Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - Regolamento PCT PPT
Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 - aggiornato al 2024. Regolamento regole tecniche processo civile e nel processo penale, delle tecnologie informazione e comunicazione
Capo V - Pagamenti Telematici -- Capo VI - Disposizioni Finali e Transitorie
Aggiornato al 15 gennaio 2024
Capo V
PAGAMENTI TELEMATICI
Art. 30
Pagamenti
1) Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici)). ((La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD.
2) I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarità delle ricevute di pagamento telematico.
3) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217
4) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217
5) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217
6) COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217
Art. 31
Diritto di copia
1) L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2) Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.
3) La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco.
Art. 32
Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.
Art. 33
Pagamento dei diritti di notifica
1) Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30.
2) L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 34
Specifiche tecniche
1) Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2) Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
3) (Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Art. 35
Disposizioni finali e transitorie
1) L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
2) L'indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3) La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4) Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.
5) Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 - s.o. n. 120.
Art. 36
Adeguamento delle regole tecnico-operative
1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 37
Efficacia
1) Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2) Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2011
1) Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
2) Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 febbraio 2011









