e la Commissione deve richiedere il modulo approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20/9/2010 reperibile sul sito internet?
Nel caso in cui vengano depositati atti come l'appello incidentale o l'intervento volontario o i motivi aggiunti di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992 ovvero altri atti per i quali è dovuto il contributo unificato, l'Ufficio di Segreteria acquisisce tali atti collegandoli al ricorso principale. La parte che deposita i suddetti atti deve, comunque, allegare la nota di iscrizione a ruolo da cui risulti il valore che amplia il thema decidendum e il pagamento del relativo contributo unificato. Pertanto, non è possibile utilizzare il modello previsto dall'art. 194 del TUSG in quanto si riferisce ai processi nei quali non è previsto il deposito della nota di iscrizione a ruolo; diversamente nel processo tributario il deposito della nota di iscrizione a ruolo è stato introdotto dal comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. così come modificato dall'art. 2, comma 35-quater, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Quesito n. 29
Con riferimento alle spese prenotate a debito la circolare del Ministero Giustizia 26 giugno 2003 prevede che il foglio notizie ex art. 280 TUSG sia inviato all'amministrazione pubblica risultante vittoriosa nel giudizio al termine della fase processuale a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza (che per le partì del processo è esecutiva). Anche le Commissioni tributarie devono adottare la medesima procedura?
L'ordinamento giuridico prevede a favore delle amministrazioni dello Stato ed estesa alle Agenzie fiscali l'istituto della prenotazione a debito del contributo unificato, disciplinato dall'art. 158 del TUSG. In particolare, l'articolo 158, comma 3, del TUSG prevede che "le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla refusione delle spese in proprio favore". Al fine di dare attuazione alla citata disposizione le segreterie delle Commissioni tributarie dovranno seguire il seguente iter procedurale. La segreteria della Commissione tributaria competente ha l'obbligo di compilare il foglio notizie previsto dall'art. 280 del TUSG, contenente le spese pagate dall'erario (esempio: spese di notifiche o postali) e quelle prenotate a debito. Si ricorda che la prenotazione a debito avviene solitamente quando l'ufficio impositore propone appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole, mentre in primo grado eventuali prenotazioni a debito possono realizzarsi nel caso in cui l'ente impositore richieda l'adozione delle misura cautelari ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 472/97. Ciò premesso, all'esito del giudizio di primo grado. l'Ufficio di segreteria trasmetterà il foglio notizie all'ente impositore risultato vittorioso nel relativo giudizio, competente al recupero delle spese ai sensi dell'art. 158, comma 3, del TUSG e, in caso d'appello, unitamente al fascicolo di primo grado, trasmetterà alla Commissione tributaria regionale lo specifico fascicolo delle spese di cui trattasi. All'esito del giudizio di secondo grado, l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale competente trasmetterà il foglio notizie air amministrazione parte vittoriosa deputata al recupero delle spese. Si ricorda che, in caso di ricorso per Cassazione la cancelleria della Corte, all'esito del giudizio, farà pervenire alla segreteria della Commissione tributaria il foglio notizie relativo alle spese prenotate a debito nel giudizio di legittimità, che saranno recuperate sempre dall'amministrazione risultata vittoriosa a seguito di apposita trasmissione della competente Commissione tributaria del foglio notizie trasmesso dalla Cassazione.
In caso di presenza di più amministrazioni vittoriose, l'Ufficio di segreteria della competente Commissione tributaria dovrà inviare un'unica nota di trasmissione alle amministrazioni stesse al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero. Si raccomanda l'apposizione della firma leggibile del responsabile del procedimento a chiusura del foglio notizie di propria competenza.
Quesito n. 30
Nel caso in cui il contribuente decida di versare il CU tramite conto corrente postale deve utilizzare il numero della tesoreria competente per territorio ovvero il n. 57152043 intestato alla tesoreria dello Stato di Viterbo così come previsto dalla risoluzione n. 60 del 27 febbraio 2002 dell'Agenzia delle Entrate?
Preliminarmente, si rappresenta che è in fase di attivazione un conto corrente postale dedicato alla riscossione del contributo unificato per il processo tributario. Nelle more, è necessario utilizzare il numero di conto corrente postale n. 57152043 (Tesoreria dello Stato di Viterbo) relativo alla riscossione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali in genere. Il contribuente avrà, comunque, cura di indicare come causale "pagamento contributo unificato processo tributario D.P.R. n. 115/2002". Allo scopo di facilitare il compito degli Uffici di Segreteria si allega una tabella riepilogativa degli atti del processo tributario soggetti al contributo unificato. Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo ad attenersi alla scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare che sarà pubblicata anche sul sito intranet, assumendo, altresì, le misure organizzative ritenute più opportune per una corretta e tempestiva gestione del controllo di quanto versato dalle parti processuali a titolo di contributo unificato e dell'eventuale fase finalizzata alla riscossione bonaria o coattiva del contributo stesso.
Tabella - Atti del processo tributario soggetti al contributo unificato
a) Ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;
b) Appello incidentale di cui all'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992;
c) Riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92;
d) Istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;
e) Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
f) Ricorso in ottemperanza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92;
g) Motivi aggiunti di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositato in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso dì causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l'accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU;
h) Reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'art. 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall'art. 39, comma 9, del decreto legge n. 78/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;
i) Riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
l) Atti di intervento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;
m) Istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;
n) Reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.








