Regolamento AGCOM istruttorie pubblicità e clausole vessatorie

Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (Provvedimento n. 24955 5/6/2014)

Ultimo aggiornamento:
Tempo di lettura: 2 minuti circa

Disposizioni Generali

 

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 5 giugno 2014

Approvazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 24955). 
(GU n.149 del 30-6-2014)

 

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 5 giugno 2014;
Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»;
Visto il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie adottato con delibera dell'Autorita' n. 23788 dell'8 agosto 2012;
Ritenuto di dover adeguare il suddetto regolamento alle modifiche normative introdotte dal citato decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
Delibera;
Di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie» con i relativi n. 2 formulari.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Il regolamento comprensivo di n. 2 formulari verra' altresi' pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 giugno 2014 Il presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
ALLEGATO
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie

 

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per;
a) «decreto sulla pubblicita' ingannevole»: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;
b) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;
c) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell'Autorita';
d) «Direzioni»: le unita' organizzative in cui e' articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore;
e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale;
O «professionista»: l'operatore pubblicitario di cui all' articolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicita' ingannevole, nonche' i soggetti di cui all' articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo;
g) «microimprese»: le entita', societa' o associazioni che, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
g-bis) «diritti dei consumatori nei contratti»: i' diritti dei consumatori nei contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo;
h) «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all'articolo 37- bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;
i) «Bollettino»: il Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.


Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, nonche' di clausole vessatorie.


Art. 3
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' il responsabile preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.
3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.