Divieto dei patti successori e prospettive di riforma

il diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori rinunciativi

di Cianciolo Valeria |
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Prospettive di riforma

 

4 - Prospettive di riforma

Il quadro che si è succintamente delineato nel corso della trattazione, ci consente alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto, si registra una sostanziale unanimità per l’abolizione del divieto dei patti rinunciativi: si può affermare che in questi ultimi anni, l’attenzione nei confronti delle problematiche in esame sia sensibilmente cresciuta in sede di produzione legislativa del diritto; segno, questo, del recepimento, delle istanze revisionistiche già manifestatesi, a partire dagli anni novanta, sia nella prassi stipulatoria che negli studi della dottrina specialistica.

Sostengono la riforma dei patti rinunciativi sia il progetto di legge n. 1512 del 13 giugno 1996, sia la proposta di riforma dei patti successori avanzata dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2011.

Già nell’ottobre del 2010 il Consiglio Nazionale del Notariato aveva presentato al 46° Congresso nazionale quattro proposte di legge in materia di contratti, famiglia e successioni, utili sia ad adeguare le normative italiane alle mutate condizioni sociali sia a favorire una più facile circolazione dei beni. Si trattava di progetti di modifica del codice civile per l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dei patti di convivenza, delle convenzioni prematrimoniali, della riforma dei patti successori rinunciativi e dei diritti riservati ai legittimari.

Il disegno di legge 1251 presentato nel gennaio 2014 risponde alle esigenze espresse dal libero commercio allineandoci con gli altri Paesi Europei: la proposta consentirebbe di ammettere, al pari di quanto avviene in altri stati europei, la possibilità che un soggetto possa rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte), e, come logica conseguenza, la possibilità per i legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la vita del donante.

Oggi, con la legislazione in vigore, la vendita di un immobile proveniente da donazione presenta delle forti criticità, perché le donazioni possono essere impugnate fino a quando non sono decorsi 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla donazione, comportando forti limiti alla circolazione dei beni ricevuti per donazione, sia perché la persona che ha ricevuto un immobile in donazione non può fornire garanzie sufficienti all’acquirente, sia perché gli istituti di credito sono restii a concedere mutui iscrivendo ipoteca su tali beni.

Con l’introduzione dei patti successori rinunciativi sarebbe assicurata una maggiore fluidità e sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici e si potrebbero ottenere sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia con indubbi vantaggi economici.

Di seguito si riporta il testo attuale con le modifiche avanzate.

Avv. Valeria Cianciolo

 

 

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

Art 458 - Divieto dei patti successori

 

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui

taluno dispone della propria successione.

 

E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una

successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Art 458 - Divieto dei patti successori

 

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis c.c. e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

 

E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi salvo quanto disposto dall’art. 458 bis c.c.

 

Art. 458 bis c.c. - Patti successori rinunziativi

 

Colui che vanta nei confronti di un determinato soggetto una futura prerogativa di erede

legittimo o necessario può rinunziare a titolo

gratuito o oneroso a diritti specificamente

determinati che potranno derivare dalla successione non ancora aperta mediante contratto con la persona della cui futura successione si tratta o atto unilaterale che diviene efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della persona della cui futura successione si tratta, ai sensi dell’art. 1334.

 

Gli atti di cui al primo comma sono ricevuti da notaio alla presenza di due testimoni.

 

Il contratto rinunciativo può essere sciolto dalle parti per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 entro il termine di un anno dalla stipula del contratto; la rinuncia può essere revocata dal

disponente nel medesimo termine.

 

Il rinunciante può recedere dal contratto rinunciativo nell’ipotesi in cui la persona della cui futura successione si tratta si è resa inadempiente alla prestazione assunta nel contratto o non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite; la persona della cui futura successione si tratta può recedere dal contratto qualora il rinunciante si sia reso colpevole nei suoi confronti di un atto costituente causa di indegnità ai sensi dell’art. 463.

 

Il recesso del rinunciante o del soggetto della cui futura successione si tratta possono essere esercitati nel termine di un anno dalla stipula del contratto.

 

Il contratto e l’atto unilaterale rinunciativo possono essere impugnati solo in caso di dolo o

di violenza. L’azione si prescrive in un anno dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

 

Il contratto e l’atto unilaterale rinunciativo devono essere trascritti presso l’Agenzia del

Territorio – Ufficio Provinciale Servizio di Pubblicità Immobiliare competente e devono essere inseriti nell’apposita sezione istituita presso il Registro Generale dei Testamenti.

 

Se un figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale, o un fratello o una sorella della persona della cui futura successione si tratta

rinunzia al diritto successorio l’efficacia della rinuncia si estende ai suoi discendenti.

 

Nel caso di rinunzia sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la quota spettante all’erede legittimo e/o necessario rinunziante è determinata imputando alla stessa il valore del bene o del diritto oggetto del contratto o dell’atto di rinunzia riferito alla data dell’apertura della successione.

Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.

 

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

 

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono

chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione.

 

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, nei confronti dei beneficiari delle disposizioni che hanno determinato la lesione.

 

I legittimari, finchè vive il donante, possono rinunciare al diritto di domandare la riduzione di una o più donazioni anche future specificatamente determinate, con dichiarazione espressa ricevuta da notaio resa

anche contestualmente alla donazione.

 

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto,

se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.