Vendita dei Prodotti Agricoli e Alimentari

DECRETO Ministero Agricoltura 19 ottobre 2012, n. 199 sulla Vendita dei Prodotti Agricoli e Alimentari in attuazione articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1

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Art. 1 - 2 - 3

DECRETO 19 ottobre 2012, n. 199
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


    Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'articolo 62;
    Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
    Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive";
    Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare l'articolo 4 come modificato dal comma 11 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', come convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
    Vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ed in particolare gli articoli 7 e 12, comma 3;
    Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38;
    Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 settembre 2012 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 64 dell'11 ottobre 2012;

Decreta:


Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca le modalita' applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme ad applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
3. Non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
    a) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori, alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
    b) i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
    c) i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
4. Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    b) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
    c) prodotti deteriorabili: i prodotti di cui all'articolo 62, comma 4. La durabilita' del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore;
    d) consumatore finale: e' la persona fisica che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
    e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il trasferimento della proprieta' di prodotti agricoli e/o alimentari, dietro il pagamento di un   prezzo, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana;
    f) interessi legali di mora: interessi semplici di mora ad un tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
    g) tasso di riferimento: tasso d'interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato:
      - per il primo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
       - per il secondo semestre dell'anno in questione e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno;
    h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
    i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, il contratto quadro potra' individuare le modalita' di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno parte che hanno conferito il mandato. E' fatta salva la definizione di contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005 n. 102, art. 1, lettera f);
    l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni.


 

Art. 3
Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b).
2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
    a) contratti di cessione dei prodotti;
    b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
    c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
4. I documenti di trasporto, o di consegna, nonche' le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".
5. La superfluita' della sottoscrizione puo' affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilita' del documento scritto ad un determinato soggetto.
6. Gli scambi di comunicazioni e contrattazioni effettuati nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana, riconosciuta ai sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di altre Borse merci riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1.