Il Compenso del CTU come si determina
Le norme per la determinazione del compenso al CTU (ausiliari del giudice), onorari a tempo fissi e variabili. Le tabelle per la liquidazione dei compensi al CTU
Il quadro normativo.
Revisioni
27/04/2017 modifiche alla pagina 3;
19/09/2017 modifiche alla pagina 2;
24/10/2018 modifica alle pagg. 4 e 5. Creazione pag. 6;
01/03/2019 – riformulata la pagina 1
03/06/21 modifiche pagina 2
23/08/2023 aggiornata pagina 6 con la Riforma Cartabia
23/08/2023 inserimento del Regolamento categorie dei CTU e
dei settori di specializzazione. DM 109-2023 e Allegati
Prima del 2002 il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la Legge 8 luglio 1980 n° 319.
Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal D.P.R. n. 115/2002 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole qualsi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia. Ha abrogato esplicitamente la L 319/1980, abbiamo detto, tranne, tuttavia, l'art. 4 relativo agli “onorari commisurati al tempo” di cui parleremo fra un attimo.
Del T.U. Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del CTU è il Titolo VII così descritto: “Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”, vale a dire gli articoli dal 49 al 72. Vedi qui il Titolo VII del T.U. Spese di Giustizia.
Si dovrà sempre tenere in considerazione, pertanto, che oltre alla legge di riferimento ora in vigore (DPR 115/2002) permane in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. 319/1980 che prescrive:
“Art. 4 - Onorari commisurati al tempo.
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di € 5,16 (L.10.000) e per ciascuna delle successive è di € 2,58 (L.5.000) [1].
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Note:
1 Misure portate, rispettivamente, a L.18.000 e a L.10.000 dall'art. 1, D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e, successivamente rideterminate nella misura di L.24.732 per la prima vacazione e di L.13.740 per ciascuna delle vacazioni successive, dall'articolo unico, D.M. 5 dicembre 1997, e infine dal D.M. 30.05.2002 che prescrive: Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacazione e di € 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.”
In contemporanea alla approvazione del T.U Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 intitolato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”. Questo decreto, oltre che ad aggiornare gli onorari di vacazione che abbiamo appena visto, rinnova e rivede le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'autorità giudiziaria precedentemente previste dalla L. 8 luglio 1980 n° 319 e dal D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
L'allegato del D.M. 30.05.2002, intitolato "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319", prevede una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico.
Decreto Bersani e Tariffe professionali.
Successivamente al 2002, anno di pubblicazione del D.M. su indicato e del T.U. Spese di Giustizia, le tariffe dei professionisti sono state interessate dall’art. 2 del cosiddetto Decreto Bersani, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il D.L. n. 1/2012 (convertito con L. n. 27/2012) che, all’art. 9, titolato “Disposizioni sulle professioni regolamentate” al comma 1 prescrive: “1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”.
Taluno si è chiesto il motivo per il quale al compenso del CTU siano ancora applicate le regole del 2002 e non siano, invece, state superate dalla su citata normativa.
Che vadano applicate le norme del Testo Unico spese di Giustizia (115/2002) non vi è dubbio stante la copiosa giurisprudenza richiamata anche alla pagina 5 di questa Guida.
A conferma ulteriore si cita la massima di Corte di Cassazione civile, sentenza n. 9781 del 12/05/2016 la quale così afferma:
“L'opera svolta dal consulente del lavoro nominato allo scopo di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell'azienda dichiarata fallita durante il periodo di esercizio provvisorio (nella specie per il tempo strettamente necessario alla ricerca di un affittuario) dovrà essere retribuita non facendo riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori; nella specie, in particolare, all'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, che per la perizia o la CTU in materia di accertamento di retribuzioni o contributi previdenziali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro prevede un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05 per ciascuna posizione lavorativa”.
La giustificazione di tale orientamento è la specialità delle norme del T.U. 115/2002 rispetto alle tariffe professionali. Il CTU non esegue un incarico professionale (regolato per il compenso dalle tariffe professionali) ma, diventando ausiliario del magistrato, assume una veste autonoma e diversa, visto che diventa parte del “sistema giustizia” con le conseguenti maggiori responsabilità. Il CTU è un pubblico ufficiale come attestato dalla giurisprudenza penale varie volte 1
Nella sostanza, alla fine dell’opera prestata, il compenso viene attribuito non tanto al professionista ma all’ausiliario, con la conseguente applicazione di una diversa discplina.
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Note:
1 - Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 47531 del 20/11/2012: “È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio in caso di persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale che si risolva in un rifiuto implicito. (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall'affidamento dell'incarico di eseguire un supplemento di perizia)”.