Anticipazioni o Spese Esenti art. 15-3 DPR 633-72
Sulla esatta qualificazione contabile delle spese. Guida sulle spese non imponibili o anticipazioni ex art. 15 del DPR 633/72 - IVA.
E il recupero dell'IVA?
Quanto descritto nella precedente pagina è stato confermato da una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RISOLUZIONE N. 49/E del luglio 2013), intitolata "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia – regime fiscale dei rimborsi spese – art. 25 del DPR n. 600 del 1973".
Nell'analizzare la soggettabilità a ritenuta d'acconto dei rimborsi spese conferiti dall'istituto ai propri relatori, invitati ai convegni, e, quindi, se tali rimborsi costituiscano reddito oppure no, l'Agenzia delle Entrate così conclude:
"la scrivente [Agenzia delle Entrate] ritiene possibile per l’Istituto non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’Istituto.
La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
Naturalmente, quanto precede vale anche nel caso in cui gli invited speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.
Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973"
Il regime IVA
Spesso si pensa che solo le spese esenti IVA possano essere addebitate in conto anticipazioni. La norma, tuttavia, questo non lo dice. Quindi, se è vero che solitamente un costo di cancelleria (un Contributo Unificato), il pagamento di un bollettino postale per diritti di segreteria, la registrazione di un titolo o di un contratto, ecc., vengono solitamente imputati a tale voce, non è detto che un costo comprensivo di IVA (ad es. la fattura per un servizio di cancelleria o copisteria, come le fotocopie) debba essere necessariamente escluso dal novero delle anticipazioni ex art. 15/3 DPR 633/72.
Si cita a dimostrazione la Circolare Ministeriale 32/501388 del 27/4/1973 la quale ha affermato che i rimborsi a piè di lista per spese di viaggio, vitto e alloggio che i professionisti anticipano in nome e per conto delle imprese committenti che hanno assegnato loro degli incarichi da espletare al di fuori della normale sede di lavoro, non vanno assoggettati ad IVA e quindi non contribuiscono a formare il volume d'affari del percipiente, a condizione che le fatture relative siano intestate non solo al professionista ma anche all'impresa per conto della quale la spesa è stata sostenuta.
Si tratta di spese che non costituiscono costi produttivi del lavoratore autonomo.
A chi compete il recupero dell’IVA? La difficoltà della doppia intestazione della fattura ostacola non poco il verificarsi concreto della fattispecie. Tuttavia, il principio è sempre il solito. Quella spesa per il professionista è una semplice partita di giro se la fattura di spesa viene integralmente detratta del committente quale propria spesa e, necessariamente, il provessionista dovrà consegnare l'originale del documento di spesa al committente. A questo punto l’evidenziare nelle anticipazioni una tale spesa ha come unico compito quello di giustificare e documentare un giro di cassa che avviene non dal committente al fornitore del vitto bensì con un doppio passaggio: fornitore di vitto – professionista – committente; nel qual caso, ancora una volta, la gestione contabile del professionista è “neutra”.