Successione ereditaria. Quali quote spettano agli eredi
Successione con testamento: redazione del testamento, tabella riepilogativa delle quote dei legittimari e delle quote agli eredi legittimi. Registro generale dei testamenti. Diritto accesso dati personali. Una breve guida
Successione ereditaria. Le quote dei legittimari
QUOTE E DIRITTI DEI LEGITTIMARI
Abbiamo visto che nel caso in cui il testatore abbia disposto delle proprie sostanze, tali disposizioni devono rispettare i diritti dei legittimari, che sono i figli, il coniuge (anche legalmente separato ma vedi postilla dopo la tabella) ed i genitori/ascendenti (se non vi sono figli).
L’art. 536 del codice civile dispone che siano inefficaci le disposizioni volte ad escludere dall’eredità i legittimari, sia che ciò avvenga direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente.
Cod.Civ. Art. 536 – Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.
I legittimari, per legge, devono avere alcune quote specificate dell’asse ereditario, mentre al testatore è lasciata la possibilità di disporre liberamente solamente di una quota del patrimonio (disponibile). La quota disponibile è quella parte di patrimonio, che la persona può lasciare a soggetti terzi, che residua dopo aver detratte le quote di legittima.
Ciò significa che non è possibile diseredare i legittimari (coniuge, figli, ascendenti).
Di seguito la tabella riepilogativa delle quote legittime e della quota disponibile a seconda dei vari casi:
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Il defunto lascia |
Quota del legittimario |
Quota disponibile |
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coniuge senza figli |
1 / 2 |
1 / 2 |
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coniuge con un solo figlio |
coniuge |
1 / 3 |
1 / 3 |
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figlio |
1 / 3 |
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coniuge con più figli |
coniuge |
1 / 4 |
1 / 4 |
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da dividere fra tutti i figli in parti uguali |
1 / 2 |
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solo un figlio |
1 / 2 |
1 / 2 |
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più figli |
2 / 3 |
1 / 3 |
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coniuge e ascendenti (genitori, nonni) |
coniuge |
1 / 2 |
1 / 4 |
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agli ascendenti |
1 / 4 |
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solo ascendenti |
1 / 3 |
2 / 3 |
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SUCCESSIONE DEL CONIUGE SEPARATO
Abbiamo specificato che il coniuge separato, quanto alla quota da legittimario, gode degli stessi diritti del coniuge non separata. Tuttavia si deve specificare che ciò vale quando al coniuge separato non gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. Al coniuge separato con addebito non compete alcun diritto sul patrimonio dell’altro coniuge defunto, anche se va considerata l’ipotesi che al coniuge separato con addebito fosse riconosciuto, al momento dell’apertura della successione, un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI
Per gli ascendenti abbiamo visto essere riconosciuta una quota in qualità di legittimari (art. 538 c.c. e 544 c.c.). Tuttavia la ripartizione fra gli stessi non avviene in parti uguali ma secondo alcune regole (quelle della successione legittima), descritte dall’art 569 c.c. e che andiamo a vedere.
Secondo il primo comma dell’art 569 c.c. nel patrimonio del de cuius succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Quindi la tabella sopra andrebbe integrata come segue:
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Il defunto lascia |
Quota del legittimario |
Quota disponibile |
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solo ascendenti |
linea paterna |
1 / 6 |
4 / 6 |
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linea materna |
1 / 6 |
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Tuttavia, il secondo comma dell’art. 569 c.c. specifica ulteriormente che se gli ascendenti non sono di eguale grado (es. è ancora in vita la madre ed i nonni, sia per via paterna che materna), l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.









