Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario
Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte
VI. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LITE
Quesito n. 14
In alcuni atti di accertamento oggetto di impugnativa è ricompreso anche il valore del contributo INPS. Detto valore concorre a determinare il valore della lite ai fini del pagamento del contributo unificato o deve essere scorporato in quanto la materia previdenziale esula dalla competenza della giurisdizione tributaria?
Si ricorda che la materia previdenziale non rientra nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto, il valore del contributo INPS, eventualmente ricompreso nell'atto di accertamento, non può concorrere a determinare il valore della lite tributaria ai fini della quantificazione del contributo unificato.
Quesito n. 15
A fronte di cartelle esattoriali che incorporano oltre ali 'imposta anche interessi e sanzioni quest'ultimi devono essere scorporati o rientrano nel valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato?
L'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, prevede che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". Si ritiene, pertanto, che gli interessi e le sanzioni e gli altri oneri accessori presenti nella cartella di pagamento non debbano concorrere a determinare il valore della lite ai fini del calcolo del contributo unificato. Inoltre, nel valore della controversia non devono essere inclusi i crediti di altra natura, quali, ad esempio, quelli previdenziali e quelli derivanti dalle violazioni del codice della strada, ancorché detti crediti concorrano a formare il valore complessivo della cartella di pagamento.
Quesito n. 16
Come si determina il valore dì lite ai fini del calcolo del contributo unificato nell'ipotesi di impugnazione di un avviso di fermo o di ipoteca
L'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari. Detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex articolo 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del D.Lgs. n. 546/92. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni e altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o di iscrizione ipotecaria.
Quesito n. 17
Con ricorso in appello il ricorrente richiede anche la condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio compensate in primo grado. Come si determina il valore della controversia ai fini del contributo unificato?
Nei processi tributari, in base al comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il valore della lite si determina applicando le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546. Quest'ultima norma stabilisce che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al nettodegli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". Ne consegue che, nel processo tributario, non si rinviene alcuna disposizione che permetta il calcolo del valore della lite dei ricorsi concernenti esclusivamente le spese di giudizio, che non possono configurarsi quali tributi. Tuttavia, in forza del rinvio dinamico previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, è opportuno richiamare le disposizioni vigenti per il processo civile. In particolare è opportuno fare riferimento all'articolo 10 del c.p.c., in base al quale il valore della lite si determina, seppure ai fini della competenza di valore del giudice, in relazione al principio della domanda e, ai fini del contributo unificato, al comma 2 dell'art. 14 del TUSG inbase al quale il valore di lite è "determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi...". Pertanto, in analogia con le altre giurisdizioni ed in assenza di una disciplina specifica per il processo tributario, si ritiene che il valore della controversia concernente il recupero delle spese giudizio è pari all'importo richiesto a tale titolo al netto degli interessi.
Quesito n. 18
Nel caso in cui con un unico ricorso risultino impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo) il valore della lite su cui calcolare il contributo unificato è dato dalla somma dei valori di detti atti ovvero il calcolo del CU deve essere effettuato per ogni singolo atto?
In base a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". Soltanto nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Quesito n. 19
I soci di una società in nome collettivo hanno ricevuto distinti atti di accertamento per una maggiore IRPEF pari a 220.000 euro. I soci e la società hanno impugnato con ricorsi separati detti atti di accertamento. Atteso che il maggiore imponibile viene attribuito per trasparenza ai singoli soci e ci si trova di fronte ad un caso di litisconsorzio necessario il contributo unificato deve essere versalo in relazione ad ogni ricorso presentato? E quale è il valore da prendere a riferimento?
Nel caso di specie il valore da prendere a riferimento per il calcolo del contributo unificato è quello oggetto dei singoli ricorsi presentati dai soci (quota parte di maggiore IRPEF accertata in capo a ciascuno di essi). Quanto all'eventuale ricorso della società avverso l'atto di accertamento che rettifica la base imponibile del reddito prodotto dalla stessa, atteso che la maggiore imposta accertata a titolo di IRPEF è dovuta dai soci, la controversia è da considerarsi di valore pari a zero, sempre che in capo alla società non siano state accertate maggiori imposte di altra natura. Pertanto, il ricorso presentato dalla società di persone sarà assoggettato al contributo unificato di euro 30,00.
Quesito n. 20
Una società consolidata riceve un atto di accertamento di maggiore imponibile cui corrisponde però un valore di imposta pari a 0 ed un importo di euro 5,16 per notifica. La consolidante invece riceve il medesimo atto di accertamento con la relativa imposta. E' corretto ritenere che il ricorso autonomo della consolidata sconti il contributo unificato pari ad euro 30,00 (primo scaglione) e quello presentato dalla consolidante sia assoggettato al contributo unificato in relazione alla maggiore imposta accertata?
L'art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che "le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante". Nel caso di specie, ancorché l'atto notificato alla consolidante e alla consolidata sia unico, si ritiene che il ricorso presentato autonomamente dalla società consolidata - essendo di valore pari a zero - sconti il contributo unificato corrispondente al primo scaglione, ossia euro 30,00. Al ricorso presentato dalla consolidante, invece, dovrà essere applicato l'importo del contributo unificato corrispondente al valore dell'imposta riferibile alla consolidante risultante dall'atto di accertamento, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
Quesito n. 21
Un contribuente ha impugnato, con un unico ricorso, sia l'atto di accertamento ICI notificatogli dal Comune che l'atto di classamento dell'immobile, non notificato in precedenza, quale atto presupposto. Quale è il valore da prendere a riferimento per il contributo unificato? Il valore dell'atto di accertamento ICI o la controversia deve considerarsi di valore indeterminabile visto che è stato impugnata anche l'attribuzione della rendita catastale?
Qualora il ricorrente chieda l'annullamento dell'atto di accertamento ICI e impugni il classamento come atto presupposto si ritiene che il contributo unificato da corrispondere debba essere calcolato sui singoli atti. Come già chiarito, il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, dispone che "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". Pertanto, tenuto conto che la nonna collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori. Nel caso di specie, con riferimento all'atto ICI impugnato, il valore della lite è dato dall'importo del tributo richiesto nell'atto di accertamento emesso dall'ente impositore. Occorre poi calcolare il CU dovuto all'atto di classamento, pari a euro 120,00, trattandosi di controversia di valore indeterminabile.
Quesito n. 22
Nel caso in cui il ricorrente non indichi il valore della lite nelle conclusioni del ricorso, la maggiorazione del 50% del contributo unificato per omessa indicazione della PEC si applica sui 1.500,00 euro (presunzione che la controversia appartenga allo scaglione di valore più elevato) ovvero sul valore effettivo della controversia?
Atteso che la presunzione del valore della lite si è resa necessaria a seguito dell'omessa dichiarazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso da parte del contribuente, si ritiene che anche le maggiorazioni debbano essere calcolate sul contributo unificato di 1.500,00 euro. L'Ufficio di Segreteria, infatti, non è tenuto ad accertare l'effettivo valore della lite in quanto è tenuta ad applicare la presunzione legale che la controversia appartenga allo scaglione di valore più elevato.
Quesito n. 23
Qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) venga indicato nella nota di iscrizione a ruolo, ma non sia riportato nel ricorso si applica comunque la maggiorazione del 50% del contributo unificato?
Si ricorda che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti ovvero il codice fiscale devono essere inseriti nel ricorso o nel primo atto difensivo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, come già evidenziato nella circolare n. 1/DF del 21/9/2011, è possibile sanare l'omessa indicazione di tali dati con il deposito di un atto che li contenga, debitamente sottoscritto dal difensore o dalla parte, senza che sia necessario che tale atto venga notificato alla controparte.
Quesito n. 24
Nel caso in cui il contribuente impugni l'atto di diniego di definizione agevolata della controversia emesso dall'Agenzia delle entrate (definizione delle liti pendenti ex articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011 e successivamente modificato dalla legge 24/02/2012, n. 14) come si determina il valore della lite?
In base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 39 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289". Tenuto conto che, di regola, il diniego di definizione agevolata della lite in argomento comunicato dall'Agenzia delle entrate non contiene alcuna nuova pretesa tributaria in capo al contribuente, si ritiene che il valore della lite instaurata avverso l'atto di diniego sia da considerarsi indeterminabile (contributo unificato pari ad euro 120,00).
continua RIASSUNZIONE E RIMESSIONE ...








