Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario
Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte
V. PRENOTAZIONE A DEBITO
Quesito n. 12
Alcune società di riscossione dei tributi hanno fatto presente che l'art. 157 del TUSG prevede, con riferimento alla procedura esecutiva (art. 48 D.P.R. n. 602/1973) relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, che il concessionario annoti come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia relativi ai propri ricorsi/appelli presentati. Si chiede, pertanto, se alle controversie instaurate dai citati concessionari innanzi alle Commissioni tributarie si applichi la prenotazione a debito prevista dal citato articolo 157 del TUSG?
L'art. 157 del TUSG prevede che nella procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annoti, come prenotati a debito, il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia. Le predette procedure esecutive - che non rientrano nella competenza del giudice tributario ma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario - si riferiscono alla fase della riscossione coattiva disciplinata dal titolo II del D.P.R. n. 602/1973 e richiamata dall'articolo 48, comma 1, del medesimo decreto (Cfr. le sentenze CTP Caserta n. 826/16/10, n. 248/7/11 e n. 285/7/11, in materia di applicazione dell'articolo 157 del TUSG nell'ambito della procedura esecutiva di competenza del giudice ordinario). Diversamente, il ruolo contenuto nella cartella di pagamento di cui al capo II del titolo I del D.P.R. n. 602/73, oggetto di impugnativa innanzi al giudice tributario, non può configurarsi quale atto di riscossione coattiva; trattasi, infatti, di controversia concernente i vizi propri della cartella ed eventualmente anche la legittimità dell'atto presupposto adottato dall'ente impositore. Parimenti, gli istituti del fermo di beni mobili e dell'iscrizione ipotecaria, ricompresi tra gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie (art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992), non rientrano nella procedura esecutiva, atteso che costituiscono atti prodromici, di natura cautelare conservativa della sfera patrimoniale del debitore nei limiti del credito per cui si procede (Cfr. Cass. SS.UU. 31 gennaio 2006, n. 53 - 17 gennaio 2007, n. 875 - Cons. Stato n. 4689/2005). Ciò premesso, si ritiene che le società di riscossione siano tenute al versamento del contributo unificato non potendosi applicare al processo tributario la prenotazione a debito prevista dall'art. 157 del TUSG, che riguarda esclusivamente le controversie relative alle procedure esecutive devolute ad altra giurisdizione (Cfr.sentenza della CTP Foggia, n. 184/03/12 depositata il 31/10/2012).
Quesito n. 13
Il contributo unificato dovuto da una società posta in liquidazione coatta amministrativa può essere prenotato a debito ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002?
L'art. 146 del TUSG prevede, esclusivamente per la procedura fallimentare - intesa come procedura che va dalla sentenza dichiarativa del fallimento alla chiusura del fallimento stesso - che il contributo unificato e i diritti di copia siano prenotati a debito nel caso in cui non vi siano disponibilità liquide per effettuarne il versamento. Tale previsione, pertanto, non appare estendibile, in via analogica, alla liquidazione coatta amministrativa diversa dal fallimento per finalità e iter procedurale.
continua DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LITE ...








