modifiche al grado di appello e ricorso cassazione

modifiche al grado di appello e ricorso per cassazione, settembre 2012, consiglio nazionale forense, CNF, D.L. 22-6-2012, Legge 7 agosto 2012 n 134

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Studio del Consiglio Nazionale Forense sul nuovo Appello e ricorso per Cassazione


Dall'Ufficio Studi del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
 

Le modifiche apportate al codice di procedura civile
in materia di appello e di ricorso per cassazione

(Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito com modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134)


SOMMARIO:
1. Nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello artt. (342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis, 447-bis c.p.c.).
1.2. Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.).
2. Modifiche ai motivi di ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.).
3. L’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione (702-quater).
4. Il testo delle disposizioni modificate.


1. Nuove ipotesi di inammissibilità dell’appello (artt. 342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436- bis, 447-bis)
Le nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello contemplate dal c.d. "decreto sviluppo" (d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 134/2012) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 11 agosto 2012), ossia a partire dall'11 settembre 2012.
Si tratta di modifiche che interessano tanto il giudizio di cognizione ordinaria che quello del lavoro nonché, in forza della disposizione di cui all'art. 447-bis, le controversie in materia di locazione, comodato e affitto.
a) In primo luogo, a tenore dell'art. 342 c.p.c., si onera l'appellante di "motivare" l'appello indicando - a pena di inammissibilità
1) le «parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»;
2) «l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Anche se la giurisprudenza era già giunta a ritenere necessario che l'appello fosse formulato sulla base di specifici motivi di censura della sentenza di prime cure, l'innovazione in commento trasforma l'orientamento in un requisito di contenuto forma dell'atto introduttivo - alquanto stringente - capace di determinarne l'inammissibilità. Quest'ultima, a differenza che per la fattispecie prevista dagli artt. 348 -bis e -ter, verrà dichiarata con sentenza.
b) Di notevole impatto, sono, in secondo luogo, le modifiche apportate con i novelli artt. 348-bis e ter c.p.c. Dette disposizioni introducono un vero e proprio “filtro” per la proposizione dell’appello ancorato ad un requisito assolutamente labile e incerto individuato nella non «ragionevole probabilità di accoglimento» dello stesso.

Ove, dunque, il giudice d’appello ritenga che l’impugnazione non abbia «ragionevole probabilità di essere accolta» ne dichiarerà l’inammissibilità con ordinanza, spogliandosi della causa. In tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione. Nel caso di impugnazione presumibilmente fondata, al contrario, la controversia verrà trattata more solito senza bisogno di assumere provvedimenti intermedi. In caso di accoglimento dell’impugnazione da aparte della suprema Corte, la causa proseguirà secondo le norme del giudizio di rinvio (art. 383).
Il nuovo “filtro” non trova applicazione
a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma, ossia nel caso di intervento obbligatorio del pubblico ministero;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater, ossia riguarda una controversia decise secondo le forme del procedimento sommario di cognizione.
L’assoluta discrezionalità del giudice nella valutazione della trattazione dell’appello appare tanto chiara quanto odiosa anche in considerazione della circostanza per cui le possibili censure in cassazione alla decisione di primo grado risultano più limitate rispetto a quanto avvenuto fin qui. Difatti, come si vedrà infra, il rilievo del difetto di motivazione in cassazione viene drasticamente ridimensionato, se non del tutto azzerato. Ma non solo. A norma dell’art. 348-ter, quarto comma, «quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione […] può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360», non perciò per il numero 5.
c) Infine va considerato che la limitazione ai motivi di ricorso per cassazione appena vista, a tenore del quinto comma dell’art. 348-ter, si applica anche nel caso in cui la sentenza di appello rigetti l’impugnazione e confermi la pronuncia di primo grado gravata.

1.2. Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.).
Gravemente limitativa delle potenzialità dell’appello è altresì la modifica apportata al terzo comma dell’art. 345 c.p.c. con riferimento alle nuove prove ammissibili. Viene, difatti, soppressa la possibilità per il collegio di ammettere i nuovi mezzi di prova e i documenti ritenuti «indispensabili ai fini della decisione della causa», con la conseguenza che l’unico margine per l’integrazione probatoria risulta affidato alla ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore.
Lungi dal costituire un inutile orpello, la disposizione previgente, rimessa al prudente apprezzamento del giudice collegiale ed utilizzata cum grano salis, consentiva all’appello di svolgere un’effettiva funzione di “miglioramento” della decisione consentendo l’acquisizione di strumenti di prova dotati «di un’influenza causale non soltanto rilevante, ma determinante nella soluzione finale della controversia» (C. Stato, 10 novembre 2011, n. 5943). In mancanza di tale garanzia – ad opinione del Supremo collegio – si giunge a «snaturare il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali» (Cass. civ., ord., 6 marzo 2012, n. 3506).

2. Modifiche ai motivi di ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.)
Il c.d. “decreto sviluppo” interviene, riscrivendolo, sull’art. 360, 1° comma n. 5 che – a partire dall’11 settembre p.v., non consentirà più di censurare in cassazione la decisione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», norma che dotava di effettiva sanzione il precetto costituzionale di cui all’art. 111 Cost. secondo il quale «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». In vece, la nuova formulazione della disposizione consente di sottoporre all’attenzione della Corte l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si tratta, come si vede, di un vizio più simile all’omissione di pronuncia o finanche all’errore revocatorio. La previsione ha la critica unanime della dottrina processualistica.

3. L’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione (702-quater).
Il testo di legge in commento interviene, altresì, sul giudizio di appello avverso la decisione resa in seguito al giudizio sommario di cognizione. Anche in questo caso si tratta di innovazione limitativa del diritto di difesa e particolarmente grave nel quadro generale del rito introdotto nel 2009. Difatti, le nuove prove ammissibili in appello divengono soltanto quelle «indispensabili» a fronte del precedente riferimento alla rilevanza delle stesse. L’impatto, come accennato, è di tutta evidenza. La legittimità costituzionale di un procedimento di cognizione di primo grado deformalizzato e fondato su di un’istruzione semplificata e rimessa alle valutazioni del giudice passa, difatti, per la previsione di un’impugnazione “aperta”, ossia attraverso il recupero della cognizione piena e del possibile completamento del quadro probatorio in grado di appello. La modifica in commento, come è chiaro, elimina tali condizioni.

 

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