Iscrizione a Ruolo e marca da 27 euro - Anticipazioni Forfettarie

La normativa riguardante le Anticipazioni Forfettarie nel processo civile, alias la 'marca da 27 euro', in sede di iscrizione a ruolo

Anticipazioni Forfettarie - la marca da 27 euro

La normativa riguardante le Anticipazioni Forfettarie nel processo civile, alias la "marca da 27 euro", in sede di iscrizione a ruolo.
 

In sede di deposito della nota di iscrizione a ruolo, talvolta non è chiaro il motivo per cui si sia obbligati o meno ad affiggere la marca da bollo del valore di euro 8 (ora 27) che, per esteso, viene definita dalla normativa essere a titolo di "Anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile".
La norma principale che riguarda detta tassazione è l'art 30 del T.U spese di Giustizia che riportiamo per intero qui di seguito e che è la norma che individua la somma di euro 8 (Legge stabilita' 2014 portata a 27*).

"Art. 30 (L) - (Anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile)

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27*, eccetto che nei processi previsti dall´articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo."

* [comma 416 del'art. 1 dela Legge Stabilità 2014: 416. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»; ]

 

Analizziamo attentamente il dettato normativo.
Innanzitutto va precisato che non trattasi di imposta di bollo, espressamente esclusa dall'art. 18 del T.U. Spese Giustizia per tutti i procedimenti penali e nei quali va corrisposto il Contributo Unificato. Ricordiamo, infatti, che il con l'entrata in vigore del sistema del Contributo Unificato è stata abolita l'imposta di bollo che gravava su ogni atto da depositare.
L'art. 30 prevede la necessità del pagamento dell'anticipazione forfettaria (nel giudizio civile) quando la parte:

  • 1) "si costituisce in giudizio", facendosi riferimento al processo iniziato con atto di citazione;
  • 2) "deposita il ricorso introduttivo", quando la procedura inizia con ricorso;
  • 3) "ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati". Quindi, non all'inizio della procedura di esecuzione e con l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ma va pagata mediante applicazione della marca da bollo in un secondo momento, quando il creditore procedente deposita istanza di assegnazione del bene o istanza affinché si proceda con la vendita dei beni pignorati (istanza di vendita).

 

Esenzione dal pagamento della marca da 27

L'esenzione, abbiamo letto, è stata data per i giudizi previsti dall´articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, in sostanza i giudizi di lavoro.

L'esenzione si estende, ai sensi delle ultime parole dell'articolo 30 TU Spese di Giustizia, anche a tutti i procedimenti "in cui si applica lo stesso articolo", vale a dire che richiamano l'esenzione prevista per i procedimenti in materia di lavoro.

 

Riportiamo di seguito la legge appena menzionata.

"LEGGE 2 aprile 1958, n. 319
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

Articolo unico.
  1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza,dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. [nota: vale a dire salvo il Contributo Unificato quando dovuto secondo legge]
  2. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, [quindi esecuzioni che hanno come titolo una sentenza o ordinanza del giudice del lavoro] nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
  3. abrogato
  4. abrogato
  5. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis [nota: le cause di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi nella cause di lavoro e previdenza], 825 e 826 [nota: lodo arbitrale] del codice di procedura civile".
 

Esecuzioni (ex art. 492-bis - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Da segnalare l'esenzione espressa di cui all'articolo 19 (Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 sulla Riforma della Giustizia Civile (Governo Renzi - Ministro Orlando) convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, il quale introduce il nuovo Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Per detto procedimento è stato modificato l'art. 13 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) inserendo il seguente dispositivo:

all’articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
"1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30".

 

Diritto Famiglia

Nessun richiamo alle esenzioni lavoristiche vi è, invece, per i procedimenti in materia familiare (in primis separazioni e divorzi). Tuttavia il Ministero della Giustizia con Circolare 11/5/2012 (vedi le circolari pubblicate nel nostro sito), per confermare l'esenzione anche dalle anticipazioni forfettarie per questo tipo di procedimenti, fa richiamo all'art. 19 della L. 74/1987 che esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti, e i provvedimenti relativi. Forse si potrebbe discutere se le anticipazioni di cui all'art. 30 TU Sp. Giu. siano riconducibili alla forma della tassazione e la distinzione sembra, invece, essere quella fra i "diritti di segreteria" e l'apposizione della marca da bollo che assolve all'imposta di bollo.
Tuttavia ... ipse dixit (il Ministero della Giustizia).

 

Volontaria Giurisdizione

Con Circolare del 12 maggio 2014 il Ministero della Giustizia ha chiarito l'applicabilita' delle anticipazioni forfettarie in alcuni procedimenti (Giudice Tutelare - nomina dell'esecutore testamentario e curatele dell'eredità giacente). Per quanto riguarda i primi, scrive la circolare, "solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell'importo forfettario previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002".
Quanto all'eredità giacente si distingue se l'istanza dia luogo ad una procedura nuova ed autonoma o se vada ad inserirsi in un procedimento già aperto. Ad esempio, scrive la Circolare, "le istanze presentate dal curatore al giudice che l'ha nominato non danno luogo all'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull'operato del curatore". Diversamente le istanze del Curatore dirette ad ottenere l'autorizzazione alla vendita, ad esempio, di immobile. Tale istanza da luogo all'apertura di un procedimento del tutto autonomo di competenza del Tribunale. In tal caso, scrive la Circolare "è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell'importo forfettario". Analogo discorso per l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario. Anche in questo ultimo caso vi è l'apertura di un procedimento che si conclude con una ordinanza reclamabile.

In sostanza la scriminante consiste, appunto, nell'apertura o meno di autonomo giudizio.

 

Giudizi di Responsabilità civile dei Magistrati.

Con Circolare del 20/08/2018 si è chiarito che per i processi riguadanti la responsabilità civile dei magistrati vige l'esenzione dal pagamento del C.U. e della manca di anticipazione forfettaria. Più precisamente la circolare specifica che "Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico".