Doveri Deontologici dell’Avvocato e relative Sanzioni Disciplinari
Doveri e Deontologia dell'Avvocato e le relative sanzioni disciplinari. Tabelle esplicative.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI
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DOVERE |
SANZIONE |
NORMA (Art.) |
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(elezioni e rapporti con le istituzioni forensi) |
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L’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. |
Censura |
69 co. 1 |
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L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni. |
Avvertimento |
69 co. 2,3,4, |
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(Rapporti con il Consiglio dell’Ordine) |
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L’avvocato: - al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ordinamento giudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute variazioni. - deve dare comunicazione scritta e immediata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per territorio, della costituzione di associazioni o società professionali, dell’apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei successivi eventi modificativi. - può partecipare ad una sola associazione o società tra avvocati. - deve comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione. - deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. |
Avvertimento |
70 co. 1-3, 5,6 |
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L’avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonchè quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi. |
Censura |
70 co. 4 |
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(dovere di collaborazione) |
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L’avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l’attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. |
Avvertimento |
71 co. 1 |
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Qualora le Istituzioni forensi richiedano all’avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. |
Censura |
71 co. 2 |
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(Esame di abilitazione) |
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L'avvocato non deve far pervenire, in qualsiasi modo, ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto.
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Sospensione da due a sei mesi (aumentata da 1 a 3 anni nel caso sia Commissario) |
72 co. 1,2 |
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Il candidato che, nell'aula ove si svolge l'esame di abilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, ne deve fare immediata denuncia alla Commissione.
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Censura |
71 co. 3 |
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