Direttiva ministeriale Contributo Unificato nel Processo Tributario

Direttiva Ministero delle Finanze n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 - Contributo Unificato nel Processo Tributario, quesiti e risposte

III. DICHIARAZIONE DEL VALORE DI LITE

 

Quesito n. 7
E' possibile effettuare la dichiarazione del valore della lite in un momento successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio?
Risposta

In analogia con l'orientamento espresso dal Ministero della Giustizia per le giurisdizioni di propria competenza (Cfr. nota del 29 settembre 2003) si ritiene che qualora la dichiarazione del valore della lite non venga resa nelle conclusioni del ricorso, è possibile sanare tale omissione mediante la precisazione, anche in un atto separato, del valore della causa. La precisazione del valore deve essere, comunque, sottoscritta e datata dal difensore o dalla parte e deve esser resa non oltre il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'atto. Il termine dei trenta giorni risulta coerente con l'art. 248 del TUSG per la notifica dell'invito al pagamento e consente di sanare l'omissione della dichiarazione del valore della lite anche nei casi di deposito dei ricorsi a mezzo posta.

Quesito n. 8
Qualora nelle conclusioni del ricorso il ricorrente non indichi il valore della lite ma nelle premesse o in altre parti del ricorso risultino indicati gli eventuali atti di accertamento impugnati, è possibile non applicare la presunzione che ascrive la controversia allo scaglione di valore più elevato?

Si ricorda che la dichiarazione del valore della lite deve essere effettuata dalla parte, in modo specifico, nelle conclusioni del ricorso ai sensi del comma 3-bis dell'art. 14 del TUSG. In analogia con le altre giurisdizioni è ammessa una sanatoria dell'omissione con le modalità indicate nella risposta al quesito n. 7; infatti l'onere di indicare il valore della lite resta a carico delle parti e l'Ufficio non è tenuto a ricercare aliunde il valore della lite né ad attivarsi autonomamente per attribuire il valore alla controversia mediante l'esame degli atti di accertamento impugnati.

 

continua NOTIFICA DELL'INVITO AL PAGAMENTO E DELLA SANZIONE ...