La Ritenuta d’Acconto nelle fatture dei professionisti
La Ritenuta d’Acconto nelle fatture dei professionisti - Cos'è, come opera. Gli oneri del sostituto d'imposta
Cosa è la Ritenuta d'Acconto - come opera
La legge1 prescrive che sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo (soggetto sostituito), i sostituti d'imposta devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto.
Essa costituisce una anticipazione quantificata in modo forfettario (in una determinata aliquota) del tributo dovuto dal sostituito, il quale in quanto soggetto passivo dell’imposta, resta soggetto all’obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti portando in detrazione l’ammontare delle ritenute subite.
Il sostituto è un debitore del sostituito, gli deve il pagamento del compenso.
Ciò gli consente di operare una ritenuta alla fonte, decurtando dalla somma dovuta al sostituito una percentuale determinata in una certa aliquota.
Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di trattenere la somma (rischiando altrimenti di doverla pagare in solidarietà con il sostituito),di versarla all’Erario nonché di effettuare la dichiarazione annuale dei versamenti del sostituto d’imposta.
L’aliquota della Ritenuta d‘Acconto
Sui compensi dei professionisti l’aliquota della ritenuta d'acconto è pari al 20%.
La legge, tuttavia, prevede una più ampia gamma di aliquote per varie tipologie di professionisti e di attività prestata. Si seguito la tabella riepilogativa delle aliquote.
Reddito | Aliquota | Imponibile |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% a titolo d’acconto | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | ||
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore: | ||
soggetti di età superiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 75% |
soggetti di età inferiore a 35 anni | 20% a titolo d’acconto | 60% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% a titolo d’imposta | 30% a titolo d’imposta |
A quali compensi e redditi si applica la Ritenuta d’Acconto.
Non tutte le voci che compongono la fattura del professionista sono soggette alla ritenuta.
La ritenuta va applicata sui compensi corrisposti:
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per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, ed anche sotto forma di partecipazione agli utili;
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per l'assunzione di obblighi di fare e non fare;
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sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
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sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
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sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d'autore da parte dello stesso autore;
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sui diritti per opere d'ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Ai fini del calcolo della base imponibile per la Ritenuta d‘Acconto non concorrono, invece:
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i contributi previdenziali e assistenziali (Cassa Forense, Casse varie dei professionisti);
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le anticipazioni, vale a dire le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate in nome e per conto del cliente.
Soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta.
Il D.P.R. 600/73 individua, in modo tassativo, i soggetti che assumono la veste di sostituti d’imposta.
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le società di capitali residenti nel territorio dello Stato,
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gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, e altre organizzazioni con o senza personalità giuridica;
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le società di persone;
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le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o arte e professione;
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i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E);
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le società ed enti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
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le imprese agricole;
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il condominio;
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i curatori fallimentari;
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le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici;
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i trust;
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le aziende coniugali.
Come si versa la Ritenuta di Acconto. Codice Tributo
Le ritenute effettuate devono essere versate dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica per i sostituti titolari di partita IVA, utilizzando il codice tributo 1040.
Qualora il predetto termine cada di sabato o di giorno festivo il versamento sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
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1 - Art. 25 DPR 600/73 - Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi:
“1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.
2. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.
4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.”