Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. | |
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 96,58. |