Doveri Deontologici dell’Avvocato e relative Sanzioni Disciplinari
Doveri e Deontologia dell'Avvocato e le relative sanzioni disciplinari. Tabelle esplicative.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
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DOVERE |
SANZIONE |
NORMA (Art.) |
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(rapporto di colleganza) |
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Che intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio professione deve dar gliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. |
Avvertimento |
38 co. 1 |
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L’avvocato non deve: - Registrare una conversazione telefonica con un collega. La registrazione nel corso di una riunione è consentita solo con il consenso di tutti presenti. - Riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con i colleghi. |
Censura |
38 co. 2,3 |
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(rapporti con i collaboratori dello studio) |
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L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. |
Avvertimento |
39 |
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(rapporto con i praticanti) |
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L’avvocato deve: - Assicurare al Praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione. - fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. - Attestare la veridicità delle notazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia. |
Avvertimento |
40 co. 1,2,3, |
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l’avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita. |
Censura |
40 co. 4 |
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(rapporti con parte assistita da collega) |
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L’avvocato: - non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita d’altro collega. - può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio. - Può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze. - non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest’ultimo di ottenere il consenso. |
Censura |
41 |
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(notizie riguardanti il collega) |
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L’avvocato non deve: - Esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. - esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario né utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio o che l’utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela del diritto. |
Avvertimento |
42 |
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(obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega) |
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L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempie cliente. |
Censura |
43 |
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(divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega) |
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L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporre impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. |
Censura |
44 |
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(sostituzione del collega nell’attività difensiva) |
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Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. |
Avvertimento |
45 |
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