Regolamento sulla riforma delle professioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
Capo IV Disposizioni transitorie e finali
Artt. 12-14
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 12
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.
Art. 13
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia