Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario

Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte

VII. RIASSUNZIONE E RIMESSIONE

 

Quesito n. 25
Nel caso in cui pervengano alle Commissioni tributarie ricorsi in riassunzione relativi a fattispecie sulle quali il giudice di pace si sia dichiarato privo di giurisdizione il contributo unificato è dovuto?

In base al principio della "translatio iudicii" si consente al contribuente che abbia proposto ricorso innanzi al giudice sfornito di giurisdizione di mantenere gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il processo, tuttavia, deve essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione con le stesse modalità e nelle forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile (Cfr. art. 50 c.p.c.). Si ricorda che l'atto di riassunzione deve possedere i requisiti indicati dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/1992 per il ricorso introduttivo. Pertanto, l'atto di riassunzione, configurandosi quale nuovo ricorso da iscrivere a ruolo resta assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura prevista per il processo tributario.

Quesito n. 26
In presenza di sentenza della Commissione tributaria regionale che rimette la causa al primo grado ex art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 e la Commissione tributaria provinciale provveda, d'ufficio, ali ' iscrizione a ruolo della causa è dovuto il contributo unificato?

L'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 dispone che la Commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza nei seguenti casi: - dichiarazione di incompetenza o difetto di giurisdizione; - contraddittorio non integro in primo grado; - erronea dichiarazione di estinzione del processo in sede di reclamo; - collegio non legittimamente composto; - mancata sottoscrizione della sentenza. Nei casi suindicati si ritiene che non sia dovuto il contributo unificato in quanto le parti non hanno l'obbligo di costituirsi nuovamente in giudizio. Infatti, la Commissione tributaria provinciale che riceve il fascicolo dalla Commissione tributaria regionale provvede all'iscrizione a ruolo della causa e convoca le parti per l'udienza di discussione. Trattasi, infatti, di fattispecie che prevede la rimessione della controversia al giudice di primo grado ex officio senza che le parti debbano riassumere la causa.

 

continua PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ...