La coercizione indiretta ex art. 614-bis cpc: un pungolo per l'adempimento

La coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: normativa, aspetti generali. natura del provvedimento astreinde, impossibilità sopravvenuta, opposizione, alcuni principi della giurisprudenza

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Natura del provvedimento astreinde, impossibilità sopravvenuta, opposizione

 

Natura di titolo esecutivo del provvedimento astreinde

Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024 ha avuto modo di affermare che “il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614-bis cod. proc. civ., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista (c.d. astreinte, mutuata dall’ordinamento francese), secondo la condivisa opinione di autorevole dottrina, ha natura di provvedimento in rito, perché la misura «non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale».

Tale inquadramento giustifica e dà fondamento alla cognizione piena della S.C. per inosservanza della norma processuale che disciplina tale misura e l’esercizio del relativo potere.

In tale prospettiva, il sindacato della Cassazione può dunque svolgersi, sul piano della osservanza delle regole del processo, nella duplice direzione:

a) della verifica dei presupposti per l’esercizio di tale potere (la misura può accedere a «provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro», deve essere richiesta dalla parte e la sua adozione non deve risultare «manifestamente iniqua»);

b) della verifica del corretto esercizio di tale potere in punto di quantificazione;

salve s’intende le preclusioni eventualmente determinatesi nello sviluppo del procedimento”.

 

 

Impossibilità sopravvenuta all’adempimento

Sulla impossibilità sopravvenuta all’adempimento dopo la condanna ex art. 614-bis cpc. la Corte di Civile con Ordinanza n. 10942/2024 ha affermato che “sul piano processuale la statuizione è accessoria a un provvedimento giurisdizionale di condanna, donde a tale statuizione il legislatore attribuisce l’idoneità all’attuazione coattiva, e quindi la natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall’inadempimento dell’obbligo principale (v. già Cass. Sez. 3 n. 22714-23).

Ove però, come nel caso di specie, risulti irrevocabilmente accertata, in dipendenza di un giudicato formatosi successivamente al titolo, l’impossibilità originaria di adempiere, il giudicato travolge la misura finalizzata alla coercizione indiretta (siccome implicante – appunto - la possibilità dell’adempimento spontaneo), e conseguentemente determina l’inesistenza del diritto di procedere esecutivamente”.

 

 

Rimedi contro la coercizione indiretta: l’opposizione ex art. 615 cpc

La Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 ha affermato quanto segue.

Conferma che si tratti di una statuizione accessoria ad un provvedimento di condanna emesso all’esito di un giudizio di cognizione (piena ed esauriente o anche celebrato con modalità o riti semplificati), statuizione cui il legislatore, onde rafforzare l’effetto di compulsare l’obbligato, attribuisce autonoma idoneità all’attuazione coattiva, cioè a dire natura di titolo esecutivo per la soddisfazione del credito pecuniario nascente dall’inadempimento dell’obbligo principale.

la questione al fondo sottesa al motivo di ricorso richiede alla Corte di legittimità di indagare sulla delimitazione del perimetro delle ragioni deducibili con lo strumento della opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (e, per conseguenza, dell’estensione dei poteri del giudice in tal guisa adito) nel caso in cui in virtù dell’astreinte o misura di coercizione indiretta venga intrapresa (o anche solo minacciata con il prodromico precetto) espropriazione forzata.

“Nella innanzi descritta conformazione dell’istituto, devono ritenersi attività esclusivamente riservate al giudice che l’ha emessa e quindi a quello del processo di cognizione (nelle articolazioni, anche impugnatorie, e secondo le scansioni prefigurate dal codice di rito):

(a) l’individuazione, compiuta ed esatta, della prestazione da adempiere da parte dell’obbligato, oggetto di condanna, da presidiare con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi dello inadempimento oppure del ritardo nell’adempimento;

(b) la concreta articolazione dell’entità della astreinte, stabilita secondo i parametri previsti dall’ultimo comma dell’art. 614-bis cod. proc. civ. (valore della causa, natura della prestazione, danno quantificato o prevedibile, ogni altra circostanza utile) ed altresì apprezzata con riguardo all’interesse del creditore alla prestazione, con ampio margine di discrezionalità nella determinazione, possibile anche con modalità differenziate in senso quantitativo (ad esempio, con la previsione di astreinte di importo crescente in caso di reiterazione delle inosservanze o di protrarsi del ritardo) oppure in senso qualitativo (ad esempio, in caso di prestazioni plurime o suscettibili di esecuzione frazionata, con astreinte di importo differente per tipo di prestazione non adempiuta).

L’esito di siffatte valutazioni è compendiato - nel provvedimento di condanna all’adempimento dell’obbligo diverso dal pagamento di somme di denaro - dalla fissazione di una somma di denaro da corrispondere per ogni violazione o per ogni ritardo nell’osservanza del comando impartito, dictum intrinsecamente suscettibile di coattiva realizzazione: in breve, un vero e proprio titolo esecutivo di formazione giudiziale.

Proprio la matrice giudiziale del titolo esecutivo traccia i limiti della possibile reazione della parte nei cui confronti sia promossa (o soltanto intimata) l’azione esecutiva per la soddisfazione del credito corrispondente alla astreinte (nell’entità autoliquidata dal creditore sul presupposto dell’avvenuto inadempimento o del ritardo nello stesso).

È ferma convinzione di questa Corte che, nella descritta situazione, il diritto a procedere all’esecuzione in base alla misura di coercizione indiretta non possa essere contrastato sollevando contestazioni inerenti agli elementi già apprezzati discrezionalmente dal giudice della cognizione per l’irrogazione della misura coercitiva o per la quantificazione di essa, cioè a dire, in sintesi, mettendo in discussione l’intrinseco contenuto decisorio del provvedimento comminatorio della sanzione, come reso dal giudice munito della relativa potestà giurisdizionale.

I motivi legittimamente deducibili con il rimedio di cui all’art. 615 cod. proc. civ. sono circoscritti (oltre ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito verificatisi successivamente alla formazione del titolo) alle doglianze relative alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva, ma solo e soltanto negli esatti e precisi termini già individuati nel provvedimento di irrogazione della stessa.

In sede di opposizione all’esecuzione, preventiva o successiva, l’intimato (o esecutato) ben può eccepire la tempestività dell’adempimento oppure confutare la durata del ritardo oppure ancora, funditus, sostenere di aver ottemperato alla condanna principale, ma non già prospettare un parziale adempimento della obbligazione al fine di invocare una riduzione della misura coercitiva: quest’ultima infatti si concreta in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in àmbito cognitivo e mercé l’esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione cui accede la misura di coercizione indiretta”.

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