Divieto dei patti successori e prospettive di riforma

il diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori rinunciativi

di Cianciolo Valeria |
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I patti successori in Europa

 

3 - i patti successori in Europa

Un particolare impulso al superamento del divieto dei patti successori proviene dal confronto con gli ordinamenti stranieri e con le fonti di diritto internazionale.

I patti successori sono ammessi in diversi ordinamenti europei e in altri sistemi giuridici storicamente e culturalmente prossimi al nostro.

Il divieto è vigente oltre che in Italia, solo in un ristretto numero di ordinamenti, facenti parte dell’ex area socialista (Albania, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Romania, Russia) mentre, si riscontra una generalizzata ammissione della validità dei suddetti patti nell’ordinamento regionale autonomo di Ibiza e Formentera. La stragrande maggioranza degli ordinamenti europei adotta invece, un atteggiamento più pragmatico, ammettendo, con maggiori o minori limitazioni, la validità degli accordi tra vivi con funzione mortis causa.

Sono stati individuati ordinamenti che ammettono la validità (6):

a) – dei patti successori istitutivi e della donazione mortis causa (Cipro, Grecia, Inghilterra e Galles, Catalogna, Galizia, Paesi Baschi);

b) – dei patti successori istitutivi, della donazione mortis causa e dei patti rinunciativi (Estonia, Irlanda, Islanda, Finlandia, Lettonia, Norvegia, Serbia e Montenegro, Aragona, Navarra, Ungheria);

c) – dei patti istitutivi solo tra coniugi, e dei patti successori rinunciativi (Austria, Liechtenstein, Spagna)

d) – della donazione mortis causa nel contratto di matrimonio, o comunque tra coniugi; della donazione-divisione; della comunione convenzionale con clausola di attribuzione al coniuge superstite della totalità dei beni in comunione; del consenso alla donazione da parte degli eredi riservatari (Belgio, Lussemburgo, Monaco, Francia; in quest’ultimo caso è consentita anche la rinuncia ai diritti successori che è possibile inserire nella convenzione di separazione personale dei coniugi);

e) – dei patti successori rinunciativi, della donazione per causa di morte, e della promessa di non modificare o revocare il proprio testamento (Danimarca);

f) – dei patti successori istitutivi, dei patti rinunciativi verso corrispettivo, dei patti dispositivi tra eredi legittimi (Germania);

g) – dei patti successori istitutivi da parte dei genitori di un coniuge nel contratto di matrimonio, dei patti rinunciativi nella convenzione di separazione consensuale tra coniugi, dei patti rinunciativi nel contratto di matrimonio in cambio di donazione obnuziale, dei patti rinunciativi da parte di persona che prende i voti religiosi o monastici (Malta);

h) – dei patti dispositivi e rinunciativi (Moldavia);

i) – della donazione-divisione, e del patto successorio istitutivo nel contratto di matrimonio (Olanda);

l) – dei soli patti successori rinunciativi (Polonia, Svezia);

m) – dei patti istitutivi nel contratto di matrimonio, e della donazione mortis causa in forma testamentaria (Portogallo);

n) – della donazione a causa di morte (San Marino);

o) – dei patti successori istitutivi, dispositivi e rinunciativi, con alcune limitazioni (Svizzera, Turchia).

Il panorama comparatistico è dunque variegato; ora il patto successorio figura come regola, ora come eccezione; talvolta è considerato come strumento generale, talaltra come strumento.

 

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Bibliografia

6) Per una disamina comparatistica delle soluzioni adottate dagli ordinamenti che ammettono patti successori cfr. G. GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, Giuffrè, 1952, 39 ss.; R. CLERICI, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int. priv. Proc., 1995, 1140; M.V. DE GIORGI, I patti, cit., 201 ss.; E. CALÒ, Dal probate al family trust, Giuffrè, 1996, 111 ss.; M.D. PANFORTI, Privilegio ed eguaglianza nell’evoluzione del modello familiare di common law. Riflessioni comparative sulla trasmissione intergenerazionale dei beni, in Familia, 2002, 425 ss. in particolare. In ambito europeo cfr. anche il portale http://www.successions-europe.eu/it/ in cui sono caricate, ad opera delle istituzioni europee, informazioni basilari sui diritti materiali dei Paesi Membri in materia successoria