Il Compenso del CTU come si determina
Le norme per la determinazione del compenso al CTU (ausiliari del giudice), onorari a tempo fissi e variabili. Le tabelle per la liquidazione dei compensi al CTU
Normativa Albo dei CTU
[ Aggiornato con la Riforma Cartabia ]
Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura civile
Capo II
Dei consulenti tecnici del giudice
Sezione I
Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari
Art. 13 Albo dei consulenti tecnici.
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
2. L'albo è diviso in categorie.
3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa, 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense. *
4. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della renuta e dell'aggiurnamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis. (**)
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* comma 3 modificato con Legge 26 novembre 2021, n. 206.
(**) comma introdotto con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Si cita poi, l'Art 3 L. 189/2012 che recita al comma 5:
...
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento
...
Art. 14 Formazione dell'albo.
1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale
Art 15 Iscrizione e permanenza nell'albo.
1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13 quarto comma, sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. (**)
2. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti;
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private. *
3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5 disp. att. c.p.c.
6. Con il decreto di cui all'art. 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. (**)
7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo. (**)
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* comma 2 introdotto con Legge 26 novembre 2021, n. 206.
(**) comma modificato/inserito con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Art. 16 Domande d'iscrizione.
1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti chel'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.
5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 13 quarto comma. (**)
3. La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis. (**)
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(**) comma modificato/inserito con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Art. 17 Informazioni.
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.
Art. 18 Revisione dell'albo.
1. L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 disp. att. c.p.c. deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 disp. att. c.p.c. o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
2. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo entro quindici giorni dallanotificazione, al comitato previsto dall'art. 5. (**)
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(**) comma modificato/inserito con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Art. 19. Disciplina.
1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14 disp. att. c.p.c.
Art. 20. Sanzioni disciplinari.
1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo.
Art. 21. Procedimento disciplinare.
1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 disp. att. c.p.c. ultimo comma.
Art. 22. Distribuzione degli incarichi.
1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. (**)
2. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale. (**)
3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito, con preovvedimento motivato da comunicare al presidente della corrte d'appello. (**)
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(**) comma modificato/inserito con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Art. 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi.
1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
1. Il presidente del tribunale e il presidente della corte d'appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. (**)
2. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti all'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione del processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario. (**)
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(**) comma modificato/inserito con la riforma Cartabia (modifiche in grassetto)
Art. 24. Liquidazione dei compensi
abrogato vedi ora TU spese di giustizia
Art. 24-bis. Elenco nazionale dei consulenti tecnici (**)
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'art. 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
2. L'elenco è tenuto con modalità informatiche edè accessibile al pubblico attraversoil portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
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(**) articolo inserito con la riforma Cartabia
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Legge 8 marzo 2017, n. 24
Art. 15 - Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilita' sanitaria
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilita' sanitaria, l'autorita' giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi e' indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (1)
(1) - comma dichiarato costituzionalmente illegittimo (Sentenza Corte Cost. 120/2021) limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».