La sindrome di alienazione parentale
La sindrome di alienazione parentale: l'evoluzione della giurisprudenza e la sentenza n. 6919 dell'8 aprile 2016 Corte di Cassazione
Evoluzione della giurisprudenza e la sentenza n. 6919 dell'8 aprile 2016 - Parte I
Spesso la giustizia civile e penale nella materia del diritto di famiglia si trova costretta a confrontarsi con fenomeni di carattere psicologico e comportamentale, potenzialmente confliggenti con norme positive, che hanno ripercussioni rilevanti sui diritti e sulla salute dei soggetti coinvolti nelle dinamiche relazionali familiari, con particolare riferimento ai figli. Uno di questi fenomeni è senz’altro la Sindrome da Alienazione Parentale.
Secondo la definizione fornita nel 1985 dal suo ideatore Richard Gardner (New York, 28 aprile 1931 – Tenafly, 25 maggio 2003), la PAS – acronimo di Parental Alienation Syndrome – è “un disturbo che insorge primariamente nel contesto di conflitti sulla custodia dei bambini. La sua principale manifestazione è la campagna denigratoria di un bambino contro un genitore, campagna che non ha giustificazione. Il disturbo risulta dalla combinazione di indottrinamento dal genitore alienante e i contributi propri del bambino allo svilimento del genitore alienato”. Si tratta, dunque, di una particolare dinamica psicologica che vede protagonisti i figli minori quasi esclusivamente in presenza di gravi situazioni di conflittualità tra i genitori, legate alla disgregazione dell’unione familiare.
Gardner sostiene che vi sarebbe una sorta di programmazione del figlio da parte genitore alienante, attraverso l’istillazione di sentimenti di astio, diffidenza e persino paura verso l’altro genitore.
Affinché si possa parlare di PAS è necessaria la compresenza di due elementi fondamentali che si evincono dalla definizione stessa fornita da Gardner e che valgono a distinguere la sindrome in parola da altri fenomeni psicologici e comportamentali, ovvero la condotta di programmazione e manipolazione emotiva del genitore alienante e il rifiuto e la totale chiusura del bambino verso il genitore alienato. Nel corso degli anni la validità scientifica della sindrome da alienazione parentale è stata oggetto di aspre critiche, provenienti dalla stessa comunità scientifica. Lo scetticismo – basato essenzialmente sulla mancanza di un riconoscimento esplicito della sindrome all’interno delle classificazioni internazionali più importanti come ad esempio il DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) o nel ICD (International Classification of Diseases) – si è andato via via attenuando grazie al contributo di altri studiosi, come lo psichiatra forense statunitense William Bernet, tanto che con l’uscita dell’edizione del DSM del maggio 2013 la PAS – pur senza essere nominata testualmente – ha ricevuto un primo riconoscimento: “i problemi cognitivi nella relazione genitore-figlio possono includere attribuzioni negative delle intenzioni dell’altro, ostilità o biasimo dell’altro e sentimenti ingiustificati di alienazione”.
Questa breve premessa di carattere medico scientifico della sindrome da alienazione parentale è funzionale alla comprensione del rilievo attribuito al fenomeno dalla giurisprudenza e delle diverse interpretazioni fornite tanto dalle corti di merito che dalla Cassazione.
Antesignana in materia fu la pronuncia del Tribunale di Alessandria (sentenza n. 318 del 24 giugno 1999, confermata dalla Corte d’Appello di Torino) con la quale venne disposto l’affidamento di un minore di dieci anni alla madre, verso cui aveva mostrato una “estrema avversione”, riscontrandosi nel bambino una PAS attivata dal padre.
Pur senza parlare tecnicamente di Sindrome da Alienazione Parentale, la Cassazione penale del 2009 (sentenza n. 34838 del 3.9.2009) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno endofamiliare, per l’elusione sistematica dei provvedimenti sull’affidamento stabiliti dal giudice della separazione, da parte della madre affidataria nei confronti del padre, condannando la donna per il reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p., riscontrando la “deliberata volontà di condizionamento psicologico della figlia della coppia, indotta così a non voler più incontrare il padre nei termini stabiliti nella separazione e volto ad annullare la figura paterna”.
Con sentenza del 23 settembre 2011 n. 36503 la Suprema Corte ha confermato la condanna di una madre e del nonno di una minore per il reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto colpevoli di aver tenuto un comportamento iperprotettivo, caratterizzato da privazioni sociali e psicologiche, concretizzatesi nell’annientamento della figura paterna, prospettata come negativa e violenta, tanto da impedire alla minore di usare il cognome del padre. La Corte ha ritenuto sussistere l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, escludendo la buona fede nella condotta della madre la quale aveva persistito nelle condotte denigratorie della figura paterna, nonostante le indicazioni e i correttivi proposti dagli esperti e dai tecnici dell’età evolutiva intervenuti nel corso dei giudizi e i conformi interventi dell’autorità giudiziaria.
