Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario

Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte

DIRETTIVA MINISTERO DELLE FINANZE N. 2/DGT del 14 dicembre 2012 in materia di CONTRIBUTO UNIFICATO E IMPOSTA DI BOLLO

 

Quesito n. 1
L'appello incidentale connesso ad un appello principale proposto prima del 7 luglio 2011 è soggetto al contributo unificato o all'imposta di bollo?
Risposta

Il contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), è dovuto, per ciascun grado di giudizio, dalla parte che si costituisce per prima. Nell'ambito del processo tributario il comma 6-quater dell'art. 13 del TUSG stabilisce che "Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato". Nel giudizio di secondo grado l'appellato, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 546/1992, unitamente al deposito delle controdeduzioni, può presentare appello incidentale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23 del citato decreto legislativo. Si ricorda che l'appello incidentale si perfeziona mediante il deposito dell'atto non essendo necessario notificarlo alla controparte in ossequio ai principi di semplificazione e celerità propri del processo tributario. Il quadro normativo sopra rappresentato comporta che l'appello incidentale che viene depositato unitamente alle controdeduzioni resta assoggettato all'imposta di bollo qualora si riferisca ad un appello notificato prima del 7 luglio 2011, ciò anche se il deposito dell'appello incidentale è avvenuto successivamente a tale data.

Quesito n. 2
I ricorsi presentati dagli enti impositori sono assoggettati al pagamento del contributo unificato ovvero, in applicazione dell'art. 10 del TUSG, ad essi si estende l'esenzione prevista per l'imposta di bollo?
Risposta

L'art. 10 del TUSG disciplina l'esenzione di determinati processi dal pagamento del contributo unificato. In particolare, non sconta il contributo unificato "il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dati 'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", nonché: - il processo di rettificazione di stato civile; - il processo in materia tavolare; - il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Si evidenzia come la fattispecie rappresenti una forma di esenzione di tipo oggettivo a favore di tutte le parti processuali. E' da ritenersi che l'esenzione in materia di bollo di cui all'articolo 5 dell'allegato B del D.P.R. n. 642/1972, a favore dei soli enti impositori, configurandosi quale esenzione di tipo soggettivo non possa essere estesa ai ricorsi soggetti al contributo unificato presentati dagli enti impositori. Si ricorda, inoltre, che anche la disciplina del contributo unificato nel processo tributario non prevede esenzioni di natura soggettiva, ma forme di recupero successivo del contributo unificato non corrisposto al momento del deposito del ricorso, come la "prenotazione a debito". Su tale punto, si fa presente che l'istituto della "prenotazione a debito" si applica: - alle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 158 TUSG; - alle Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; - alle altre amministrazioni pubbliche ammesse a tale regime di favore da apposita disposizione di legge. Pertanto, i ricorsi presentati dagli enti impositori diversi da quelli di cui sopra sono assoggettati al pagamento del contributo unificato e non sono ammessi alla "prenotazione a debito".

Quesito n. 3
Nel caso in cui il contribuente apponga sul ricorso una marca da bollo di valore pari a quanto dovuto per il contributo unificato può ritenersi assolto ogni obbligo fiscale relativo a detto ricorso?
Risposta

L'imposta di bollo e il contributo unificato non possono essere compensati trattandosi di due tributi nettamente distinti, sia con riguardo ai presupposti soggettivi ed oggettivi, sia rispetto alle finalità cui sono destinati. Pertanto, l'Ufficio di segreteria che accerta l'erroneo pagamento del contributo unificato (tramite marca da bollo e non tramite contrassegno specifico recante la dicitura "contributo unificato") è tenuto al recupero dell'importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite di riferimento. Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972 non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario (carta bollata) o straordinario (marche da bollo) salvo il caso in cui si tratti di: a) imposta assolta mediante bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. Pertanto, l'imposta di bollo assolta mediante marche non è rimborsabile (Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001).

 

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