Testo Unico Spese di Giustizia - Contributo Unificato

Testo Unico SPESE DI GIUSTIZIA D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115 aggiornato 2017, articoli riguardanti il Contributo Unificato

 

T.U. SPESE DI GIUSTIZIA
D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115

 

... (OMISSIS) ...

Art. 8 (L) - (Onere delle spese)

  1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l´anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
  2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall´erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

PARTE II
VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo e tributario

Art. 9 (L) - (Contributo unificato)

  1. è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall´articolo 13 e salvo quanto previsto dall´articolo 10.
  1. - bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini del´imposta personale sul reddito, risultante dal´ultima dichiarazione, superiore a tre voltre l´importo previsto dall´articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all´art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all´art. 13, comma 1.

Art. 10 (L) - (Esenzioni)

  1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall´imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all´articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
  2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
  3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
  4. [abrogato con finanziaria 2010]
  5. [abrogato con finanziaria 2010]
  6. La ragione dell´esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell´atto introduttivo.
  1. -bis. Nei procedimenti di cui all´articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l´importo fissato all´articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all´articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 11 (L) - (Prenotazione a debito del contributo unificato)

  1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell´amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell´ipotesi di cui all´articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

Art. 12 (L) - (Azione civile nel processo penale)

  1. L´esercizio dell´azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
  2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell´importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all´articolo 13.

Art. 13 (L) - (Importi)

* (importi cosi' modificati dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

  1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
    1. a)  euro 43* per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall´art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all´articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all´art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
    2. b)  euro 98* per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all´art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
    3. c)  euro 237* per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
    4. d)  euro 518* per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;
    5. e)  euro 759* per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
    6. f)  euro 1.214* per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
    7. g)  euro 1.686* per i processi di valore superiore a euro 520.000.
    8.  
  1. -bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.  [La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge - 01-01-2012]
  1. -ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.(comma inserito con Legge 24 marzo 2012, n. 27)
  1. -quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (comma inserito con Legge Stabilità 2013. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 - trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.)
  1. -quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30 (comma inserito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132)
  1. (*) Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.

* (intero comma modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

  1. -bis. Fuori dei casi previsti dall´art. 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all´imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
  2. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall´art. 9, comma 1 bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all´importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell´atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all´ammontare del canone per ogni anno.
  1. - bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (*) ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della meta'.

* (l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. 546/1992 comporta il venir meno definitivo della sanzione per la mancata indicazione della PEC)

  1. [abrogato dalla Finanziaria 2010]
  2. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851*.
  3. Se manca la dichiarazione di cui all´articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)

* (importo cosi' modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

  1. -bis.  Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
    1. a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di € 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall´articolo25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull´accesso del pubblico all´informazione ambientale;
    2. b) Per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3);
    3. c) Per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previste dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
    4. d)  per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro 6.000; (comma sostituito con Legge Stabilità 2013. Si applica ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Stabilità [1° Gennaio 2013]).
    5. e)  in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; (comma modificato con Legge Stabilità 2013. Si applica ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Stabilità (1° Gennaio 2013).

[ (Art. 27 Legge Stabilità 2013.) Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di impugnazione. ]

  1. -ter.  . . .
  1. -quater. Per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
    1. a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
    2. b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
    3. c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
    4. d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
    5. e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
    6. f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
  1. -quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
    1.  a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    2.  b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    3.  c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
    4.  d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.
 [ 6-quinquies aggiunto con Decreto Legislativo 26/10/2020, n. 152 ]

 

Art. 14 (L) - (Obbligo di pagamento)

  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
  1. -bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (comma inserito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132)
  1. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell´atto introduttivo, anche nell´ipotesi di prenotazione a debito.
  2. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
  1. -bis.* Nei processi tributari, il valore della lite, determinato per ciascun atto impugnato anche in appello**, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
    * Comma aggiunto dall'art. 37, comma 6, lett. u), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
    ** aggiunto con Legge Stabilità 2014
  1. -ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito dalla somma di queste

Art. 15 (R) - (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

  1. Il funzionario verifica l´esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l´importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.
  2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Art. 16 (L) - (Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

  1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell´importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell´atto cui si collega il pagamento o l´integrazione del contributo.
  1. bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all´articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l´imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

Art. 17 (L) - (Variazione degli importi)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell´articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell´economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all´articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

Art. 18 (L) - (Non applicabilità dell´imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

  1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l´imposta di bollo. L´imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L´imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
  2. La disciplina sull´imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

... (OMISSIS) ...

Art. 30 (L) - (Anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile)

  1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l´assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all´ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27*, eccetto che nei processi previsti dall´articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.
    * Così aumentato dalla Legge di Stabilità 2014
  2. L´inosservanza delle prescrizioni di cui all´articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell´importo dovuto; il funzionario addetto all´ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell´impugnante e del difensore.

... (OMISSIS) ...

Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione)

  1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
  1. -bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
  1. -ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

... (OMISSIS) ...

Capo VI
Effetti dell´ammissione al patrocinio

Art. 131 (L) - (Effetti dell´ammissione al patrocinio)

  1. Per effetto dell´ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall´erario.
  2. Sono spese prenotate a debito:
    1. a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e nel processo tributario;
    2. b) l´imposta di bollo, ai sensi dell´articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
    3. c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d´ufficio nel processo civile;
    4. d) l´imposta di registro ai sensi dell´articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
    5. e) l´imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell´articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    6. f) i diritti di copia.
  1. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all´ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell´ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all´indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
  2. Sono spese anticipate dall´erario:
    1. a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
    2. b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
    3. c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l´adempimento dell´incarico da parte di questi ultimi;
    4. d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
    5. le spese per il compimento dell´opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
    6. f) le spese per le notificazioni a richiesta d´ufficio.
  1. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell´articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

... (OMISSIS) ...

Titolo V
Processo in cui è parte l´amministrazione pubblica

Art. 158 (L)
(Spese nel processo in cui è parte l´amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

  1. Nel processo in cui è parte l´amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell´amministrazione:
    1. a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario;
    2. b) l´imposta di bollo nel processo contabile;
    3. c) l´imposta di registro ai sensi dell´articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
    4. d) l´imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell´articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
    5. e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d´ufficio nel processo civile.
    1. Sono anticipate dall´erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell´amministrazione.
    2. Le spese prenotate a debito e anticipate dall´erario sono recuperate dall´amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell´altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

... (OMISSIS) ...

Art. 192
(Modalita' di pagamento)

  1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato e' corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
  2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo e' versato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191. 5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

... (OMISSIS) ...

Art. 260 (R)
(Imposta di bollo)

  1. ABROGATO Restano invariate le disposizioni sull´imposta di bollo relative al processo tributario.
 

-------------------------------------------------

E' opportuno citare anche il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 28 titolato "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del  Parlamento  europeo  e del  Consiglio,  del  25  novembre   2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70 del 23 marzo 2023, articolo Art. 140-quaterdecies che così recita:


Art. 140-quaterdecies (Spese del procedimento)
1.  Il  contributo  unificato  e'  dovuto  nella  misura   di   cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla meta'. Non si applica l'articolo 13, comma 1-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».