Uno dei casi più importanti, tuttavia, anche per il clamore mediatico suscitato, è stato quello del bambino di Cittadella (PD), la cui storia ha dato vita ad una complessa vicenda processuale, sottoposta al vaglio di legittimità della Cassazione e decisa con la sentenza n. 7041 del 20 marzo 2013. Dopo la separazione fra i genitori omologata dal Tribunale di Padova, il bambino – affidato ad entrambi ma collocato presso la madre – mostrava un forte rifiuto verso il padre, tanto che quest’ultimo, attribuendone la causa alla condotta della moglie, adiva il Tribunale per i minorenni di Venezia. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio espletata sul minore, il Tribunale pronunciava la decadenza dalla potestà genitoriale della madre sul minore, che veniva affidato ai servizi sociali pur prescrivendone la collocazione di fatto presso la donna. Sul reclamo proposto da entrambi i genitori, la Corte d’Appello di Venezia, disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio affidata al medesimo psichiatra che aveva esplicato la prima, prendeva atto che “il miglioramento dell’atteggiamento del figlio verso il padre era meramente effimero, perché riscontrabile solo in concomitanza di accertamenti nell’ambito di procedure in cui si profilava il pericolo di una decisione sfavorevole per la madre”. Si evidenziava che la mancata identificazione della figura paterna e l’ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre, fossero da attribuirsi a un’evidente alleanza collusiva con la madre che, nonostante la già dichiarata decadenza dalla potestà genitoriale, aveva comunque mantenuto un potere assoluto sul figlio, rapporto in alcun modo utilizzato per la rivalutazione della figura paterna, reputata dalla donna inutile e dannosa. La Corte, dunque, decideva di affidare il bambino al padre e di inserire il minore in una struttura residenziale educativa, prescrivendo la programmazione di incontri con entrambi i genitori.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la madre e resisteva con controricorso il padre.
La Suprema Corte, ritenendo fondati i motivi dedotti dalla ricorrente in ordine alla mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di sindrome da alienazione parentale, osservava che la Corte d’Appello aveva basato la propria decisione esclusivamente sulla diagnosi formulata già in primo grado dal consulente d’ufficio (che peraltro era sempre il medesimo). Il provvedimento adottato per tale ragione assumeva, proprio nell’ottica della teoria incentrata sulla PAS, una valenza clinica e giuridica insieme, “nel senso che l’interesse del minore viene perseguito, al di là dei principi della bigenitorialità e della necessità dell’ascolto del minore (…) attraverso una serie di misure intese a prevenire, in funzione terapeutica, l’aggravamento di una patologia in atto”. La Corte d’Appello, dunque, aveva adottato le proprie decisioni recependo in toto la valutazione clinica formulata dal consulente, senza dare conto in motivazione delle specifiche censure mosse dalla ricorrente circa la validità scientifica della sindrome diagnosticata. A parere della Cassazione il provvedimento della Corte di merito era censurabile sotto un duplice profilo. Da un lato era stato violato il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, solo nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali è, dunque, tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione.
L’altro principio violato atteneva, invece, alla necessità che il giudice di merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale.
“Il rilievo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate pretendono di scongiurare”. Per tali ragioni, la Corte, accolto il ricorso della madre, cassava il decreto impugnato e rinviava alla Corte d’Appello di Brescia per un nuovo esame del reclamo “senza incorrere nell’evidenziato vizio motivazionale.
In sostanza, la Cassazione, censurando la motivazione del decreto della Corte d’Appello, decideva di entrare nel merito della questione scientifica e del dibattito sotteso alla attendibilità della PAS, censurandola come “costrutto pseudo scientifico” e, dunque, schierandosi apertamente a fianco dei critici di Gardner. Il medesimo approccio, per così dire scettico, della Suprema Corte si rinviene anche nella coeva sentenza n. 5847 dell’8 marzo 2013, nella quale viene rigettato il ricorso presentato da un padre contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania che, anche sulla base della relazione del servizio psichiatrico della Asl che aveva diagnosticato un PAS attivata dal padre, aveva deciso di affidare in via esclusiva i figli alla madre. La Cassazione in questo caso rigettava il ricorso perché la decisione dei giudici di merito non si basava esclusivamente sulla diagnosi di PAS, ma anche su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre, “dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede”.
Se, dunque, l’incertezza circa il credito attribuito alla teoria della sindrome da alienazione parentale da parte della comunità scientifica ha indotto la Cassazione a negare la validità di provvedimenti assunti esclusivamente sulla base di diagnosi di PAS, resta indubbio il fatto che l’alienazione genitoriale rappresenta un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psico-affettivo del minore e per la garanzia del diritto alla bigeniotorialità. Dette osservazioni, all’indomani della sentenza n. 7041, sono state mosse anche dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza la quale ha sottolineato come “il problema relativo all’esistenza o meno di una sindrome legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici”.
È interessante notare a tal proposito come la Corte d’Appello di Brescia – con decreto del 17 maggio 2013, emesso a seguito del rinvio della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7041 del 2013 – pur attenendosi ai principi dettati dalla Suprema Corte, abbia sottolineato come “la mancanza di fondamento scientifico della PAS (Sindrome alienazione genitoriale) non esclude che essa possa essere utilizzata, ai fini del processo per individuare un problema relazionale in situazione di separazione dei genitori, pur non assumendo i connotati di una malattia vera e propria. Infatti, l’atteggiamento del bambino che rifiuta l’altro genitore, per un patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo ad una forma di invischiamento capace di produrre nella sua crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una serie di problemi psicologici alienanti”.
Nel contesto giurisprudenziale così delineato, gli orientamenti delle corti di merito sono stati piuttosto vari.
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