Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario
Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte
IV. NOTIFICA DELL'INVITO AL PAGAMENTO E DELLA SANZIONE
Quesito n. 9
L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria può notificare l'invito a! pagamento, oltre che a mezzo degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 137 c.p.c., con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero tramite messi comunali?
L'invito al pagamento, ai sensi dell'art. 248 del TUSG, deve essere notificato alla parte, presso il domicilio eletto, in base a quanto previsto dall'art. 137 c.p.c., il quale recita: "le notifiche, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario". L'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale ex art. 149 c.p.c., il quale prevede che "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale". Si ricorda, tra l'altro, che le nonne sopra richiamate risultano applicabili al processo tributario in forza del rinvio dinamico previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, e dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, in base al quale "...le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale. Quanto poi ai soggetti che possono avvalersi del servizio postale per le notifiche di cui trattasi, si fa presente che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'invito al pagamento, in quanto atto adottato dalla segreteria della Commissione tributaria competente, può essere notificato dalia Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata legge n. 890/82, alla parte, nel domicilio eletto. In definitiva, si ritiene che la modalità di notifica dell'invito al pagamento da privilegiare, previdenti ragioni di contenimento della spesa, debba essere quella postale, salvo casi eccezionali in cui si riterrà opportuno avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Infine, si rappresenta che, in via del tutto residuale, la notifica dell'invito potrà essere effettuata tramite il messo comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
Quesito n. 10
In materia di registro, in presenza di una pluralità di appellanti che hanno presentato un unico ricorso (cumulativo soggettivo) a fronte di un unico atto di accertamento, è corretto notificare a tutte le parti un solo invito al pagamento presso il domicilio eletto del difensore per il recupero del contributo unificato?
L'articolo 248, comma 2, del TUSG dispone che l'invito al pagamento del contributo unificato è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente. Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame sia corretto adottare un unico invito al pagamento da notificare a tutti i coobbligati presso il domicilio eletto indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Infatti, le parti dichiarano nel ricorso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/92, di voler ricevere tutte le comunicazioni in unospecifico domicilio (ad es. lo studio del difensore, la sede della società o la residenza di una persona fisica), indipendentemente dal numero dei ricorrenti e dei difensori nominati.
Quesito n. 11
E' corretto notificare l'atto di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 alla parte personalmente e non al difensore nel domicilio eletto? L'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria per notificare l'atto sanzionatorio può avvalersi delle modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero dei messi comunali?
L'art. 16, comma 1-bis, del TUSG, che prevede la sanzione per omesso pagamento del contributo unificato, fa espresso rinvio, quanto ai criteri di commisurazione della stessa all'art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico sull' imposta di registro). Tuttavia, la disciplina generale delle sanzioni tributarie è contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997, il quale, all'art. 16, stabilisce che l’atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni deve essere notificato al trasgressore e, dunque, nel caso di specie, al ricorrente. Quanto, poi alle modalità di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzione per omesso versamento del contributo unificato, è opportuno rilevare che l'espresso rinvio da parte del TUSG al citato art. 71 del DPR n.131/86, consente di configurare la sanzione in esame quale sanzione di natura tributaria. Ne consegue, che al pari degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, nel caso in esame si applica l'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, che rinvia agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quest'ultima disposizione recita: "le notifiche, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario". E, come noto, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale ex art. 149 c.p.c., il quale prevede che "se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale". Quanto poi ai soggetti che possono avvalersi del servizio postale per le notifiche di cui trattasi, si fa presente -come già chiarito - che, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'atto di irrogazione della sanzione, in quanto atto adottato dalla segreteria della Commissione tributaria competente, può essere notificato dalla Commissione stessa anche nelle forme previste dalla citata legge n. 890/82, alla parte ricorrente. In definitiva, si ritiene che la modalità di notifica dall'atto di irrogazione della sanzione da privilegiare, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, debba essere quella postale, salvo casi eccezionali in cui si riterrà opportuno avvalersi dell'ufficiale giudiziario. Infine, si rappresenta che, in via del tutto residuale, la notifica della sanzione potrà essere effettuata tramite il messo comunale, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
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