Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - Regolamento PCT PPT
Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - aggiornato al 2024. Regolamento regole tecniche processo civile e nel processo penale, delle tecnologie informazione e comunicazione
Capo III - Trasmissione di Atti e Documenti Informatici
Aggiornato al 15 gennaio 2024
Capo III
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 11
Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico.
1) L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.
Art. 12
Formato dei documenti informatici allegati
1) I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.
Art. 13
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile
1) Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.
2) I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
3) Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente.
4) Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
5) La certificazione dei soggetti abilitati esterni è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
6) Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
7) La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
8) I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.
Art. 13-bis
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale
1) Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.
2) Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.
3) Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Art. 14
Documenti e allegati in forma di documento analogico
1) I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.
Art. 15
Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni
1) L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.
Art. 16
Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario
1) Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.
3) La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.
4) Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
5) La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
6) Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.
Art. 17
Notificazioni per via telematica tramite UNEP
1) Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge.
3) Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
Art. 18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
1) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
2) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
3) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11.
4) L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5) La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6) La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217
Art. 20
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
1) Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati.
2) Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
3) Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.
4) La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
5) Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
6) La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.
7) La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attività da parte del gestore di posta elettronica certificata.
Art. 21
Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti
1) I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
3) L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.









